Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19699 del 03/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 03/10/2016), n.19699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26678-2014 proposto da:

M.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIUFFRIDA, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – SEGRETARIATO GENERALE DELLA

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente

pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI

PORTOGHESI, 12, ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 587/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/05/2014 R.G.N. 5505/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato ADRIANO TORTORA per delega Avvocato ROBERTO

GIUFFRIDA;

udito l’Avvocato ENRICO DE GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 587/14, depositata l’8 maggio 2014, respingeva l’appello proposto da M.L. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale della giustizia amministrativa, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 9732 del 1 giugno 2009.

Il Tribunale aveva rigettato le domande di accertamento della illegittimità del provvedimento risolutivo del rapporto di lavoro derivante dal contratto di formazione e lavoro stipulato il (OMISSIS) e di ristoro dei conseguenti danni quantificati in 15 mensilità della retribuzione quali “risarcimento per equivalente pecuniario” in luogo della reintegrazione – non richiesta – (Euro 31.801,26), oltre alle mensilità non percepite nel periodo di 24 mesi previsto quale durata del rapporto (Euro 50.882,02), ad Euro 1.000,00 per le spese sostenute per prepararsi al retrostante concorso e ad Euro 2.000,00 per la formazione non ricevuta; in subordine il pagamento dell’indennità di mancato preavviso.

2. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni per il periodo (OMISSIS), in cui il rapporto aveva avuto svolgimento.

4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre M.L., prospettando cinque articolati motivi di ricorso (lettere A-E; al punto F sono esposte le conclusioni).

5. Resiste la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale della Giustizia amministrativa con controricorso, eccependo, in via preliminare, l’inammisssibilità del ricorso.

6. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dalla controricorrente in quanto si sarebbe in presenza di motivi cumulativi, che trattano congiuntamente, con l’effetto di determinare una mescolanza e sovrapposizione, mezzi di impugnazione del tutto eterogeni.

1.1. L’eccezione non è fondata.

Va osservato che, effettivamente, i cinque motivi di ricorso contrassegnati con le lettere da A ad E racchiudono una pluralità di censure, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, che tra loro si intersecano e si sovrappongono, anche in ragione della sostanziale unitarietà della motivazione della Corte d’Appello (nonostante la trattazione in paragrafi distinti dei motivi di appello).

Tuttavia, nelle plurime incrociate censure prospettate, come riportato in ricorso, richiamando disposizioni costituzionali, codicistiche processuali e sostanziali, normative e contrattuali, è possibile l’individuazione delle doglianze, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., nei termini di seguito precisati, anche in ragione della ratio decidendi delle statuizioni impugnate.

2. Occorre premettere che il ricorrente partecipava, presentando la relativa domanda, alla selezione pubblica per esami finalizzata all’assunzione a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro di dodici funzionari, posizione economica C2, indetta con decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa in data 16 luglio 2002.

La Corte d’Appello, nella sentenza impugnata rileva che il bando, all’art. 1 “Posti messi a concorso” prevedeva che era indetta una selezione pubblica finalizzata all’assunzione, attraverso contratti di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, di n. 12 giovani disoccupati in possesso del diploma di laurea e di età non superiore a 29 anni o fino a 32 anni se disoccupati di lunga durata, da inquadrare nell’area C, posizione economica C2, profilo professionale di funzionario.

All’art. 3, “Requisiti per l’ammissione”, stabiliva che i candidati dovevano avere, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, un’età non superiore a 29 anni, con iscrizione negli elenchi dei competenti uffici del lavoro ai sensi del D.P.R. n. 442 del 2000; oppure un’età non superiore a 32 anni se disoccupato di lunga durata, ossia iscritto negli elenchi presso i competenti uffici del lavoro da almeno un anno.

Al termine della procedura il M., nel (OMISSIS), veniva dichiarato vincitore e invitato a produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la stipula del contratto di lavoro.

Il M., quindi, produceva certificato del (OMISSIS) del Centro per l’impiego di (OMISSIS), attestante l’iscrizione nell’elenco anagrafico con anzianità dal 16 marzo 1989, nonchè autocertificazione richiesta dal Segretariato generale, relativa, tra l’altro, alla propria posizione lavorativa pregressa, da cui emergeva che era dipendente di ruolo del Ministero della giustizia dal 26 aprile 1999 con la qualifica di cancellerie posizione economica B3, in regime part-time al 50%, e con orario di lavoro di 18 ore settimanali.

