Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19697 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19697 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 6389-2017 proposto da:
BRUSCHETTA S.R.L. C.F./P.I.01995681002, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIULIANELLO n.26, presso lo studio dell’avvocato SANDRO
MARIA MUSILLI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
AMA – AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A.
C.F.05445891004, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALDERON DE LA
BARCA n.87, presso lo studio degli avvocati FABIO LITT k, e
STEFANO SCICOLONE che unitamente e disgiuntamente lo
rappresentano e difendono;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 25/07/2018

avverso la sentenza n. 4962/1/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 29/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 4962/1/2016, depositata il 29 luglio 2016, non
notificata, la CTR del Lazio rigettò l’appello proposto nei confronti
dell’AMA S.p.A. dalla società La Bruschetta S.r.l., avverso la sentenza
di primo grado della CTP di Roma, che aveva dichiarato inammissibile
il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per
dichiarazione infedele TARSU, relativo agli anni dal 2007 al 2012.
Avverso la pronuncia della CTR la società ha proposto ricorso per
cassazione affidato a tre motivi.
L’AMA S.p.A. resiste con controricorso.
1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 139 c.p.c. e dell’art. 60, lett. b) – bis del d.P.R. n.
600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo
l’erroneità in diritto della pronuncia impugnata nella parte in cui ha
disatteso l’eccezione di nullità e/o inesistenza della notifica dell’avviso
di accertamento avvenuta direttamente per il tramite del servizio
postale, con consegna dell’atto al portiere.
Ric. 2017 n. 06389 sez. MT – ud. 21-03-2018
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Ragioni della decisione

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza
per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.
4, c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata, pur dando atto della
contumacia in appello dell’AMA S.p.A. dinanzi alla Commissione
tributaria provinciale, ha condannato la contribuente al pagamento in

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia infine violazione e falsa
applicazione della circolare dell’Agenzia del Territorio n. 13 del 7
dicembre 2005, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,
lamentando che la pronuncia impugnata avrebbe omesso di
considerare l’illegittimità dell’avviso di accertamento, che aveva
assoggettato a tassazione l’intera superficie del locale in oggetto, una
parte della quale, di mq 95, quale area pertinenziale scoperta a locale
già oggetto di tassazione, doveva invece esserne esclusa.
4. Il primo motivo è inammissibile (cfr. Cass. sez. unite 21 marzo 2017,
n. 7155), avendo la sentenza impugnata deciso in conformità alla
giurisprudenza della Corte in materia.
Risultano, infatti, erronei i parametri normativi invocati dalla ricorrente
nella formulazione del motivo, atteso che è incontroverso che nella
fattispecie in esame la notificazione dell’avviso di accertamento sia
avvenuta direttamente per mezzo del servizio postale con
raccomandata con avviso di ricevimento, ciò che è espressamente
consentito, quanto ai tributi locali, dall’art. 1, comma 161 della 1. n.
296/2006.
Va ribadita in materia la giurisprudenza di questa Corte (anche se
riferita prevalentemente alla riscossione), secondo cui, quando la
notifica dell’atto tributario sia avvenuta mediante invio diretto, da
parte del soggetto notificante, di raccomandata con avviso di
ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio
Ric. 2017 n. 06389 sez. MT – ud. 21-03-2018
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favore di AMA S.p.A. anche delle spese del giudizio di primo grado.

postale ordinario e non quelle della 1. n. 890/1992, ciò implicando che,
nel caso in cui l’atto sia ricevuto dal portiere, come nella fattispecie in
esame, non occorre l’invio di una seconda raccomandata ai sensi
dell’art. 139 c.p.c. (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, 13 giugno 2016, n.
12083; Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2014, n. 16949).

ricorrente ha denunciato direttamente la violazione della succitata
circolare dell’Agenzia del Territorio.
Va in questa sede infatti ribadito l’indirizzo costante di questa Corte
(cfr., ex multis, Cass. sez. 6-2, ord. 10 agosto 2015, n. 16664; Cass. sez.
5, 30 maggio 2005, n. 11449), secondo cui «le circolari della P.A. sono
atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme
l’attività degli organi inferiori e, quindi, hanno natura non normativa,
ma di atti amministrativi, sicché la ,loro violazione non è denunciabile
in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.».
6. Viceversa è manifestamente fondato e va accolto il secondo motivo.
Sussiste, infatti, con palese evidenza, il denunciato vizio di
extrapetizione nel quale è incorsa la sentenza impugnata, che,
rigettando l’appello della contribuente, avrebbe dovuto pronunciarsi
solo sulle spese del secondo grado di giudizio, mentre ha invece
condannato la contribuente al pagamento in favore della controparte
anche delle spese del giudizio di primo grado, pur dando atto che nel
giudizio svoltosi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di
Roma AMA S.p.A. era rimasta contumace, sicché, a fronte della
declaratoria d’inammissibilità del ricorso resa dalla CTP, nulla doveva
essere statuito in ordine alle spese, non avendo svolto AMA S.p.A.
difese dinanzi all’organo di giustizia tributaria di primo grado.
La sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio, limitatamente
alla pronuncia di condanna della contribuente al pagamento delle spese
Ric. 2017 n. 06389 sez. MT – ud. 21-03-2018
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5. Ugualmente è inammissibile il terzo motivo, con il quale la

del giudizio di primo grado nella misura come liquidata dalla CTR.
Il solo parziale accoglimento del presente ricorso per cassazione nei
termini sopra esposti giustifica la compensazione tra le parti delle spese
del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

inammissibili il secondo ed il terzo e cassa senza rinvio la sentenza di
appello limitatamente alla pronuncia sulle spese di primo grado.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 marzo 2018

1113,res’1dente
ttore Cirillo

Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, dichiarati

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