Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19699 del 08/08/2017

Cassazione civile, sez. lav., 08/08/2017, (ud. 02/03/2017, dep.08/08/2017),  n. 19699

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29381-2014 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., (già Unipol Assicurazioni s.p.a. e

prima ancora UGF Assicurazioni s.p.a. e Compagnia Assicuratrice

Unipol s.p.a.) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO SERRA

21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE ALBERTO RASI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOMMASO TOMMESANI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.G., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

F.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA GIULIANA 83/A, presso lo studio dell’avvocato WLADIMIRA

ZIPPARRO, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE REGINA,

giusta delega in atti (comparsa di costituzione del 29/11/2016);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (già Unipol Assicurazioni s.p.a. e

prima ancora UGF Assicurazioni s.p.a. e Compagnia Assicuratrice

Unipol s.p.a.) C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempere, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO SERRA

21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE ALBERTO RASI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOMMASO TOMMESANI,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 554/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/07/2014 R.G.N. 574/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato SALVATORE ALBERTO RASI;

udito l’Avvocato PASQUALE REGINA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.G. ha proposto un primo ricorso il 5.12.2002 chiedendo il riconoscimento del mobbing posto in essere in suo danno da parte della datrice di lavoro Unipol Ass.ni spa e quindi del diritto al risarcimento del danno, oltre che al pagamento di differenze retributive.

La causa si concludeva con sentenza del Tribunale di Bologna n. 48/2011 di accoglimento delle domande del F., sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello di Bologna.

Nel dicembre 2011 il F. adiva il Tribunale di Bologna per far accertare l’illegittimità del licenziamento che gli era stato comunicato in data 8.10.2002 per superamento del periodo di comporto ai sensi dell’art. 43 del CCNL ANIA. Il F. lamentava che la malattia che lo aveva costretto ad assentarsi (sindrome ansioso depressiva) sarebbe stata determinata dal comportamento vessatorio della società e quindi non idonea ad integrare il superamento del comporto.

Il Tribunale respingeva il ricorso, accogliendo l’eccezione preliminare di merito della società di improponibilità della domanda in ragione dell’inammissibilità del frazionamento in più processi delle domande relative ad uno stesso fatto storico.

La sentenza, appellata dal F., è stata riformata dalla Corte d’Appello che, dopo aver ritenuto privi di specificità i motivi di appello incidentale condizionato di Unipol in relazione alle eccezioni di improcedibilità, decadenza e prescrizione sollevate in primo grado, ha ritenuto fondato l’appello principale del F. escludendo che nel caso in esame si potesse ritenere sussistere un frazionamento del medesimo credito, perchè la pretesa azionata nel primo ricorso aveva ad oggetto il risarcimento del danno per condotta mobizzante del datore di lavoro, mentre il successivo ricorso aveva ad oggetto la domanda di declaratoria della illegittimità del licenziamento e di reintegrazione, quindi due domande ontologicamente diverse.

La Corte territoriale ha poi accolto il motivo di appello del F. inerente alla mancata ammissione da parte del Tribunale di una produzione di documentazione finalizzata a dimostrare il mancato superamento del periodo di comporto per la non computabilità delle assenze dovute a ricovero ospedaliero e dei giorni per i quali vi era stato un mancato accoglimento della domanda di ferie. La corte ha ritenuto ammissibile detta produzione in quanto munita di speciale efficacia dimostrativa, non integrante nuove allegazioni.

Infine nel merito la Corte ha ritenuto una mera emendatio libelli la precisazione effettuata dal F. con memoria successiva al ricorso introduttivo di primo grado, in cui si rilevava che nella lettera di licenziamento non risultavano indicate le giornate di assenza e l’arco temporale di riferimento ed ha quindi ritenuto che il licenziamento fosse illegittimo per mancato superamento del periodo del comporto, in quanto posto in essere in violazione del CCNL del settore che prevede l’esclusione dal computo del comporto delle assenze dovute a ricoveri superiori a 15 gg e sino ad un massimo di 120 gg. (periodo dal 5 febbraio al 29 marzo 2001). La Corte ha limitato il risarcimento del danno L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18 ad una cifra pari alla metà delle retribuzioni maturate dal licenziamento, riconoscendo un concorso di colpa del F. per la tardività con cui era stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Ha proposto ricorso per Cassazione Unipol affidato ad otto motivi.