Il ricorrente riferisce che alcuni dubbi sulla compatibilità tra iscrizione nelle liste di collocamento e attività lavorativa venivano sollevati dal dirigente dell’Ufficio del personale e affari generali, a seguito dei quali esso ricorrente ribadiva la sussistenza delle condizioni per l’assunzione.

Il contratto veniva, quindi, sottoscritto dal Segretario generale.

Successivamente, in data (OMISSIS), gli veniva comunicata la determinazione del Segretariato generale di risolvere il contratto poichè il Centro per l’impiego di (OMISSIS) aveva riferito che a seguito di verifiche effettuate era emerso che il lavoratore non era in possesso del requisito dell’iscrizione nelle liste di disoccupazione alla data di scadenza del bando (29 agosto 2002).

Il Tribunale di Roma, con la pronuncia di primo grado, e la Corte d’Appello con la sentenza oggetto del presente ricorso rigettavano, rispettivamente, la domanda e l’appello in quanto ritenevano che il bando di concorso richiedesse lo stato di totale disoccupazione.

La Corte d’Appello affermava, altresì, che non era influente ai fini del decisum la vicenda relativa all’iscrizione nelle liste, e cioè che il M. veniva cancellato dal (OMISSIS), data di assunzione dello stesso a tempo indeterminato quale cancelliere da parte del Ministero di grazia e giustizia, al (OMISSIS), data in cui lo stesso si presentava presso il Centro per l’impiego per aggiornare la propria posizione, ottenendo la reiscrizione con tale decorrenza in ragione dell’avvenuta trasformazione in part-time del rapporto di lavoro, risalente in realtà al (OMISSIS).

Pertanto, il relativo motivo di appello era privo di interesse alla proposizione, atteso che la legittimità del recesso era stata ritenuta dal Tribunale non per la mancata iscrizione nelle liste, ma per la mancanza dello stato di totale disoccupazione, intesa quale totale mancanza di lavoro alla data di scadenza del bando.

2.1. La Corte d’Appello ha ritenuto che il bando di concorso del 16 luglio 2002 fosse assolutamente chiaro nel prevedere quale requisito di partecipazione uno stato di effettiva e completa disoccupazione.

Tale clausola non era affetta da nullità per contrasto con norme imperative, non ravvisandosi norme o principi generali in base ai quali si dovesse ritenere che il bando doveva essere aperto a tutti.

La risoluzione del contratto trovava fondamento nell’art. 9, comma 2, del bando, che stabiliva i termini in cui andavano presentati dal vincitore i documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti, previsione che aveva riscontro nell’art. 7 del contratto individuale di lavoro: “nel caso in cui si accerti, successivamente alla produzione dei documenti, la mancanza dei predetti requisiti o l’esistenza di situazioni ostative alla costituzione del rapporto di lavoro, il contratto deve intendersi risolto di diritto, senza obbligo di preavviso alcuno”. Inoltre, anche assumendo a parametro la regolamentazione contrattuale collettiva e legale a cui aveva fatto riferimento il M., la vicenda in questione, avrebbe integrato la giusta causa di risoluzione (art. 21, comma 13 CCNL integrativo del 16 maggio 2001).

3. Tanto premesso può passarsi all’esame dei motivi del ricorso.

4 Con il primo motivo di ricorso, sue A articolato in più punti, è impugnata la seguente statuizione della sentenza di appello, riportata nell’incipit del motivo: “con il 4 motivo l’appellante si duole per avere il Tribunale ritenuto legittimo il provvedimento risolutivo adottato dall’appellato nei suoi confronti, in realtà non riferibile ad alcuna disposizione di legge in materia. Rileva la Corte che il provvedimento appare giustificato… sia perchè, infine anche assumendo a parametro la regolamentazione contrattuale collettiva e legale cui l’appellante fa riferimento, secondo la quale il CFL può essere anticipatamente risolto solo per giusta causa (art. 21, comma 13, CCNL integrativo del 16 maggio 2001 sub 17 ricorrente in primo grado), questa apparirebbe integrata in ragione dell’essere stato sottaciuto in sede di domanda di partecipazione al concorso lo stato occupazionale preclusivo della partecipazione al medesimo”.

