Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1970 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2020, (ud. 27/06/2019, dep. 29/01/2020), n.1970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21049/2013 R.G. proposto da:

Schweigkofler Gmbh – Srl, con gli avvocati Antonella Castrignanò,

Stefano Baiardo, Federico Maffei e Nicola Di Pierro, nel domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, alla via

Tagliamento n. 55;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di II

grado di Bolzano, Sez. 1 n. 10/01/13 depositata in data 14/02/2013 e

non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 27 giugno

2019 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

La contribuente esercita attività di costruzioni residenziali e non residenziali. E’ società di capitali a ristretta base azionaria, coinvolgendo padre, madre e figlio; attualmente la figlia non è socia, ma risulta convivente nella casa paterna e dipendente part time della società.

Con avviso di accertamento notificato il 23 dicembre 2010, sulla base di indagini bancarie sui conti della ditta, dei soci e familiari, per l’anno di imposta 2005 venivano contestati maggiori redditi non dichiarati.

Impugnava la società i gradi di merito sfavorevoli alla contribuente che ricorre per cassazione con tre motivi, cui replica con tempestivo controricorso l’Avvocatura dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO

Con il primo motivo viene censurata violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33 e art. 37, comma 3; violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51,52 e 54; violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis; violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36; violazione e/o falsa applicazione art. 2729 c.c., tutti in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nel concreto si contesta l’estensione di indagine sul conto corrente della figlia Sabine, non socia dell’accertata società, di cui è dipendente part time, affermando che la parentela sia l’unica presunzione e non sia presunzione sufficiente.

In realtà la Commissione Provinciale di Secondo Grado valorizza che Sabine sia figlia convivente, che abbia solo il reddito di segretaria part time, incompatibile con le somme movimentate, di cui non ha saputo dare giustificazione. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere dell’Amtninistrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili (Cass. n. 15857 del 29/07/2016, Cass. n. 18081 del 4/8/2010).

In particolare, in tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’I.V.A., tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass. 16896 del 24/7/2014n. 26111 del 30/12/2015, Cass. n. 623/2018).

Di tali movimenti non ha saputo dar conto la titolare del conto, Sabine, figlia convivente e dipendente della società di capitali sa ristretta base.

Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci o familiari degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo tuttavia a tal fine sufficiente la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. Cass., sent. 30069/2018; 27778/2017; 17928/2012; 5076/2011).

Il motivo è quindi infondato e va rigettato.

24 – 21049-13 – 27/06/19 MMF 3

La seconda parte del motivo, da pag. 10 del ricorso, introduce profili relativi agli introiti relativi ad una vendita di una Ferrari, di cui non c’è prova per il totale del prezzo; di prestiti materni, di cui viene riconosciuto non esserci “purtroppo” alcuna prova, nonchè ulteriori profili che richiedono un’inammissibile rivalutazione del merito.

Per questo profilo, il motivo è dunque inammissibile.

Con il secondo motivo viene prospettata violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109; violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, tutti in parametro n. 360, comma 1, n. 3.

Il motivo si sviluppa sempre in tema di accertamento, per non aver valorizzato i costi, di cui si propone tabella. Così come proposto il motivo impinge nel merito ed è pertanto inammissibile.

Con il terzo motivo di lamenta ancora violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e 55, in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La censura riguarda nel concreto la ripresa IVA, di cui non viene riconosciuta l’aliquota agevolata, perchè il contribuente non ha fornito la prova della diversa aliquota -4%, 10% o 20%- applicabile alle singole operazioni riprese a tassazione. Il motivo consequenziale ai precedenti e ne segue le sorti, prospettandosi inammissibile, sia perchè propone in questa sede una tabella con richiesta di accertamento nel merito inibita in questa sede, sia perchè il motivo appare non autosufficiente, prospettandosi solo in questa sede una tabella con dati aggregati per ciascuna delle tre aliquote, senza riferimento alla singola operazione, senza che risultino riproposti i passi negli atti dei gradi di merito ove risulti che il motivo era stato prospettato, provando per ogni singola operazione la relativa aliquota. In questo senso, il motivo d’appello del quale si lamenta l’omesso o errato esame non risulta infatti compiutamente riportato nella sua integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (v. Cass. n. 17049/2015; n. 29368/2017).

Il motivo è quindi inammissibile e tale dev’essere dichiarato. In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari à quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del grado di giudizio a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida Euro settemiladuecento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Doppio contributo ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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