Ha resistito il F. con controricorso ed ha svolto ricorso incidentale affidato ad un motivo articolato su due questioni, cui è seguito controricorso di Unipol spa. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso Unipol spa lamenta la nullità della sentenza della Corte d’Appello di Bologna con riferimento alla violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ma anche la violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che si fosse formato il giudicato in ordine alla statuizione del primo giudice concernente il rigetto delle eccezioni di improcedibilità, decadenza e prescrizione, statuizione che a dire della corte parte appellata non avrebbe specificatamente appellato in via incidentale. Secondo la ricorrente non vi sarebbe stato nessun rigetto da parte del Tribunale dell’eccezione di prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento del licenziamento, sollevata dalla società, avendo il primo giudice motivato solo sulle altre due eccezioni preliminari d’improcedibilità e di decadenza, mentre non avrebbe svolto alcuna motivazione in merito alla pur eccepita prescrizione.

2) Con il secondo motivo di ricorso Unipol lamenta sempre la nullità della sentenza e la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ma con riferimento alla violazione dell’art. 346 c.p.c.. La corte territoriale non avrebbe esaminato idoneamente la memoria di costituzione ex art. 436 c.p.c. nella parte in cui era stata riproposta anche l’eccezione di prescrizione e più in particolare l’appello incidentale condizionato con cui aveva riproposto le eccezioni di improcedibilità, di decadenza e di prescrizione, comunque rilevando che, per giurisprudenza costante di questa Corte (tra cui cass. 24989/2013) non è necessario che la parte vittoriosa svolga appello incidentale per riproporre le questioni non esaminate o rigettate in primo grado.

3) Con il terzo motivo di ricorso Unipol spa lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., artt. 2 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per aver escluso la Corte territoriale il frazionamento in più processi delle domande relative allo stesso fatto storico costituito dal licenziamento per superamento del comporto. In particolare la ricorrente ha sostenuto che, avendo il F. proposto un primo processo nel dicembre 2002 per mobbing e dequalificazione facendo riferimento anche al licenziamento intimatogli nell’ottobre 2002, ritenuto ultimo atto datoriale rientrante nel mobbing, anche la domanda diretta ad accertare l’illegittimità del licenziamento avrebbe dovuto essere contenuto nel primo ricorso. Tale condotta sarebbe stata posta in essere in violazione del principio di correttezza e di buona fede, condotta richiesta anche alla luce degli artt. 2 e 11 Cost., come ricordato dalle SSUU nella sentenza n. 23726/2007. Si tratterebbe infatti anche in questo caso di due azioni strettamente connesse e non di differente natura, come ritenuto dalla gravata sentenza.

4) Con il quarto ed il quinto motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per nullità della sentenza e comunque violazione e/o falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., n. 4 e art. 420 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non aver ritenuto la Corte una mutatio libelli tra la domanda svolta nel ricorso introduttivo ex art. 414 c.p.c. e la memoria di replica alla domanda riconvenzionale spiegata da Unipol in primo grado. Tale mutamento avrebbe invece dovuto riconoscere la Corte territoriale per diversità della causa petendi, atteso che l’illegittimità del licenziamento era stata fondata prima soltanto sull’errato computo delle assenze per malattia dovute al mobbing subito e poi sull’errata inclusione anche delle giornate di ferie e di ricovero ospedaliero nel computo ai fini del superamento del comporto. Inoltre lamenta ancora la società la violazione dell’art. 420 c.p.c. per avere la corte territoriale, anche in presenza di una sua mancata accettazione del contraddittorio in primo grado, erroneamente ritenuto possibile un’emendatio libelli, pur in assenza dei relativi presupposti, ossia di “gravi motivi” e di autorizzazione del giudice di primo grado a tale precisazione.

5) Con il sesto motivo di ricorso Unipol spa lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 e anche la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 3 per avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile la tardiva produzione di documenti effettuata da F., successivamente al deposito del ricorso, con la memoria di replica alla domanda riconvenzionale spiegata da Unipol, trattandosi di documenti non funzionali alla difesa della sola domanda riconvenzionale della società, bensì a contrastare il computo dei giorni di assenza effettuato dalla datrice di lavoro.