Assume il ricorrente nel dedurre plurime violazioni di legge e l’omesso esame – circa il contenuto del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro intimato dall’Amministrazione con lettera del (OMISSIS) – ex art. 360 c.p.c., n. 5, che il richiesto vaglio di legittimità dell’atto di recesso andava condotto dal giudice di merito avendo riguardo alla motivazione posta dall’Amministrazione a fondamento dell’atto di recesso stesso, e alle disposizioni del bando ivi richiamate (artt. 3 e 9 del bando, e art. 19 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001), e cioè con riguardo alla dedotta mancanza in capo al dott. M. del requisito dell’iscrizione nelle liste di disoccupazione, e non, invece, alla mancanza di uno stato di disoccupazione effettiva, in ragione dell’attività lavorativa prestata presso il Ministero della giustizia, ritenuta, altresì, rilevante, in quanto non evidenziata, ai fini della giusta causa di recesso.

Il ricorrente espone di avere partecipato al concorso nella convinzione di essere in possesso, oltre che del requisito anagrafico dell’età non superiore a 29 anni, anche del requisito dell’iscrizione nell’elenco di cui al D.P.R. n. 442 del 2000 (come previsto dall’art. 3 del bando), avendo ottenuto l’iscrizione nelle liste sin dal 16 marzo 1989, e trovandosi in una posizione lavorativa che legittimamente consentiva il permanere di tale iscrizione, ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 10.

Quale vincitore di concorso, aveva poi presentato certificato del (OMISSIS) del Centro per l’impiego di (OMISSIS) attestante l’iscrizione nell’elenco anagrafico tenuto da detto Centro per l’impiego con anzianità 16 marzo 1989, nonchè apposita autocertificazione relativa alla posizione lavorativa pregressa.

In particolare, osservava che tale iscrizione, funzionale al fine di consentire alla pubblica amministrazione di accedere ad agevolazioni contributive, non era incompatibile con l’impiego pubblico o privato, per cui la rettifica del proprio certificato di iscrizione al collocamento dopo l’assunzione presso il Ministero della giustizia era illegittima (deduce la proposizione di ricorso al TAR Campania, Napoli, in merito, che dichiarava il difetto di giurisdizione), e il rapporto di lavoro part-time era equiparabile allo stato di disoccupazione.

5.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.

5.2. Il motivo è in parte inammissibile, in quanto la censura per come formulata, in relazione alla statuizione assunta dalla Corte d’Appello, esula dalla previsione normativa dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come novellato.

Il testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come sostituito, da ultimo, dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, a mente della quale è motivo di ricorso per cassazione un “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, trova applicazione nella fattispecie in esame, secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 3, della stessa legge, perchè la sentenza gravata è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012.

Come affermato da questa Corte a Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., n. 8053 del 2014).

Nella specie, in ragione della motivazione della sentenza di appello, come già sopra e di seguito esposta, il ricorrente, attraverso il vizio di omesso esame formula una inammissibile istanza di riesame della valutazione della complessive risultanze processuali che è stata effettuata dalla Corte d’Appello.

5.3. Nel vagliare il vizio di violazione di legge occorre premettere che l’impugnazione da parte del lavoratore della risoluzione, intervenuta per la ritenuta mancanza di uno dei requisiti stabiliti dal bando, richiede che il giudice prenda in esame il bando stesso, nonchè il contratto di lavoro stipulato tra le parti, oggetto della risoluzione, il cui vaglio, proprio in relazione all’atto di recesso, rientra, quindi, nel thema decidendum; quest’ultimo, è altresì delimitato dalle rispettive prospettazioni delle parti in causa.

Pertanto, nella specie, non sussiste violazione del giusto processo, della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, nè è attribuito rilievo di ufficio ad eccezioni in senso stretto.

5.4. Nel ricorso, a pag. 6, il ricorrente riporta in sintesi le argomentazioni proposte al Tribunale a sostegno dell’illegittimità della intervenuta risoluzione, tra le quali si legge:

“A.5.1) nel caso di specie in relazione alla posizione del ricorrente (nato il (OMISSIS)) l’unico requisito richiesto dal bando di concorso era solo l’età anagrafica (non aver compiuto 29 anni) e l’iscrizione nell’elenco anagrafico ex D.P.R. n. 442 del 2000 e non già il supposto status di disoccupato o di iscritto nelle (inesistenti) liste di disoccupazione.

