Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19699 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18443-2018 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADELAIDE

RISTORI 38, presso lo studio dell’avvocato LAURENZIA ALVETI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROTALA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7204/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

07/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 7204/19/17 depositata in data 7 dicembre 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina rigettava l’appello proposto da F.P., avverso la sentenza n. 309/4/16 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone che a sua volta aveva rigettato il ricorso contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata nel 2015 per II.DD. 2008 proposto, tra l’altro, sulla base dell’allegazione di mancata rituale notifica dell’avviso di accertamento prodromico, asseritamente notificatole nel 2014;

– La CTR rigettava la doglianza di illegittimità della comunicazione preventiva per asserita illegittima notifica dell’avviso presupposto e corretta l’imputazione del maggior reddito accertato in capo alla società Bricogest srl, pro quota e per trasparenza, in capo alla contribuente, di cui era socia nel periodo di imposta;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- la contribuente si duole della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e dell’art. 140 c.p.c. – per aver la CTR illegittimamente ritenuto che, in presenza di incoerenza tra l’indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi e quello riportato all’anagrafe, fosse stata corretta la notifica presso l’indirizzo indicato in dichiarazione, con conseguente illegittimità dell’atto prodromico e della conseguente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;

– La censura è infondata. Va ribadito che “In tema di accertamento delle imposte dei redditi, in caso di originaria difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione dell’avviso perfezionatasi presso quest’ultimo indirizzo, atteso che l’indicazione del comune di domicilio fiscale e dell’indirizzo, da parte del contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 4, va effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento.” (Cass. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 15258 del 21/07/2015, Rv. 636118 – 01; conforme, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 25680 del 14/12/2016, Rv. 641942 – 01);

– Premesso che non è nemmeno contestato il fatto che l’indirizzo al quale è stata effettuata la notifica dell’avviso di accertamento, nel 2015, fosse stato esposto nella dichiarazione dei redditi della contribuente negli anni 2011, 2013 e 2015 – dichiarazione del 2012 non presentata, la CTR si è attenuta al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte sopra richiamato;

– Con il secondo motivo -ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- la contribuente si duole della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, per aver la CTR ritenuta corretta l’imputazione al socio di una srl a ristretta base sociale, pro quota, il maggior reddito accertato nei confronti della società;

– La censura è inammissibile. Va reiterato che “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 1144 del 18/01/2018 (Rv. 646699 – 01);

Dal momento che la CTR correttamente ha ritenuto legittima la notifica dell’atto presupposto, l’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria può avvenire solo per vizi propri e non più per vizi dell’atto presupposto;

– In conclusione, il ricorso va rigettato, e dal rigetto discende ii regolamento delle spese di lite secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in Euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

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