Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19699 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19699 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 9168-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

DIL COMPANY SRL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 219/2005 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 20/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 28/08/2013

udienza del 18/01/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato PISANA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CTP di Benevento rigettava il ricorso proposto dalla DIL COMPANY srl avverso la nota del Servizio telematico
dell’Agenzia delle Entrate, con cui la società era stata informata dello scarto della comunicazione contenente i dati
relativi agli investimenti agevolati realizzati nelle aree svantaggiate di cui all’art. 8 L. 388/2000, perché presentata
oltre il termine (28-2-2003) previsto dall’art. 62, comma 1° lett. a) della L. 289/2002

Con sentenza 10-11/20-3-2006 la CTR Campania, in accoglimento dell’appello della società, riconosceva il diritto al

prorogato con propria circolare, proroga impossibile in caso di perentorietà), nonché illegittimo, in quanto in
contrasto con l’art. 3, comma 2, L. 212/2000 (statuto del contribuente).
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un motivo; la società non
svolgeva attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deducendo —ex art. 360 n. 3 cpc e 62, comma 1, d.lgs 546/1992- violazione e
falsa applicazione dell’art. 62, comma 1° lett. a) della L. 289/2002, sosteneva che la CTR, nel ritenere ordinatorio il
termine in questione, aveva sostanzialmente disapplicato la disposizione di cui al citato art. 62, che prevedeva
espressamente “a pena di decadenza” il termine per la comunicazione; rilevava, inoltre, che l’adempimento di tale
onere era già previsto nel d.l. 253/02, i cui effetti erano stati fatti salvi dall’art. 62 comma 7 L. 289/2002, sicchè doveva
ritenersi rispettato il termine previsto dall’art. 3 della L. 212/2000 (statuto del contribuente).
Siffatto motivo è fondato.
Non vi è , invero, alcun motivo per discostarsi dal principio, ripetutamente espresso da questa Corte, secondo cui
l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi dell’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei contributi concessi
sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade
da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dall’art. 62, primo comma, lettera e) della legge 27
dicembre 2002, n. 289), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le
informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto “modello CVS”), essendo il suddetto

credito di imposta in questione, rilevando che il detto termine era ordinatorio (la stessa Amministrazione lo aveva

termine previsto dall’art. 62 cit. espressamente a pena di decadenza, e non avendo altrimenti alcun senso siffatta
previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento (e non anche all’invio
della comunicazione telematica), ed ove fosse possibile eludere il predetto termine; al riguardo è stato invero
correttamente evidenziato da questa stessa Corte: che la norma di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 62, è diretta
espressione del potere, demandato al Ministro delle finanze, di stabilire con D.M. le procedure di controllo,
prevedendo “specifiche cause di decadenza dal diritto di credito”,

i trova la sua “ratio” nell’esigenza di definire entro

un tempo determinato l’inerente onere finanziario, altrimenti sospeso “ad libitum”; che la presentazione di tale
modello costituisce non già una facoltà del contribuente, ma un vero e proprio onere a suo carico, finalizzato
all’accertamento delle condizioni necessarie all’attribuzione, in via definitiva, del beneficio in questione; che con
sentenza 24-3-2006 n. 124 la Corte Cost. ha confermato che il termine in questione è stato previsto a pena di

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atm DA REGISTRA 7′
Ai SENSI DEL D.P.R. 2

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