A.5.2) il riferimento alla disoccupazione era richiesto solo per chi avesse superato il predetto requisito anagrafico e che andava inteso come iscrizione nell’elenco anagrafico da più di un anno.

A.5.3) il requisito dell’iscrizione nell’elenco anagrafico poteva essere funzionale solo al fine di consentire alla P.A. datrice di lavoro di accedere alle agevolazioni contributive previste per i contratti di formazione e lavoro (evidenziando peraltro che allora l’iscrizione nell’elenco anagrafico andava più correttamente richiesta con riferimento solo al momento dell’assunzione e non prima e che del pari quanto al requisito anagrafico era stata indicata un’età – non aver compiuto i 29 anni – in modo difforme rispetto alla corretta applicazione delle norme in materia di agevolazioni per CFL – non aver superato i 29 anni e 364 giorni)”.

Dunque, da quanto riportato, tra l’altro, nell’odierno ricorso dal lavoratore, emerge che il thema decidendum, come delimitato dalle parti, attineva, con riguardo alla legittimità della risoluzione, non solo alla sussistenza dell’iscrizione all’elenco ex D.P.R. n. 442 del 2000, come asserito nel presente motivo di ricorso, ma alla valenza del previsto requisito dell’iscrizione nelle liste di disoccupazione (necessità o meno di una effettiva e completa disoccupazione), ponendosi al giudice di merito una questione interpretativa del bando da decidere in ragione dell’applicazione delle regole ermeneutiche.

5.5. Il Tribunale e poi la Corte d’Appello, muovendo dall’interpretazione complessiva del bando, correttamente effettuata, ai sensi dell’art. 1363 c.c., non solo in ragione delle clausole richiamate nell’atto di risoluzione, riteneva che il requisito della iscrizione nelle liste ex D.P.R. n. 442 del 2000 doveva ritenersi soddisfatto solo in presenza di uno stato di effettiva e completa disoccupazione, atteso che l’art. 1 si esprimeva nei termini di assunzione di n. 12 giovani disoccupati, e l’art. 3 chiedeva alla data si scadenza dei termini per la presentazione della domanda, l’iscrizione negli elenchi dei competenti uffici del lavoro ai sensi del D.P.R. n. 442 del 2000.

Ai sensi dell’art. 1363 c.c., infatti, occorre procedere al coordinamento delle varie clausole negoziali, anche quando l’interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole, senza residui di incertezza, poichè l’espressione “senso letterale delle parole” deve intendersi come riferita all’intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale e non già limitata ad una parte soltanto, dovendo il giudice collegare e confrontare fra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato, tenendo altresì conto del comportamento, anche successivo, delle parti (cfr., Cass., n. 19779 del 2014).

5.6. La Corte d’Appello, con valutazione di merito che si sottrae a censure in quanto adeguatamente motivata, affermava che “trattasi di previsioni invero di inequivoco significato sul piano letterale sia lette singolarmente, sia ancor più se lette nel loro insieme, ai sensi dell’art. 1363 c.c., impropriamente richiamato dall’appellante a sostegno dell’opposta tesi, nel loro testuale ripetuto riferimento a “giovani disoccupati” “ovvero disoccupati di lunga durata”, tali risultanti da iscrizione nelle liste del collocamento in quanto tali, non in quanto occupati a tempo parziale”. Il giudice di appello precisava che “nessun rilievo può essere attribuito al fatto che il ricorrente, ed anche altri soggetti occupati, secondo quanto dal medesimo dedotto, siano stati ammessi alla partecipazione al concorso, posto che l’ammissione avveniva in base a quanto da essi dichiarato nella domanda di partecipazione (art. 3), ed era prevista (art. 9) la verifica dei requisiti in base alla documentazione successivamente presentata nei 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, con risoluzione del contratto medesimo in caso di riscontrato difetto dei requisiti medesimi”.

Nè una diversa determinazione dell’amministrazione in altri casi, in ragione del carattere individuale del recesso, potrebbe portare a diverse determinazioni nel caso di specie, come prospetta il M. nel ricorso.

