Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19698 del 28/08/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 19698 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: GRECO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale

dello Stato,

presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;

ricorrenti

contro
PROVINCIA REGIONALE DI EALERMD,

tempore,

in persona del Presidente pro

rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Biondo ed

elettivamente domiciliata in Roma in via Crescenzio n. 69;
– cantzmicorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Sicilia n. 52/35/05, depositata il 28 ottobre 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18 gennaio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
SVCIGIMENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 28/08/2013

Indennità di fine
rapporto – regime
fiscale
indennità
supplementare
fine servizio

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Sicilia che, rigettandone
l’appello, ha confermato l’annullamento dell’avviso di
accertamento ai fini dell’IRPEF con il quale si contestava alla
Provincia regionale di Palermo gli omessi effettuazione,
dichiarazione e versamento delle ritenute alla fonte
sull’indennità supplementare di fine servizio corrisposta nel
1966, secondo la previsione dell’art. 17 della legge – 8 marzo
1968, n. 152. Secondo l’ufficio, infatti, l’imposizione sulla
detta indennità, corrisposta dalla Provincia stessa, doveva
seguire non il regime previsto dall’art. 17, coma 1, del tuir,
ma quello di cui al successivo comma 2, essendo essa
riconducibile a quelle che la disposizione qualifica “altre
indennità”, con esclusione quindi, ai fini dell’imposizione
diretta, della sua equipollenza al TFR, corrisposto dall’INADR- ,
La Provincia regionale di Palermo resiste con
controricorso.

breivi DMA, DECISIME
Con istanza depositata presso la cancelleria di questa
Corte il 23 agosto 2010 la controricorrente, dichiarando di
volersi avvalere del beneficio previsto dall’art. 3, comma 2-bis,
del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, ha chiesto che, ritenuta
l’ammissibilità della definizione, la controversia sia dichiarata
estinta.
L’Agenzia delle entrate, con successivo atto, ha attestato
l’irregolarità dell’istanza, non essendo stata contestualmente
dichiarata la rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa
riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Il rilievo è corretto, atteso che il d.l. n. 40 del 2010,
come convertito nella legge 22 maggio 2010, n. 73, ha previsto e
regolato un’ipotesi di definizione delle controversie tributarie
pendenti da oltre dieci anni “al fine di contenere la durata dei
processi tributari nei termini di durata ragionevole dei
processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il

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1993 ai propri dipendenti in servizio alla data del 1 ° marzo

profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui
all’art. 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione”. Ed ha
perciò stabilito all’art. 2-bis, lettera b), nell’intento di
rendere effettiva la deflazione del contenzioso, che le
controversie potessero essere estinte con il pagamento di un
determinato importo, e la “contestuale rinuncia ad ogni eventuale
pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001,
n. 89”.

“apposita istanza” depositata dalla contribuente, che non può
pertanto essere ammessa alla definizione agevolata.
Can l’unico motivo del ricorso, denunciando violazione
dell’art. 17, comma 2, del tuir e falsa applicazione del
precedente camma 1, e dell’art. 17, primo comma, della legge n.
152 del 1968, dell’art. 48, camma 1, del tuir e dell’art. 12
delle preleggi, nondhé amessa o inadeguata ed illogica
motivazione su punto decisivo in causa, l’amministrazione
ricaLLeute assume la non equiparabilità dell’indennità a quella
di fine rapporto.
Il motivo è infondato.
Il trattamento supplementare di fine servizio era stato a
suo tempo concesso, accanto al trattamento legale, previsto
indistintamente per tutti gli impiegati degli enti lncali, da
alcune amministrazioni locali ai propri dipendenti. A tal fine
erano stati costituiti di fatto dei fondi, in cui affluivano i
contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e da cui
venivano attinte le somme necessarie per la corresponsione di
prestazioni che la legge 8 marzo 1968, n. 152, definisce
“aggiuntive” rispetto a quelle corrisposte agli stessi dipendenti
dall’INADEL e dalla CPDEL: solo i dipendenti di detti enti
locali, quindi, avevano diritto ad un trattamento economico
complessivo (intendendo per esso non solo il compenso corrisposto
durante il periodo di lavoro ma anche le indennità spettanti al
momento della sua cessazione) diverso e superiore rispetto a
quello percepito dagli impiegati di altri enti della stessa
categoria (per la ricostruzione dell’istituto è in Càss., sez.
un., 20 gennaio 1993, n. 643).

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Una siffatta rinuncia non risulta presentata nella

Questo trattamento “aggiuntivo” fu soppresso dalla legge n.
152 del 1968, che, avendo aumentato le prestazioni previdenziali
per il personale degli enti locali, can l’art. 17, primo camma,
ne vietò l’ulteriore corresponsione: “è fatto divieto alle
amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti
supplementari di fine servizio e pensianistici in favore dei
propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti
previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge”.
servizio alla data del

10 marzo 1966. I detti trattamenti

supplementari di fine servizio e pensionistici già deliberati
dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali
entro il 1° marzo 1966, e approvati dagli organi di tutela, erano
infatti, a norma del secondo camma, “mantenuti limitatamente al
personale in servizio a tale data”.
Lo stesso articolo stabilì infine al terzo camma che, nei
confronti dei dipendenti che conservavano tale diritto,
trattamenti supplementari dovevano essere decurtati di una somma
pari all’ammontare dell’aumento apportato dalla stessa legge n_
152 del 1968 al trattamento di fine servizio corrisposto
dall’INADEL.
“La riduzione prevista per i trattamenti corrisposti dal
datore di lavoro dipende dal fatto che i trattamenti suddetti
erano integrativi di quelli previdenziali, al fine di assicurare
ai dipendenti un trattamento complessivo di una certa entità, per
cui ogni volta che aumenta il trattamento legale deve
necessariamente ridursi della stessa misura il trattamento
integrativo”: così Cass. n_ 643 del 1993, cit., che, in
proposito, negli stessi termini di Cass., sez. un., 19 ottobre
1990, n. 10182 – “univoco l’intento del legislatore di
considerare i suddetti trattamenti aggiuntivi quali prestazioni
organicamente connesse, in particolare, con l’indennità premio di
servizio e da quest’ultima in una certa misura condizionati” -,
parla di “interconnessione” del trattamento aggiuntivo con il
trattamento di fine servizio corrisposto dall’INADEL.
In questi termini – il giudice d’appello si è, a sua volta,
espresso nel senso della interconnessione fra le due indennità deve quindi ritenersi, alla stregua dell’art. 17, camma 1, del

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Ciò, tuttavia, can l’eccezione dei dipendenti già in

MENTE DA REGISTnA7T,OME
AI SENSI DEL P.p ,
N. 131 TAB. ALL.
5
MATURTkistiTAXIA
tuir, che l’indennità supplementare di fine servizio e

l’indennità di fine servizio corrisposta all’INANT, la prima in
connessione con la seconda, costituiscano “indennità equipollenti
al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ.”.
E ciò, nella prospettiva del legislatore, considerando il
trattamento supplementare di fine servizio di cui all’art. 17
della legge n. 152 del 1968, una sorta di residuo, mantenuto in
vita ad esaurimento e con il temperamento della decurtazione di
ridisegnare.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La peculiarità della fattispecie, e la mancanza di
specifici riferimenti giurisprudenziali di legittimità,
consigliano di dichiarare compensate fra le parti le spese del
giudizio.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 18 gennaio 2012.

cui si è detto, di un sistema che si è inteso superare e

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