Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19698 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19698 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: GHINOY PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 9974-2016 proposto da:
PISTININZI CATERINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE
FAZI, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO
BERTONE, RENATO AMBROSIO;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1832/2015 del TRIBUNALE di TORINO,
depositata il 23/10/2015;

Data pubblicazione: 25/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY.
Rilevato che:
1. il Tribunale di Torino respinse la domanda di Caterina

l’indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, per danni da
emotrasfusione, ritenendo intervenuta la decadenza ex art. 5
comma 3 della legge n. 210 del 1992, in quanto la domanda
era stata respinta con verbale della CMO comunicato con
lettera del 17 ottobre 2003, mentre il ricorso giudiziario era
stato depositato in cancelleria solo il 29 gennaio 2015. Né
poteva darsi rilievo al ricorso gerarchico depositato in data 29
ottobre 2009, in quanto esso non era idoneo a consentire lo
spostamento in avanti del dies a quo il computo del termine
decadenziale.
2. Caterina Pistininzi ha proposto ricorso “per saltum”, ex
art. 360 comma 2 c.p.c., affidato a due motivi.
3. Il Ministero della Salute ha resistito con controricorso;
la Pistininzi ha depositato anche memoria ex art. 380 bis
comma 2 c.p.c.
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso viene denunciata- ex art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c- la violazione e falsa applicazione
dell’art. 5, comma 3, della legge n. 210 del 1992, in relazione
agli artt. 152 c.p.c. e 2946 c.c. Il termine per esperire ricorso
giurisdizionale avverso il diniego di indennizzo ricevuto in via
amministrativa sarebbe, secondo la ricorrente, di natura
ordinatoria e non perentoria;
2. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata- ex
art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.- la violazione e falsa applicazione
Ric. 2016 n. 09974 sez. ML – ud. 24-05-2018
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Pistininzi volta ad ottenere, dal Ministero della Salute,

dell’art. 5, comma 1, della legge 210 del 1992 in relazione
all’art. 47, commi 2 e 3, del d.p.r. 639/1970 e all’ art. 6 d.l.
103/1991. Secondo la ricorrente, il regime dei termini di
decadenza per la proposizione di domanda giudiziale non
sarebbe applicabile alle prestazioni di cui alla legge n. 210 del

3. Premesso che il giudice di merito non ha applicato alla
fattispecie l’art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, sicché il richiamo
a tale disposizione ad opera della ricorrente non è pertinente,
occorre ricordare che l’ art. 5 della legge n. 210 del 1992
prevede quanto segue: “Avverso il giudizio della commissione
di cui all’articolo 4, è ammesso ricorso al Ministro della sanità.
Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla
piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla
presentazione del ricorso, il Ministro della sanità, sentito
l’ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è
comunicato al ricorrente entro trenta giorni.

E’ facoltà del

ricorrente esperire l’azione dinanzi al giudice ordinario
competente entro un anno dalla comunicazione della decisione
sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per
la comunicazione”.
4. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità, dopo
un precedente di segno contrario costituito da Cass. n. 21081
del 9/10/2007, dapprima con Cass. 30 gennaio 2012 n. 1272,
ha interpretato tale disposizione nel senso che il termine
annuale per la proposizione della domanda giudiziale ivi
previsto ha natura perentoria. Tale orientamento è stato
confermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15687 del
27/07/2015, che ha sottolineato che dalla formulazione della
norma si evince chiaramente la volontà del legislatore di
attribuire natura perentoria al suddetto termine. Il Supremo
Ric. 2016 n. 09974 sez. ML – ud. 24-05-2018
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1992.

Collegio ha argomentato che dalla lettura complessiva dell’art.
5 emerge che il legislatore ha inteso cadenzare in modo rigido i
tempi del procedimento amministrativo relativi alla
presentazione del ricorso, alla formalizzazione della decisione,
all’impugnazione della determinazione negativa entro il termine

nel termine annuale decorrente dalla scadenza del termine
previsto per la comunicazione. Sotto altro profilo, ha aggiunto
che la previsione di un termine perentorio appare in linea con
la

ratio legis,

nel senso che risponde all’interesse della

collettività garantire una sollecita definizione di controversie di
notevole impatto sociale, evitando di procrastinare nel tempo
le decisioni in relazione a domande che devono scontare una
complessa fase di valutazione in sede amministrativa.
5. La soluzione è stata recepita dagli arresti successivi,
sicché essa appare oggi condivisa e consolidata (v. Cass. n.
8959 del 11/4/2018) e non si rinvengono ragioni di contrasto
per una rimessione alle Sezioni Unite.
6. Il ricorrente non propone inoltre argomenti nuovi ed
ulteriori rispetto a quelli già risolti nei precedenti arresti che
possano revocare in dubbio tale soluzione. E difatti, i
precedenti richiamati hanno già affrontato il problema della
mancanza di una previsione espressa di decadenza, che hanno
tuttavia ritenuto di ricavare dalla precisa scansione temporale
prevista dalla disposizione normativa e dalla funzione
acceleratoria della stessa; inoltre, non giova nel caso il
richiamo alla facoltatività nell’intraprendere l’azione giudiziaria
rispetto al ricorso gerarchico, considerato questo è stato
inoltrato ben oltre i tempi per esso previsti dalla norma e
quando già il termine di decadenza per la proposizione
dell’azione giudiziaria era ampiamente decorso; infine, il
Ric. 2016 n. 09974 sez. ML – ud. 24-05-2018
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annuale se ritualmente notificata, o in difetto di quest’ultima,

termine di un anno, decorrente da conosciuta o facilmente
conoscibile dalla parte, non appare tale da sacrificare il pieno
esercizio del diritto di azione in giudizio.
7. Per tali motivi il ricorso, manifestamente infondato, va
rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art.

8. La regolamentazione delle spese processuali segue la
soccombenza.
9. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 .
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 2.500,00
per compensi, oltre ad C 200,00 per esborsi, rimborso spese
generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del
2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a
norma del comnna 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
24.5.2018
Adriana Doronzo, Presidente

375, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

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