5.7. Quindi, avendo inteso vagliare, in modo congruo, nell’ordine di esame delle questioni, prima l’individuazione dei requisiti richiesti dal bando, e poi la verifica della sussistenza degli stessi, in relazione alla intervenuta risoluzione, la Corte d’Appello riteneva carente di interesse la censura volta a comprovare la sussistenza dell’iscrizione, atteso che alla stessa non poteva corrispondere la effettiva e completa disoccupazione del M., in quanto dipendente part-time del Ministero della giustizia.

5.8. Per un compiuto vaglio della vicenda si rileva, comunque, che i requisiti indicati nel bando andavano posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, come ricordato dalla Corte d’Appello, e non al momento della stipula del contratto, attinendo alla fase prodromica del rapporto di lavoro, e costituendo condizione per l’instaurazione dello stesso.

Dunque, l’iscrizione, che a dire del ricorrente sarebbe stata di per sè esaustiva del requisito richiesto, avrebbe dovuto sussistere al suddetto momento (scadenza termine presentazione domanda), salvo poi verificarne la satisfattorietà, ma che ciò si sia verificato non trova riscontro nelle vicende riportate dalla Corte d’Appello nel vagliare il terzo motivo di appello, nè quanto affermato dal giudice di secondo grado è contraddetto in modo circostanziato dal ricorrente.

La Corte d’Appello espone che dal (OMISSIS), data di assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero della giustizia, era intervenuta la cancellazione del ricorrente dalle liste. Il (OMISSIS) il M. aveva chiesto l’aggiornamento della propria posizione, ottenendo la reiscrizione da detta data in ragione della trasformazione in part-time.

Da ciò discende che alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda (29 agosto 2002) come da comunicazione del Centro per l’impiego del (OMISSIS), quindi il M. non risultava iscritto.

Il ricorrente si limita a dedurre, in merito: la illegittimità della cancellazione; l’essere stato convinto che sarebbe stato ancora iscritto; la compatibilità tra part-time e iscrizione, ma non censura adeguatamente la ricostruzione della vicenda iscrizione lista contenuta nella sentenza d’appello, nè offre un dato storico di sussistenza dell’iscrizione alla data di scadenza del termine per presentare la domanda. Ciò considerato, in particolare, che con il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero della giustizia, inizialmente non in regime di part-time, si creava una cesura con i presupposti dell’iscrizione, mentre solo in un secondo tempo il rapporto di lavoro con il Ministero della giustizia diveniva part-time.

Se, dunque, il requisito fosse stato integrato dalla mera iscrizione, come erroneamente prospettato dal ricorrente, lo stesso non risulterebbe, comunque soddisfatto, non potendosi ritenere costituito da una mera compatibilità in astratto tra iscrizione e part-time, da una percezione soggettiva del lavoratore, o da una prospettata illegittimità della cancellazione, peraltro ricondotta in particolare alla situazione di part-time, che come si è osservato interveniva, tuttavia, in un secondo momento rispetto all’assunzione. Peraltro, l’inammissibilità del motivo di appello che impingeva tale ultimo profilo non è stato con il presente ricorso adeguatamente censurata, come si vedrà nell’esame del quinto motivo di ricorso.

Nè i comportamenti tenuti dalle parti (il ricorrente richiama i contatti avuti con l’Amministrazione prima della stipula del contratto e la sottoscrizione del contratto medesimo) possono incidere sul bando di concorso, vanificandone i requisiti previsti, in ragione degli interessi pubblici che sottendono alla costituzione del rapporto di pubblico impiego.

5.9. Infine si osserva che quanto dedotto dalla Corte d’Appello con riguardo all’art. 21, comma 13, del CCNL integrativo del 16 maggio 2001, costituisce motivazione ad abundantiam ravvisando il giudice di secondo grado che il provvedimento di recesso era giustificato in ragione del citato art. 9 del bando.

6. Anche il secondo motivo di ricorso, sub B, è articolato in più censure sia per le violazioni che si deducono sia per l’oggetto delle doglianze.

La statuizione censurata è quella con la quale la Corte d’Appello ha rigettato il secondo motivo dell’appello, ritenendo, alla luce delle regole ermeneutiche, in sostanza, che il bando di concorso richiedesse la sussistenza di uno stato di effettiva e completa disoccupazione (il ricorrente riporta l’intero passaggio della sentenza).

