Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19698 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/10/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 03/10/2016), n.19698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16107-2015 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ROBERTO ROMEI e ENZO MORRICO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

L.C.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BORGATTI 25, presso lo studio dell’avvocato ANTONGIULIO

AGOSTINELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

GAMBARDELLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3730/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/05/2015, R.G. N. 276/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito l’Avvocato CARLO GOZZI per delega orale ARTURO MARESCA:

udito l’Avvocato GIUSEPPE GAMBARDELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 4 maggio 2015, annullava il licenziamento per giusta causa intimato, previa contestazione del 18 luglio 2012, a L.C.C. dalla datrice Telecom Italia s.p.a. il (OMISSIS) e condannava la società alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, al pagamento dell’indennità risarcitoria ai sensi del novellato L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 4 commisurata a dieci mensilità della retribuzione globale di fatto ed alla regolarizzazione contributiva dal licenziamento all’effettiva reintegrazione: così parzialmente riformando la sentenza di primo grado, che, in esito a procedimento ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e ss. aveva respinto l’impugnazione del licenziamento della lavoratrice.

In esito a critico e argomentato esame delle risultanze istruttorie, la Corte territoriale escludeva la sussistenza della giusta causa, per la carenza di prova della conoscenza dalla lavoratrice (priva di funzioni deliberative o autorizzative in ordine all’attività di sim card, in ragione del suo ruolo di National Key Account consistente nella vendita ad acquirenti comunitari ed extracomunitari di servizi e prodotti (OMISSIS) tramite intermediari convenzionati) del sistema di intestazione fittizia di tali carte; e così pure e di un’effettiva e diretta compartecipazione alle attività illecite, integranti i reati, anche di natura associativa, di cui era stata imputata, in concorso con altri, nel procedimento penale di cui appresi gli atti, posti a fondamento della lettera di contestazione, alla chiusura delle indagini preliminari.

Negata altresì la ricorrenza di un notevole inadempimento agli obblighi contrattuali comportante la conversione del licenziamento per giusta causa in quello per giustificato motivo soggettivo, la Corte partenopea liquidava l’indennità risarcitoria in via equitativa nella misura suindicata, in aggiunta alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione.

Con atto notificato il 23 giugno 2015, Telecom Italia s.p.a. ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste L.C.C. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente deduce vizio di omessa valutazione delle proprie prove documentali, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per erroneo assunto di insussistenza della condotta addebitata alla lavoratrice per vizio del ragionamento logico valutativo delle conversazioni telefoniche intercettate (in particolare con i sigg.ri B. e P.), in difetto di un apprezzamento del contenuto della corrispondenza e-mail intercorsa tra il responsabile del Canale Etnico e i coordinatori di area tra loro e di questi con i loro venditori, tra i quali pure la predetta, nonchè delle illustrate dichiarazioni rese in sede penale.

Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea valutazione della trascrizione, neppure integrale, delle conversazioni telefoniche intercettate tra la lavoratrice e i colleghi B. e P..

Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 112 c.p.c., L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, art. 2119 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea valutazione dei fatti, a fini di accertamento sia della giusta causa, sia del giustificato motivo soggettivo, per omessa valutazione globale del materiale probatorio raccolto.

I tre motivi di ricorso, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, sono inammissibili.

Non si configurano, infatti, le denunciate violazioni di norme di legge, per insussistenza dei requisiti loro propri di verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle norme, nè di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa, nè tanto meno di specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 28 novembre 2007, n. 24756; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

Parimenti inesistente è poi l’errar in procedendo, che neppure è stato individuato (Cass. 28 novembre 2014, n. 25299; Cass. 19 marzo 2007, n. 6361).

Il ricorso è teso, in realtà, all’essenziale censura della valutazione degli elementi di prova individuati dalla Corte territoriale, per la modulazione dei mezzi congiuntamente esaminati piuttosto come contestazioni del ragionamento argomentativo svolto, in modo corretto ed esauriente, privo di vizi logici nè giuridici, dalla Corte territoriale (per le ragioni esposte dal primo capoverso di pg. 6 al quarto di pg. 7 della sentenza).

Sicchè, esso si risolve in una sostanziale richiesta di riesame dell’accertamento in fatto, insindacabile in questa sede, spettando al giudice di legittimità, non già il riesame nel merito dell’intera vicenda processuale, ma la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica e formale delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 5 marzo 2007, n. 5066).

Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l’inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna Telecom Italia s.p.a. alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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