Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19698 del 22/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19698
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16507-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
CIRCOLO SAN GIULIANO LIDO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1667/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LIGURIA, depositata il 28/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO
GORI.
Fatto
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 1667/2/17 depositata in data 28 novembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1892/4/14 della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva accolto il ricorso del Circolo San Giuliano Lido Associazione Sportiva Dilettantistica relativo all’avviso di accertamento II.DD. 2006 a seguito dell’esclusione dell’applicazione all’associazione del regime agevolativo di cui alla L. n. 398 del 1991;
-Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. La contribuente non si è difesa, rimanendo intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– Con il terzo motivo di ricorso, da affrontarsi prioritariamente su di un piano logico, – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, la contribuente lamenta la nullità della sentenza violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per aver posto a base della decisione un fatto pacifico e contrarlo a quello oggetto di accertamento, già fatto oggetto di discussione tra le parti;
– Il motivo è fondato. Va rammentato che “In materia di ricorso per cassazione, mentre l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito – e che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa, o meno, del fatto che si intende provare – non è mai sindacabile in sede di legittimità, l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’art. 115 del codice cit., norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza per mancata ammissione di un capitolo di prova – ritualmente dedotto in primo grado e reiterato in appello – riguardante il rispetto della clausola di contingentamento, quale requisito prescritto per la legittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro, avendo riferito la deduzione della società datrice all’esclusiva esistenza delle esigenze giustificatrici).” (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 27033 del 24/10/2018, Rv. 651251 – 01);
-Nel caso di specie, la sentenza stessa dà atto che la l’Agenzia ha appellato, tra l’altro, ritenendo decaduta l’Associazione dal beneficio fiscale per l'”omessa tenuta del registro riepilogativo delle annotazione, per non aver esibito il bilancio preventivo e consuntivo in merito all’attività commerciale svolta”, fatto oggetto di discussione tra le parti dunque, e la CTR afferma altresì “quanto alle scritture contabili esse sono state regolarmente tenute e nel registro risultano annotati sia gli incassi che i versamenti effettuati”. Tale affermazione si pone in contrasto con il fatto pacifico dell’irregolare tenuta delle scritture, dal momento che in ricorso per cassazione l’Agenzia riporta per autosufficienza il pertinente passaggio del ricorso introduttivo del merito, in cui la stessa contribuente, proprio in relazione alle contestate irregolarità, non le smentisce ma implicitamente le conferma affermando che “(…) in presenza di opzione o comportamento concludente il circolo, essendo un’associazione sportiva dilettantistica, era esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA (…)”;
Avendo la CTR posto a base della propria decisione, per rigettare il relativo motivo di appello, l’argomentazione secondo cui le scritture erano regolarmente tenute e dal registro risulterebbero annotati incassi e versamenti, la sentenza è nulla, con assorbimento del primo e secondo motivo, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo e secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Liguria, in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019