6) Con il settimo motivo d ricorso la società ricorrente lamenta ancora la nullità della sentenza con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4 e anche la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 3, per avere pronunciato la corte d’Appello su una domanda diversa da quella originaria, accogliendo una domanda a suo dire tardiva e quindi irritualmente proposta, pur avendo Unipol spa tempestivamente replicato sul punto e contestato la produzione tardiva dei documenti.

7) Con l’ottavo motivo di ricorso la ricorrente società lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 3 per avere erroneamente applicato l’art. 1227 c.c. ritenendo il mero concorso di colpa del F. nel determinare il danno derivante dall’illegittimità del licenziamento, così riducendo del 50% l’ammontare del risarcimento liquidato in suo favore, laddove invece a dire della società vi sarebbe stata esclusiva colpa del lavoratore che era stato inerte ingiustificatamente per oltre dieci anni, dovendosi far riferimento al deposito del primo ricorso relativo alla domanda di danno da mobbing e non solo del successivo relativo alla domanda di illegittimità del licenziamento.

8) Con l’unico articolato motivo di ricorso incidentale il F. ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte ritenuto erroneamente di ridurre del 50% il danno subito in ragione di un presunto, ma inesistente concorso di colpa, condannando la società al pagamento della metà delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento.

A dire del F. la Corte si sarebbe basata sulla data del 26.6.2007, apposta al ricorso ex art. 414 c.p.c. per mero errore materiale, trattandosi invece di atto redatto in data 30.12.2011, comunque la corte distrettuale avrebbe omesso di valutare un fatto decisivo, costituito dal gravissimo stato di salute psico-fisica, essendo egli affetto da una grave patologia psichica, confermata anche in sede di CTU medica e riconosciuta dalla sentenza n. 35/2003 del tribunale di Bologna, confermata dalla Corte d’Appello con sentenza n. 126/14, avente ad oggetto il mobbing. Lamenta comunque il F. la falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. in relazione alle conseguenze dannose, discendenti dal tempo impiegato per la tutela giurisdizionale da parte del lavoratore.

9) I primi due motivi del ricorso principale, che possono valutarsi congiuntamente perchè connessi, sono fondati.

La sentenza del Tribunale di Bologna n.128 del 2012 così si è espressa con riferimento alle eccezioni preliminari sollevate dalla società convenuta Unipol spa: “le questioni preliminari possono essere agevolmente superate (il termine ex art. 425 c.p.c. è ordinatorio e la decadenza fino al c.d. collegato lavoro non valeva per il licenziamento per superamento del comporto) così come la rinuncia tacita (valendo il termine prescrizionale come limite temporale), ma non può essere superata la questione relativa alla duplicazione delle azioni relativamente ad uno stesso fatto”. Diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale il primo giudice ha omesso qualsiasi motivazione in ordine all’eccezione di prescrizione dell’azione di annullamento del licenziamento per decorso del termine quinquennale ai sensi dell’art. 1442 c.c., eccezione ritualmente sollevata con la memoria di costituzione dalla società Unipol, contenente anche domanda riconvenzionale condizionata sul punto.

Ma in particolare, come più volte statuito da questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 14086/2010, Cass. 24124/2016)” la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione “le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perchè assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l’eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.”. Pertanto essendo Unipol spa parte vittoriosa in primo grado, nessun onere di proporre appello incidentale gravava sulla stessa di motivare in maniera specifica le ragioni dell’errata motivazione sul punto della sentenza impugnata, restando semplicemente l’onere di riproporre le eccezioni già svolte nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c.. Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, nessun giudicato interno si è formato con riferimento all’eccezione di prescrizione sollevata dalla società odierna ricorrente. Non è peraltro in discussione che l’azione diretta a far accertare l’illegittimità del licenziamento comminato senza che vi sia stato superamento del periodo di comporto sia riconducibile ad un’azione di annullamento che si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 1442 c.c.(cfr Cass. n. 2224/2010 e tra le più recenti Cass. 20586/2015, Cass. 24675/2016, Cass. 1001672017).

10) La verifica della prescrizione o meno dell’azione di annullamento del licenziamento promossa dal F. si sostanzia in un accertamento di fatto demandato al giudice di merito, che dovrà verificare in concreto se l’odierno contro ricorrente abbia posto in essere validi atti interruttivi del termine prescrizionale, ai sensi e per gli affetti dell’art. 2943 c.c., atti indicati nel controricorso dal F..

