Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 197 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 05/01/2011), n.197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7737-2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MERCANTI

VALERIO, LANZETTA ELISABETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1085/2007 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/10/2007 r.g.n. 225/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella;

udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Torino, rigettando l’appello dell’INPS, ha accertato il diritto dell’ex dipendente S.C. al ricalcolo della indennità di buonuscita e della pensione integrativa con l’inclusione del salario di professionalità.

La Corte, ritenuto applicabile l’art. 5 del Regolamento del Fondo interno di previdenza e quiescenza dell’INPS, ha interpretato la suddetta disposizione nel senso che l’unico requisito richiesto per la inclusione nella base di calcolo della indennità di buonuscita e della pensione integrativa di voci retributive diverse e ulteriori rispetto allo stipendio, è quello che si tratti di “competenze di carattere fisso e continuativo” e che tale doveva ritenersi, nella specie, il salario di professionalità in quanto ininterrottamente percepito dalla lavoratrice sino al pensionamento.

Per la cassazione di questa sentenza L’INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo.

L’assicurata non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell’unico motivo l’INPS, denunziando violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1970, n. 75, art. 14 e degli artt. 5, 27 e 38 e 34 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego con l’INPS, nonchè difetto di motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla inclusione del salario di professionalità nella base di calcolo della pensione integrativa.

Osserva che le disposizioni normative citate richiedono, come condizione della valutabilità di un determinato emolumento ai fini della previdenza integrativa, un’esplicita previsione in tal senso e il suo assoggettamento a contributo a favore del Fondo, mentre resta irrilevante che il medesimo sia stato corrisposto in modo fisso e continuativo. Nella specie, prosegue l’INPS, il salario di professionalità non era mai stato sottoposto a contribuzione e tanto avrebbe dovuto indurre la Corte di merito (che, invece, non ha espresso al riguardo alcuna motivazione) a concludere che si trattava di voce non computabile, risultando altrimenti violato l’inderogabile principio di simmetria (di cui a Cass. Sez. un. n. 3673/97) per il quale sono computabili ai fini previdenziali solo gli emolumenti soggetti a contribuzione.

Il ricorso non è fondato.

La giurisprudenza più recente di questa Corte, a partire dalla sentenza n. 8821/2008 (e, successivamente, in senso conforme Cass. nn. 11603, 11604 e 19014 del 2008) ha affermato che della base di calcolo della pensione integrativa prevista dal Regolamento del Fondo interno dell’Istituto e maturata al 30.9.1999 (data di soppressione del Fondo medesimo ad opera della L. n. 144 del 1999, art. 64) debbono far parte tutti gli elementi della retribuzione qualificabili (e, in concreto, qualificati) come di carattere fisso e continuativo, senza che rilevi il loro mancato assoggettamento alle previste (dal regolamento del fondo) trattenute contributive.

Sempre la stessa giurisprudenza, ha ritenuto rilevanti, ai fini della qualificazione come fissi e continuativi dei compensi di volta in volta rivendicati, le modalità del pagamento (con particolare riguardo alla sua reiterazione nel tempo, fino al momento della erogazione della prestazione – di previdenza o di quiescenza – in cui i detti compensi avrebbero dovuto essere inclusi), nonchè il tenore della fonte istitutiva. Si è escluso, infatti, che possa definirsi fisso e continuativo un emolumento, pur erogato per un apprezzabile lasso di tempo, ove il tenore della disposizione che lo introduce lo preveda espressamente come temporaneo, in quanto intrinsecamente collegato ad eventi di durata limitata (come, per esempio, il raggiungimento di determinati risultati o obiettivi).

Questa interpretazione della disciplina di settore è stata condivisa dalla Sezioni unite della Corte nella sentenza n. 7154 del 2010, con l’affermazione del seguente principio di diritto “Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza dell’INPS, adottato con Delib. 12 giugno 1970 e successivamente modificato con deliberazione del 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa giù erogata dal fondo istituito dall’ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di un’apposita deliberazione che ne disponga l’espressa inclusione. Non osta che l’elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste e quindi la relativa indennità possano in futuro venire meno, mentre no n può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto”.

Tutto ciò premesso osserva il Collegio che, nel caso di specie, l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa la effettività e la continuatività dell’erogazione all’odierna intimata del salario di professionalità non ha formato oggetto di espressa e specifica censura, avendo l’INPS impostato la propria condotta difensiva solamente sulla prospettazione della tesi -come si è visto giuridicamente infondata – della non utilizzabilità della indicata voce retributiva ai fini della determinazione della pensione integrativa per non essere stata assoggettata a trattenuta contributiva.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione in difetto di costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

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