6.1. Il vizio prospettato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, – ma che impinge nella sostanza anche la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per la violazione di plurime disposizioni della Costituzione, di legge, e contrattuali, nonchè violazione dell’affidamento incolpevole e del favor per il lavoratore, si sostanzia, attraverso articolate argomentazioni, nella censura dell’interpretazione delle disposizioni del bando poste a fondamento della risoluzione, in ragione delle regole ermeneutiche, del bando nel complesso comprensivo dello schema della domanda, del comportamento delle parti (in particolare, intervenuta stipula del contratto), ed impinge anche la disciplina delle liste di collocamento (in particolare L. n. 56 del 1987, art. 10 che equipara ai fini dell’iscrizione al collocamento e priorità delle assunzioni, i lavoratori disoccupati, quelli in cerca di prima occupazione e quelli occupati a tempo parziale) e dell’elenco anagrafico dei lavoratori ex D.P.R. n. 442 del 2000, delle norme di legge e contrattuali sul contratto di formazione e lavoro.

Il vizio prospettato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, verte sull’omesso esame del contenuto della risoluzione e del comportamento delle parti, alla luce di buona fede ed affidamento, delle dichiarazioni di esso lavoratore e dell’analoga situazione in cui si trovavano altri soggetti rispetto ai quali non era stato adottato il provvedimento di risoluzione.

La Corte d’Appello avrebbe esaminato una questione – se il ricorrente potesse o meno partecipare alla selezione in considerazione della propria posizione di lavoratore dipendente – e non avrebbe applicato correttamente le regole dell’ermeneutica contrattuale, in particolare art. 1363 c.c..

Ricorda che ai sensi dell’art. 4 del bando (relativo al contenuto della domanda di partecipazione al concorso) i candidati al momento della domanda non dovevano aver ancora compiuto il 29 anno di età senza che fosse previsto il requisito della mancanza di qualsiasi occupazione, ma solo quello della iscrizione nell’elenco anagrafico ex D.P.R. n. 442 del 2000, così come emergeva anche dall’art. 7.

6.2. La censura relativa all’art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile in ragione delle argomentazioni già sopra esposte.

Con riguardo alle ulteriori censure il motivo non è fondato.

Oltre a richiamare quanto già esposto nell’esaminare il primo motivo di ricorso, con riguardo ai rilievi relativi all’interpretazione da parte della Corte territoriale del bando di concorso, in particolare artt. 1, 3 e 4, va osservato che trattasi di operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e pertanto non censurabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione attinenti ai criteri legali di ermeneutica contrattuale o a motivazione carente o illogica.

Orbene nel caso di specie, la motivazione, a corredo dell’interpretazione seguita dalla Corte territoriale, viene contestata sulla base di un diversa, in questa sede non consentita interpretazione delle clausole del bando (cfr. Cass. n. 4922 del 2014; Cass. n. 21374 del 2010; Cass. n. 10203 del 2008; Cass. n. 32484 del 2007). Quanto al profilo del mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede, lo stesso è escluso dal fatto che come ritenuto dalla Corte territoriale, il comportamento della P.A. è stato conforme al bando.

La risoluzione del contratto interveniva in presenza dell’accertamento di un fatto non a conoscenza dell’Amministrazione al momento della sottoscrizione (mancanza di iscrizione alla scadenza del termine per la presentazione della domanda), per cui all’intervenuta sottoscrizione del contratto non può attribuirsi rilievo dirimente nell’interpretazione delle clausole del bando.

Trattasi, anche per quest’ultimo profilo di valutazione, di fatto del giudice di appello sorretto da congrua e logica motivazione, cui il ricorrente oppone un suo diverso apprezzamento non consentito in sede di legittimità.

Non impinge la legittimità del requisito richiesto, come interpretato il bando dalla Corte d’Appello, la finalità del contratto di formazione – lavoro e, pertanto sono prive di rilevanza le deduzioni svolte in merito dal ricorrente.

