Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19699 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19699 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 12259-2016 proposto da:
D’AMBROSIO DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA SS APOSTOLI 66, presso lo studio dell’avvocato
TERESA FELICETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato
ROBERTO MASTALIA;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 1742/2015 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 30/04/2015;

Data pubblicazione: 25/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY.
Rilevato che:
1. il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da

potestà sul figlio Giuseppe D’Ambrosio, contro il Ministero
della Salute e la Regione Campania, volta ad ottenere
l’indennizzo previsto dalla legge n.210 del 1992 per le
conseguenze dannose (disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo
autistico) che asseriva essere derivate al figlio minore
Giuseppe a seguito di vaccinazione obbligatoria (Cinquerix:
pentavalente contro difterite, tetano, pertosse , poliomielite ed
haemophilus influenzae di tipo b) ed Engerix B (anti-epatite b),
somministrate nel 2001;
2. la Corte di Appello di Napoli rigettava l’appello proposto
dal D’Ambrosio e confermava la sentenza impugnata,
ritenendo, anche sulla scorta della nuova c.t.u. disposta in
secondo grado, che non fosse configurabile secondo un criterio
di plausibilità biologica un nesso causale tra la malattia e la
vaccinazione;
3.

Domenico D’Ambrosio propone ricorso per la

Cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi.
4. Il Ministero della Salute ha resistito con controricorso
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata- ex art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c.- la violazione o falsa applicazione di
norme di diritto e lamenta che la Corte d’appello non abbia
applicato nell’espletamento della c.t.u. la procedura prevista
dall’art. 195 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009,
e sostiene che tale modifica sarebbe applicabile nella presente
Ric. 2016 n. 12259 sez. ML – ud. 24-05-2018
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Domenico D’Ambrosio, in qualità di genitore esercente la

causa, sebbene introdotta nel 2007, in quanto finalizzata a
realizzare un pieno contraddittorio con l’ausiliare;
2. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata- ex
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.- la violazione o falsa
applicazione di

norme di diritto in ordine all’errata

Appello alla valutazione del nesso di causalità in materia di
indennizzo ai sensi della legge 210 del 1992. Secondo il
ricorrente tanto il ctu quanto la Corte territoriale avrebbero
errato

nell’applicare

sistematicamente,

in

ordine

al

riconoscimento del nesso eziologico, il criterio previsto per le
cause di risarcimento del danno, o della probabilità prevalente,
rispetto al criterio previsto per le cause di indennizzo ai sensi
della legge 210/92, o della ragionevole probabilità, neppure
peraltro venendo evidenziate una possibile eziologia alternativa
della malattia;
3. con il terzo motivo di ricorso viene denunciata- ex art.
360, comma 1, n. 5 c.p.c.- l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per
il giudizio, con particolare riferimento alla violazione da parte
del ctu del mandato ricevuto dalla Corte di Appello. Secondo il
ricorrente infatti il CTU non avrebbe precisato le ragioni di
consenso e/o dissenso rispetto alle valutazioni dell’ausiliare
nominato in primo grado, nonostante questo gli fosse stato
espressamente chiesto dalla Corte territoriale;
4. con il quarto motivo di ricorso viene denunciata- ex art.
360, comma 1, n. 5 c.p.c.- l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per
il giudizio, con particolare riferimento all’errata comprensione
della problematica, alla mancata valutazione degli studi
scientifici e soprattutto della documentazione medica relativa al
Ric. 2016 n. 12259 sez. ML – ud. 24-05-2018
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interpretazione data dapprima dal ctu e quindi dalla Corte di

caso di specie, alla mancata indicazione delle possibili cause
alternative della patologia con conseguente motivazione
“politica” e “filosofica” su una presunta mancata correlazione
tra autismo e vaccinazione in generale piuttosto che relativa al
caso concreto.