11) E’ difatti infondato il terzo motivo del ricorso principale che ha ritenuto errata l’esclusione operata dalla Corte territoriale dell’ipotesi di frazionamento delle domande. Come correttamente rilevato dalla Corte di merito le due azioni si presentano ontologicamente diverse in quanto la prima è azione di condanna per il risarcimento del danno per lesione di un bene della vita (la salute) mentre la seconda è azione costitutiva cui consegue, per legge, una condanna che ha ad oggetto la tutela di un diverso bene della vita (il lavoro e lo status di lavoratore) e ciò anche se il presupposto di fatto comune delle due azioni risieda nel denunciato mobbing e che il licenziamento fosse già stato adottato al momento della presentazione del primo ricorso.

12) La diversa natura delle due azioni e la diversità del bene della vita alla cui tutela sono finalizzate tali azioni non consente quindi di ravvisare quell’unicità del credito che trova fonte nel rapporto di lavoro e che esclude la proposizione di separati giudizi, per evitare un indebito frazionamento del processo in violazione del principio costituzionale del giusto processo, perchè la parcellizzazione della domanda giudiziale si tradurrebbe in un abuso dello strumento processuale, come chiarito dalle SSUU nella sentenza n.23726/2007).

13) La diversa natura dei crediti pur inerenti ad uno stesso rapporto di lavoro ma che non scaturiscono da un medesimo fatto costitutivo, ragion per cui si è in presenza anche di differenti regimi probatori e prescrizionali, ha portato già questa Corte a ritenere insussistente un illegittimo frazionamento del credito. Così ha statuito Cass. n. 26464/2016 nell’ipotesi di lavoratore che agisca in via monitoria per ottenere il pagamento di crediti retributivi e, con separato ricorso, per impugnare il licenziamento intimatogli. In tal caso si è posto in rilievo altresì,il rischio che l’imposizione di un’unica azione impedisca l’adozione di un rito più snello e rapido per realizzare una tutela più immediata in caso di crediti assistiti da prova scritta. Tale principio è stato ripreso e maggiormente articolato della recente sentenza delle SSUU n. 4090/2017, che pur ribadendo i principi affermati dalla sentenza n. 23726/2007 prima citata,ha statuito che l’onere di agire contestualmente per crediti distinti, anche maturati in tempi diversi, o basati su presupposti in fatto ed in diritto soggetti a diverso regime probatorio, oggettivamente complica e ritarda di molto la possibilità di soddisfazione del creditore, così traducendosi in un allungamento e non in un alleggerimento dei tempi del processo, in violazione proprio di quel principio costituzionale che il divieto di frazionamento processuale tende ad assicurare. La possibilità di proposizione di domande in separati giudizi deve invece essere esclusa in particolare nelle ipotesi, non configurabili nel caso in esame, di domande connesse o con riguardo a domande inscindibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato o per evitare la duplicazione di attività istruttoria e decisoria ed il rischio di giudicati contrastanti. In tal caso deve essere favorita un’unica decisione, che eviti “di trasformare il processo in un meccanismo destinato ad attivarsi all’infinito”. Pertanto, come espresso nel principio di diritto della citata pronuncia, le domande aventi diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposti in separati giudizi, mentre ove fondati sul medesimo fatto costitutivo vanno proposti in un unico processo, salvo che risulti in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile ad una tutela processuale frazionata.

14) La sentenza va quindi cassata in ragione dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, restando assorbiti i restanti motivi diversi dal terzo,ritenuto infondato, nonchè l’articolato motivo di cui al ricorso incidentale, con rinvio della causa alla corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà accertare in fatto se siano stati posti in essere dal F. validi interruttivi della prescrizione, come prima osservato, ed in caso positivo, riesaminare nel merito l’effettivo superamento o meno del periodo di comporto, con le relative conseguenze anche in ordine alla determinazione dell’indennità risarcitoria in caso di illegittimità del licenziamento, oltre che disporre per il regolamento delle spese di causa.

PQM

 

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso principale, rigetta il terzo, assorbiti gli altri motivi, nonchè il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2017

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