7. Con il terzo motivo di ricorso, sub C (anch’esso articolato in più punti), è censurata, per violazione di legge – ma la censura impinge nella sostanza anche la profili riferibili ai vizi della motivazione- in relazione a numerose disposizioni costituzionali, di legge, della contrattazione collettiva, nonchè violazione del principio del pubblico concorso, la statuizione della Corte d’Appello, relativa al primo motivo di appello, che ha escluso che la clausola che sanciva il requisito della disoccupazione per i giovani di età inferiore ai 29 anni, escludendo gli occupati, fosse affetta da nullità per contrarietà a norme imperative. Il ricorrente richiama, in particolare il D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 36 gli artt. 3, 35 e 51 Cost. Deduce l’illegittimità della clausola, dalla regola del pubblico concorso e dal diritto alla formazione riconosciuto anche dalla Convenzione O.I.L.

7.1. Il motivo non è fondato.

Nella trattazione del suddetto motivo, in relazione ai vizi di violazione di legge, sono necessarie alcune puntuazioni preliminari al fine di un corretto inquadramento del principio del pubblico concorso invocato dal ricorrente.

La forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni, anche in caso di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio, è rappresentata dal pubblico concorso, quale meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito e strumento per assicurare efficienza, buon andamento ed imparzialità (sentenze Corte cost. n. 37 e n. 7 del 2015; n. 134 del 2014).

Viene in rilievo una selezione trasparente, comparativa, basata sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti. Il rispetto di tale criterio è condizione necessaria per assicurare che l’amministrazione pubblica attui i principi dell’efficienza e dell’imparzialità.

La violazione della regola generale determina un vulnus agli artt. 3, 51 e 97 Cost. (Corte cost., sentenze n. 277 del 2013; 177 del 2012); 267 del 2010; 100 del 2007; 81 del 2006; 34 del 2004; 194 del 2002).

In diretta attuazione degli artt. 3 e 51 Cost., il concorso permette, infatti, ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza. Alla regola generale si può derogare solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (Corte cost., sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, nn. 167 e 137 del 2013) idonee a giustificarle.

Le deroghe legislative al principio secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, seppure previste espressamente dallo stesso art. 97 Cost., comma 3, sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale (Corte cost., sentenza n. 9 del 2010), potendosi vagliare la ragionevolezza della scelta operata dal legislatore di prescindere dal pubblico concorso (Corte cost., sentenze n. 213 del 2010; n. 190 e 159 del 2005; n. 34 del 2004).

La necessità di un concorso pubblico ha un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio (Corte cost., sentenza n. 37 del 2015) e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati dall’origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (Corte cost., sentenze n. 167 e 137 del 2013).

La regola del pubblico concorso è ritenuta inderogabile anche in caso di trasferimento del personale da società o associazioni private ad amministrazioni pubbliche (Corte cost., sentenze. n. 7 del 2015, n. 227 del 2013).

Il principio della necessità del pubblico concorso è stato di recente ribadito con specifico riferimento a disposizioni legislative che prevedevano il passaggio automatico di personale di società in house, ovvero società o associazioni private, all’amministrazione pubblica (citata sentenza n. 7 del 2015).

Tanto chiarito, proprio in ragione della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata si rileva come la clausola relativa all’iscrizione negli elenchi ex D.P.R. n. 442 del 2000, in ragione di uno stato di effettiva e completa disoccupazione, non costituisce deroga al principio del pubblico concorso, a cui risponde il bando di concorso in esame, e non è viziata da contrarietà a norme imperative, atteso che si limita a stabilire un requisito per la partecipazione alla procedura concorsuale pubblica, obiettivamente e preliminarmente predefinito, coerente, peraltro, con le finalità del contratto di formazione e lavoro, che mira ad incentivare l’occupazione giovanile attraverso un percorso professionale e al contempo formativo.

Dunque, non sono ravvisabili le plurime violazioni di legge dedotte dal ricorrente.

8. Con il quarto motivo di ricorso, sub D articolato in più punti, è impugnata la statuizione sul quarto motivo di appello, che ha ritenuto legittima la risoluzione ai sensi dell’art. 9, comma 2, del bando, nonchè la possibile sussunzione della risoluzione nell’art. 21, comma 13, del CCNL integrativo del 16 maggio 2001.

La statuizione è censurata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per la violazione di numerose disposizioni di legge e convenzionali, come riportate in ricorso – ma la censura impinge, nella sostanza, anche profili riconducibili a vizi della motivazione.

Espone il ricorrente, attraverso l’esposizione di plurime argomentazioni, che non può la PA stabilire cause di risoluzione del rapporto di lavoro nel bando o nel contratto individuale di lavoro, e che non sussisterebbe nella specie giusta causa di recesso ex art. 21, comma 13, CCNL integrativo 16 maggio 2001.

