Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 197 del 09/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 09/01/2017, (ud. 29/09/2016, dep.09/01/2017),  n. 197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10639-2013 proposto da:

P.F., (OMISSIS), P.M. (OMISSIS),

P.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAN

TOMMASO D’AQUINO 47, presso lo studio dell’avvocato DELIA SANTI,

rappresentati e difesi dall’avvocato CARMELO SAITTA;

– ricorrenti –

contro

M.S., P.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIOVANNI LANZA 120, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

RAPISARDA, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONINO ORAZIO

CAVALLARO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 612/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato TOGNA Massimo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato SAITTA Carmelo, difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 10.04.1999 i coniugi M.S. e P.L. convenivano davanti al Pretore di Acireale il sig. P.M. per sentirlo condannare alla rimessione in pristino del terreno di loro proprietà, rimuovendo uno zoccolo a vento, o areatore anti-umidità, ivi installato. P.M. si costituiva opponendosi alla domanda avversaria ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo di non avere realizzato il manufatto contestato e di non essere il proprietario dell’immobile a cui tale manufatto serviva.

All’esito della prova per testi il giudice adito ordinava l’integrazione del contraddittorio verso i fratelli del convenuto, F. e P.S.. Questi ultimi, benchè evocati in giudizio, rimanevano contumaci. In seguito veniva disposta una c.t.u. All’udienza di precisazione delle conclusioni il convenuto insisteva nel rigetto della domanda avversaria e spiegava eccezione di usucapione, poichè dall’istruttoria espletata era emerso che le opere erano state realizzate nel 1965 dal padre P.R.. Con sentenza del 24.01.2006 il Tribunale di Acireale, frattanto subentrato alla Pretura, accoglieva la domanda degli attori.

Avverso tale sentenza i fratelli M., S. e P.F. interponevano appello, chiedendo che fosse dichiarata l’estinzione del giudizio per la tardiva notificazione dell’ordine di integrazione del contradditorio, che fosse dichiarata la nullità della chiamata tardiva, che fosse dichiarata l’estraneità di P.M. alla controversia, che fosse accertata la realizzazione dell’opera nel 1965 a cura di P.R., che fosse esclusa la qualificazione dell’opera come costruzione ai fini del rispetto delle distanze legali, che fosse accertata l’usucapione della servitù conseguente alla realizzazione dell’opera.

M.S. e P.L. si costituivano chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza depositata il 4.04.2012 la corte d’appello di Catania accoglieva il gravame di P.M., rigettando la domanda proposta dagli attori nei suoi confronti, e respingeva l’appello di S. e P.F.. In particolare, la corte distrettuale evidenziava che P.M. era mero comodatario dell’immobile a cui era funzionale il manufatto in contestazione e che dell’illecito permanente consistente nella occupazione del suolo degli attori con tale manufatto dovevano rispondere i proprietari di detto immobile, S. e P.F.. Quanto all’eccezione di usucapione, la corte territoriale rilevava che la stessa doveva giudicarsi tardiva, poichè sollevata da S. e P.F. solo con l’appello.

Avverso la sentenza di secondo grado M., S. e P.F. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi.

M.S. e P.L. hanno resistito con controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 29.9.16, per la quale solo i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano il vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1158 e 2043 c.c., nonchè il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in cui la corte etnea sarebbe incorsa giudicando inammissibile l’eccezione di usucapione sollevata da S. e P.F. nell’atto di appello senza tenere conto del fatto che detta eccezione era già stata sollevata P.M. nel giudizio di primo grado e, precisamente, nell’udienza di precisazione delle conclusioni di tale giudizio.

Il motivo dedotto è infondato, perchè correttamene la corte distrettuale ha giudicato tardiva l’eccezione di usucapione sollevata da S. e P.F. nella citazione in appello, senza attribuire rilievo all’eccezione di usucapione sollevata in primo grado da P.M.; quest’ultima eccezione, infatti, non produceva effetti sulla sfera giuridica di S. e P.F. (che nel giudizio di primo grado erano rimasti contumaci) e, peraltro, era pur essa inammissibile, perchè tardiva; essa era stata infatti sollevata nell’udienza di precisazione delle conclusioni e non nel termine per proporre le eccezioni non rilevabili di ufficio, vale a dire, nella specie, quello di cui all’art. 180 c.p.c., comma 2, nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore alla sostituzione operata dal D.L. n. 35 del 2005, convertito dalla L. n. 80 del 2005 (cfr. Cass. 10206/15).

Con il secondo motivo, proposto solo dal ricorrente P.M., si denuncia il vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della controversia in cui la corte territoriale sarebbe incorsa perchè, pur avendo accolto l’appello, aveva compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Il motivo va disatteso. Infatti, in tema di compensazione delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263), il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, sicchè esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite (Cass. 14457/06, Cass. 20457/06).

Il ricorso va quindi, conclusivamente, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere ai contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017

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