Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19699 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. II, 21/09/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 21/09/2020), n.19699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19127/2019 proposto da:

B.S., rappresentato e difeso dall’avvocato FLAVIO GRANDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. cron. 2120/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA,

depositato il 29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – B.S., cittadino (OMISSIS), chiese il riconoscimento della protezione internazionale.

La Commissione territoriale competente rigettò la domanda.

2. – Avverso tale provvedimento il richiedente propose ricorso al Tribunale di Bologna, che – con decreto del 29/04/2019 – confermò il provvedimento della Commissione territoriale.

3. – Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso B.S. sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo di ricorso (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere il Tribunale ritenuto inattendibili le dichiarazione rese del richiedente circa le minacce subite nel suo Paese.

Il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in materia di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., Sez. 1, n. 21142 del 07/08/2019).

Nella specie, il Tribunale ha attentamente esaminato le dichiarazioni del richiedente e le ha ritenute inattendibili, spiegandone le ragioni (v. pp. 5-7 del provvedimento impugnato). La motivazione del giudice territoriale sul punto risulta esente da vizi logici e giuridici e rimane, perciò, insindacabile in sede di legittimità.

Nè sussiste la dedotta violazione di legge, risolvendosi piuttosto la censura in una inammissibile sollecitazione di una alternativa valutazione del fatto da parte di questa Corte.

2. – Col secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3), si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere il Tribunale ritenuto insussistente, in ragione della non attendibilità del raccolto del richiedente, il pericolo di danno grave alla sua persona nel caso di rientro nel suo paese di origine.

La censura, come formulata (collegata com’è al giudizio di non attendibilità formulato dal giudice di merito), rimane assorbita nel rigetto del precedente motivo.

3. – Col terzo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il Tribunale negato la protezione sussidiaria, escludendo l’esistenza di una situazione generalizzata di violenza nel paese di origine del richiedente.

Il motivo è inammissibile.

Ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g), per “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” si intende il “cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”.

Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, stabilisce che “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato (interno o internazionale) deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass., Sez. 6 – 1, n. 18306 del 08/07/2019).

Nella specie, il Tribunale ha preso in esame aggiornati report internazionali relativi al Paese del richiedente (Pakistan) e, sulla base degli stessi, ha escluso che nella regione di provenienza dello stesso (Regione del Punjab) vi sia una situazione di violenza generalizzata (v. pp. 7-9 del decreto impugnato).

La statuizione, debitamente e congruamente motivata, è conforme a diritto e la censura mossa col ricorso si riduce alla sollecitazione di un diverso accertamento del fatto, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

4. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

5. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

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