Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 197 del 11/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2010, (ud. 16/10/2009, dep. 11/01/2010), n.197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18435-2008 proposto da:

T.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO

DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato TENCHINI GIUSEPPE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PRUNEDDU GIOVANNI,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE

NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 30/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del

30/01/08, depositata il 27/05/08;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P. G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.P.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Cagliari depositata il 27 maggio 2008, limitatamente alla statuizione sulle spese del doppio grado del giudizio.

La Corte territoriale, nell’accogliere la sua impugnazione in ordine alla decorrenza del diritto all’indennità di accompagnamento, aveva liquidato le spese processuali, senza tenere conto del criterio stabilito dall’art. 13 c.p.c., comma 2.

L’INPS ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisata la sussistenza dei presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata ai difensori delle parti costituite e comunicata al Procuratore Generale.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 12 cod. proc. civ. oltre a vizio di motivazione, e deduce l’erronea liquidazione delle spese processuali per entrambi i gradi del giudizio: considerato che oggetto della controversia non è la richiesta di alcune annualità della prestazione, ma l’accertamento del diritto a percepire l’indennità di accompagnamento per un tempo indeterminato, i diritti e gli onorari sono stati calcolati con riferimento a quelli indicati per scaglioni non adeguati al criterio posto dalla norma denunciata. Chiede quindi a questa Corte, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., di affermare che il valore della causa avente per oggetto il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, a lei spettante quale invalida civile, sia calcolato a norma dell’art. 13 c.p.c., comma 2 cumulando annualità della prestazione fino ad un massimo di dieci.

Il motivo è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la determinazione del valore della causa in materia di pensione di invalidità ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti di procuratore spettanti al difensore dell’assicurato, deve essere effettuata secondo il criterio stabilito dall’art. 13 cod. proc. civ., comma 2 in quanto la pensione d’invalidità si concreta in una somma di danaro da corrispondere periodicamente ed è perciò del tutto assimilabile ad una rendita vitalizia, con la conseguenza che il valore della causa deve essere determinato cumulando le annualità domandate fino ad un massimo di dieci (Cass. 23 gennaio 1989 n. 373, Cass. 15 aprile 2004 n. 7203, Cass. 14 dicembre 2004 n. 23274, Cass. 23 febbraio 2007 n. 4288 e Cass. 17 ottobre 2007 n. 21841, queste ultime tre con riferimento a rendita INAIL).

Analogamente deve ritenersi per le prestazioni assistenziali, a nulla rilevando la natura di esse, perchè ciò che è determinante non è il fondamento della prestazione, così come sostiene l’Istituto resistente laddove richiama il rapporto assicurativo per la pensione di invalidità, ma il fatto che la prestazione si concreta in una somma di denaro da corrispondere periodicamente ed è perciò del tutto assimilabile ad una rendita vitalizia.

Non risultando applicata la regola posta dalla norma denunciata, così come del resto ha finito per il concordare anche l’Istituto resistente, gli onorari e i diritti liquidati per ciascuno dei due gradi del giudizio risultano manifestamente inferiori ai minimi tariffari.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata alla stessa Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, la quale si atterrà al principio di diritto secondo cui il valore di una causa in tema di indennità di accompagnamento, al fine di stabilire gli onorari e i diritti spettanti al difensore, deve essere determinato alla stregua della regola di cui all’art. 13 c.p.c., comma 2 per le controversie relative a rendite temporanee o vitalizie, e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate.

Il giudice di rinvio procederà al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2010

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