Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1970 del 25/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.25/01/2017), n. 1970
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15169-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SIRIM S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6878/49/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI MILANO, emessa il 25/09/2014 e depositata il
17/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che, nel confermare la decisione di primo grado, ha accolto l’istanza di rimborso proposta dalla società Sirim Srl per l’anno d’imposta 2005. Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il ricorso, correlato alla violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, commi 2 e 2 bis è manifestamente fondato.
Giova ricordare che Cass. S.U. n.13378/2016 ha fissato, per quel che qui interessa, i seguenti principi di diritto:
1. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.
2. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 bis.
A tali principi non si è attenuta la CTR che, per un verso, ha ritenuto la possibilità del contribuente di validamente emendare omissioni in ordine all’indicazione del credito d’imposta IRPEG in danno della P.A. oltre il termine fissato dal D.P.R. n. 322 del 1988, art. 2, comma 8 bis e, per altro verso, ha ritenuto la tempestività dell’istanza di rimborso presentata il 18.1.2011 per il credito d’imposta relativo all’anno 2005 senza considerare il termine di decadenza di 48 mesi decorrente dalla data di versamento e non da quello della dichiarazione integrativa presentata dal contribuente il 31 luglio 2008.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 7 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017