Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1970 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EDILKAP di Gianni Capitta & C. s.n.c., con sede in (OMISSIS),

in

persona del legale rappresentante C.G., rappresentata e

difesa per procura a margine del ricorso dall’Avvocato PETRECCA

Stefano, elettivamente domiciliata presso il suo lo studio “Di Tanno

e Associati” in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 33;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 96/9/06 della Commissione tributaria regionale

della Sardegna, Sezione distaccata di Sassari. depositata il 3 maggio

2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14 dicembre 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Tommaso

Basile.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto dalla s.n.c. Edilkap di Gianni Capitta & C. per la cassazione della sentenza n. 96/9/06 del 3.5.2006 della Commissione regionale della Sardegna, Sezione distaccata di Sassari, che aveva confermato la pronuncia di primo grado di rigetto del suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva elevato il suo reddito a fini Ilor per l’anno 1995;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal Consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha così concluso:

“in via preliminare ed assorbente rispetto all’esame del ricorso, occorre dichiarare la nullità dell’intero processo per violazione del principio dell’integrità del contraddittorio, tenuto conto che, secondo l’orientamento fatto proprio dalle Sezioni unite di questa Corte con la decisione n. 14815 del 4 giugno 2008, il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società di persone, anche avverso un solo avviso di rettifica in materia di imposte dirette, riguarda inscindibilmente la posizione della società e quella di tutti i soci (salvo che l’impugnativa prospetti questioni personali), con l’effetto che tutti questi soggetti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), sicchè, trattandosi di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e la nullità può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, con conseguente rimessione della controversia avanti al giudice di primo grado”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte costituita;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sopra evidenziato, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi;

che, pertanto, vanno cassate entrambe le sentenze di merito e la causa va rimessa dinanzi al giudice di primo grado affinchè, adempiuti i necessari adempimenti per assicurare l’integrità, del contraddittorio, pronunci sul merito del ricorso introduttivo;

che le ragioni della decisione integrano giusti motivi di compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza di secondo grado e quella di primo grado e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Sassari. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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