58 della stessa legge n. 69 del 2009 prevede che “le
disposizioni della presente legge che modificano il codice di
procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data
della sua entrata in vigore”. Né il contraddittorio con l’ausiliare
nel caso è stato impedito, in considerazione della
partecipazione del consulente di parte alle operazioni peritali.
6. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
La Corte d’appello ha escluso la sussistenza della
“plausibilità biologica” nell’ipotesi di un nesso di derivazione
causale tra vaccinazioni e malattia. Si è quindi attenuta ai
principi dettati da questa Corte anche con riguardo alla materia
che ci occupa, secondo i quali (v. Cass. 17/01/2005 n. 753,
29/12/2016 n. 27449, ord.) la prova a carico dell’interessato
ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia
trasfusionale o la somministrazione vaccinale, il verificarsi dei
danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da
valutarsi secondo un criterio di

ragionevole probabilità

scientifica. Le Sezioni Unite di questa Corte – muovendo dalla
considerazione che i principi generali che regolano la causalità
materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli
delineati dagli artt. 40 e 41 cod. pen. e dalla regolarità causale,
salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella
dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre in sede civile vale
il principio della preponderanza dell’evidenza o “del più
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5. Il primo motivo di ricorso non è fondato, in quanto l’art.

probabile che non” – hanno poi ulteriormente precisato che la
regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata
esclusivamente alla determinazione quantitativa- statistica
delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità
quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di

caso concreto (c.d. probabilità logica) (cfr. Sez. Unite,
sentenza 11 gennaio 2008, n. 581).
7. Nel caso, la relazione del consulente tecnico recepita
dal giudice di merito ha tenuto conto sia dello stato della
letteratura scientifica in materia, che qualifica di incidenza non
comune o rara le reazioni avverse a carico del sistema nervoso
ai vaccini nel caso somministrati, sia delle caratteristiche del
caso concreto, che non consentivano nel caso di ritenerle
ipotizzabili, in considerazione della risonanza magnetica
dell’encefalo, che, seppure seguita a distanza di anni, era
risultata del tutto negativa; del fatto che non vi era stato alcun
ricovero né visita neurologica per asserite reazioni allergiche ai
vaccini; del fatto che la diagnosi di sindrome autistica era stata
posta almeno due anni dopo. Vi è stata quindi una valutazione
di convergenza tra la determinazione quantitativo-statistica
delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa)
e gli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd.
probabilità logica), sicché l’eziologia ipotizzata dal ricorrente è
rimasta allo stadio di mera possibilità teorica.
Non rileva poi che non sia stata individuata una possibile
eziologia alternativa, considerato che trattasi di complesse
malattie la cui origine è ancora ignota e la ricerca di fattori
ulteriori e diversi rispetto al patrimonio genetico è oggetto di
studi della ricerca scientifica.

Ric. 2016 n. 12259 sez. ML – ud. 24-05-2018
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fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel

8. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, da trattarsi
congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili, in
quanto “il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della
sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del
consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese

fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti
strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può
prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi,
mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero
dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica
del convincimento del giudice”. Nel caso, alle puntuali
argomentazioni del c.t.u. di secondo grado, che è giunto alle
medesime conclusioni del consulente del Tribunale che aveva
ritenuto il nesso di causalità “flebile possibilità di derivazione
causale” , il ricorrente contrappone una diversa lettura delle
medesime risultanze ed altre argomentazioni, desunte da
ulteriore letteratura scientifica che, pur manifestando l’acceso
dibattito che da tempo si registra sulla questione, non rivela
acquisizioni ed elementi decisivi al fine di confutare la soluzione
da quello adottata (v. in caso analogo Cass. n. 24959 del
23/10/2017).
9. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del
relatore notificata ex art. 380 bis c.p.c., all’esito della quale le
parti non hanno formulato memorie, il ricorso, manifestamente
infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai
sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.;
10. La regolamentazione delle spese processuali segue la
soccombenza.
11. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
Ric. 2016 n. 12259 sez. ML – ud. 24-05-2018
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devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui

unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 .
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento

per compensi, oltre ad C 200,00 per esborsi, rimborso spese
generali nella misura del 15°/0 ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del
2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
24.5.2018
Adriana Doronzo, Presidente

delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 2.500,00

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