8.1. Il motivo non è fondato con riguardo alla statuizione relativa all’art. 9 del bando e all’art.7 del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti, la cui valutazione, come si è detto sopra, rientra nel thema decidendum sottoposto dalle parti al giudice di merito, concorrendo a definire il contesto in cui interveniva la risoluzione.

Nella specie, come affermato dalla Corte d’Appello la risoluzione interveniva a seguito dell’accertamento della mancanza dei requisiti previsti dal bando di concorso, come previsto non solo da quest’ultimo, all’art. 9, comma 2, ma dall’art. 7 del contratto di lavoro, che espressamente prevedeva, non unilateralmente quindi, ma nel consenso delle parti che lo sottoscrivevano, che “nel caso in cui si accerti, successivamente alla produzione dei documenti, la mancanza dei predetti requisiti o l’esistenza di situazioni ostative alla costituzione del rapporto di lavoro. Il contratto deve intendersi risolto di diritto, senza obbligo di preavviso alcuno”.

I requisiti di partecipazione al bando per l’assunzione attraverso contratti di formazione e lavoro, sono certamente discrezionali nel momento in cui vengono fissati, con l’emanazione del bando, ma diventano “regole” che esigono rispetto nel successivo momento del reclutamento e vanno esaminati, come nel caso di specie, ai fini del vaglio di legittimità della risoluzione del contratto in un primo tempo stipulato, qualora si ponga questione sulla sussistenza degli stessi, ancor più quando l’effetto della loro mancanza (risoluzione unilaterale) sia stata, come nella fattispecie in esame, convenzionalmente stabilita tra le parti.

Quanto alla sussistenza della giusta causa di licenziamento, come si è sopra affermato, le argomentazioni della Corte d’Appello, lungi dal costituire un’autonoma ratio decidendi, integrano una motivazione ad abundantiam, rispetto alla quale in sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, censure, poichè essa, in quanto priva di effetti giuridici, non determina alcuna influenza sul dispositivo della decisione.

9. Con il quinto motivo di ricorso, sub E, con articolate argomentazioni, è censurata la statuizione che ha dichiarato inammissibile in quanto privo di interesse all’impugnazione il terzo motivo di appello relativo all’iscrizione presso il Centro per l’impiego, ai sensi sia dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione di molteplici disposizioni di legge e contrattuali, come indicate.

9.1. Al rigetto dei precedenti motivi di ricorso consegue il rigetto anche del presente motivo.

Come si è sopra affermato, correttamente la Corte d’Appello ha ravvisato che il recesso veniva intimato in ragione della mancanza dello stato di disoccupazione, in ragione di una corretta e congrua interpretazione del bando di concorso.

Pertanto, si sottrae ai denunciati vizi la statuizione del giudice di secondo grado che ha ritenuto priva di rilevanza la impugnazione relativa all’iscrizione.

Nè l’inammissibilità del terzo motivo di appello, con riguardo alla statuizione del Tribunale circa la legittimità dell’operato del Centro per l’impiego relativo alla cancellazione del ricorrente dal (OMISSIS) è stata adeguatamente censurata con il presente ricorso, con riguardo alla rilevanza della stessa, atteso che come si è sopra esposto ciò che assumeva sostanziale rilievo, in uno all’iscrizione, ero lo stato di incompleta inoccupazione, per cui, mancando ciò, la mera iscrizione, anche se compatibile con un rapporto di lavoro part-time, non poteva fondare il diritto all’assunzione e alla non risolvibilità del contratto di lavoro.

Si rileva, inoltre, che poichè la risoluzione conseguiva alla mancanza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione, come fissati dal bando, il richiamo della disciplina, intervenuta successivamente, vigente al momento della stipula del contratto (in particolare D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 6, comma 2), non può modificare la precedente lex specialis costituita proprio dal bando stesso.

Va poi osservato che il riferimento alla nota della Provincia di Napoli del 30 giugno 2008, tende a sostenere la sussistenza di uno status di disoccupazione al momento della stipula del contratto e non alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

10. Il ricorso deve essere rigettato.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (e sulla cui esatta determinazione non ha competenza questa Corte).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro quattromila per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA