Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19697 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/10/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 03/10/2016), n.19697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6312-2015 proposto da:

GESTIONE DELLA LINK CAMPUS UNIVERSITY OF MALTA S.P.A., P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 37, presso lo

studio dell’avvocato GIORGIO SBARBARO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE SIGILLO’ MASSARA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

P.G., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

P.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA T. MONTICELLI 12, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

PILEGGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO

CONTI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

GESTIONE DELLA LINK CAMPUS UNIVERSITY OF MALTA S.P.A. P.I. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 37, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SBARBARO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE SIGILLO’ MASSARA, giusta delega in

atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 3863/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/09/2014, R.G. N. 6603/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato GIOVANNI GENTILE per delega verbale GIUSEPPE

SIGILLO’ MASSARA;

udito l’Avvocato ANTONIO PILEGGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Roma, depositato in data 10 febbraio 2011, P.G. esponeva di aver iniziato a svolgere la propria attività lavorativa per la Società Gestione della Link Campus University of Malta s.p.a. (d’ora in avanti: Gestione Link s.p.a.), nel (OMISSIS); che nel (OMISSIS) era stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed inquadramento nel livello Q, area prima, CCNL ANISEI, per svolgere compiti di natura organizzativa e di supporto all’attività didattica. Lamentava che in data 15.5.10 era stata licenziata senza preavviso poichè risultava aver costituito, in data 2.2.10, la società GAIMA di P.G. & C. s.a.s., avente in tesi, nell’oggetto sociale, lo svolgimento di attività concorrente con quella della datrice di lavoro dal 2006. Deduceva la nullità e /o inefficacia del licenziamento in quanto avente natura disciplinare e non preceduto da lettera di contestazione; che il licenziamento doveva considerarsi nullo, in quanto la relativa mancanza poteva essere contestata legittimamente alla condizione che rientrasse nella casistica del codice disciplinare, che nella specie non era affisso. Contestava, in subordine, la legittimità del medesimo provvedimento in quanto non sorretto dalla specificazione della giusta causa odi un eventuale giustificato motivo soggettivo, non essendo state indicate le attività concorrenti nè le norme di legge o di contatto applicati al rapporto che, con lo svolgimento di quelle non precisate attività, sarebbero state violate; perchè il contratto di lavoro subordinato non comportava di per sè una limitazione alle iniziative e delle attività del lavoratore. Negava che, con la società amministrata, avesse svolto alcuna attività che avesse la più lontana attinenza con l’organizzazione e la gestione di iniziative formative o didattiche di ogni livello e, quindi, alcuna attività confliggente con gli obblighi che le derivavano dal rapporto di lavoro.

Lamentava che comunque il licenziamento doveva ritenersi sproporzionato.

Si costituiva la convenuta, contestando gli assunti, ed in particolare asserendo l’assoluta legittimità formale del licenziamento in quanto in data 3.3.10 il preposto Pa. aveva raggiunto la ricorrente nel suo ufficio (alla presenza di C.S. e M.A.), e le aveva letto un documento contenente la formale contestazione dei fatti addebitati, tentando invano di consegnarne copia alla stessa, provvedendo quindi a spedire lettera raccomandata contenente il licenziamento. Nel merito deduceva che la ricorrente, la quale si era occupata di curare il coordinamento tra gli studenti e i docenti universitari, di fissare le date degli esami e di caricare on-line il materiale didattico di ciascun corso, aveva iniziato a tenere un comportamento anomalo coincidente con un sempre più evidente disinteressamento del proprio lavoro; che era stata sorpresa a consultare o estrarre copia di documenti da faldoni contenenti dati sensibili di studenti, nonchè ad assentarsi dall’ufficio per lunghe telefonate; che tale comportamento era culminato nell’episodio avvenuto nel mese di aprile, allorquando ella dimenticava su una stampante all’interno del proprio ufficio dei documenti relativi ad una società denominata Gaima di P.G. & C. s.a.s, esercente attività del tutto simile a quella della convenuta; che tale documentazione era stata consegnata al Pa., che dopo aver appreso da visure effettuate che la società si riferiva alla stessa ricorrente, considerate le numerose inadempienze, aveva deciso di procedere disciplinarmente nei suoi confronti. Evidenziava che il c.c.n.l. di categoria sanzionava con il licenziamento in tronco la gestione in proprio di scuole private e /o l’assunzione di responsabilità di direzione in altre scuole private. Proponeva altresì domanda riconvenzionale per i danni causati dalla lavoratrice col comportamento addebitatole.

Il Tribunale, con sentenza del 10.2.12 rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale.

Avverso tale sentenza proponeva appello la P.; resisteva la società. Con sentenza depositata il 5 settembre 2014, la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame, dichiarando l’illegittimità del licenziamento, con ordine di reintegra e condanna della società al risarcimento del danno L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18. Riteneva la Corte la contestazione disciplinare formalmente avvenuta e tuttavia del tutto generica, priva di riscontri obiettivi e comunque infondata anche alla luce della disciplina collettiva applicata.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Società per la Gestione della Link Campus University of Malta s.p.a., affidato a tre motivi.

Resiste la P. con controricorso, contenente ricorso incidentale subordinato affidato ad unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7.

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne in sostanza infondata nel merito la contestazione disciplinare mossa alla P., senza considerare il mancato esercizio del diritto di difesa da parte della lavoratrice che, secondo il sistema del procedimento disciplinare di cui al citato art. 7, non poteva non avere rilievo ammissivo dei fatti contestati, alla stessa stregua di quanto avviene, in sede processuale, con la mancata contestazione, ex art. 416 c.p.c., dei fatti posti a fondamento della domanda attorea.

2.- Con il secondo motivo la società denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di contestazione tra le parti. Lamenta che la corte di merito non valutò l’assenza di giustificazioni fornite dalla lavoratrice all’esito della pur accertata e legittima avvenuta contestazione dell’addebito, comportante una ammissione dei fatti.

3.- Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, in relazione al requisito della specificità della contestazione.

Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente generica la contestazione, laddove essa era idonea a rendere edotta la lavoratrice di quanto addebitatole, in modo da non lasciare incertezze sulle questioni in ordine alle quali la lavoratrice avrebbe dovuto difendersi.

Trascritto il testo della contestazione, la società evidenzia che la stessa contenesse in maniera esatta e puntuale il comportamento contestato, rappresentato dalla costituzione di una società che svolgeva attività in concorrenza con quella della datrice di lavoro, comportamento sanzionato dall’art. 58, lett. b) del c.c.n.l. ANISEI.

4.- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono in larga parte inammissibili e per il resto infondati.

4.1- Deve in primo luogo osservarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicchè quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053), coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame). Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (proporzionalità della sanzione: Cass. n. 8293 del 25/05/2012, Cass. n. 144 del 08/01/2008, Cass. n. 21965 del 19/10/2007, Cass. n. 24349 del 15/11/2006, e gravità dell’inadempimento: Cass. n. 1788 del 26/01/2011, Cass. n. 7948 del 07/04/2011) si sostanzia in un vizio motivo, pur qualificata la censura come violazione di norme di diritto, limitato al generale controllo motivazionale (quanto alle sentenze impugnate depositate prima dell’11.9.12) e successivamente all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4.2-La corte capitolina ha ampiamente esaminato i fatti controversi, ritenendo generica e comunque infondata la contestazione disciplinare.

La sentenza impugnata, infatti, ribadito che nella specie doveva ritenersi effettuata la preventiva contestazione dell’addebito e ribadito il principio secondo cui gli addebiti posti alla base del procedimento disciplinare sono solo ed unicamente quelli oggetto di contestazione, ha infatti accertato che nella lettera di contestazione (“la scrivente è casualmente venuta a conoscenza del fatto che ella ha costituito in data 2.2.2010 la società GAIMA di P.G. & C. s.a.s., di cui è peraltro socio accomandatario ed amministratore unico. Detta società risulta avere sede presso il suo indirizzo e svolge attività direttamente concorrenti con quelle della scrivente”), non era in alcun modo precisato in concreto quale fosse il contenuto dell’attività concorrenziale posta in essere dalla P., nè il riferimento alla mera costituzione di una società, solo in tesi ed astrattamente in posizione di concorrenza, comportava la violazione del divieto di cui all’art. 2105 c.c., ovvero dell’art. 58 lett. b) del CCNL (richiamato nella lettera di addebito) che prevedeva a tal fine solo la “gestione in proprio di scuole private o assunzione di responsabilità di direzione in altre scuole”. Trattasi di motivazione corretta (circa la mancanza di specificità in caso analogo, cfr. da ultimo Cass. n. 2648/16) che si sottrae alle censure mossele.

Nella pronuncia ora citata questa Corte ha già osservato che la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della connessa specificità, ancorchè senza l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purchè siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, rispettando i principi di correttezza e garanzia del contraddittorio (Cass. 15.5.2014 n. 10662, Cass. 17.11.2010 n. 23223; Cass. 5.7.2013 n.16831, Cass. n. 5115/2010).

Nel caso esaminato da tale pronuncia la lettera di contestazione individuava (analogamente al caso oggi in esame) un fatto teoricamente censurabile disciplinarmente, senza tuttavia indicare quali fossero in concreto i fatti disciplinarmente rilevanti, effettivamente compiuti ed addebitati al lavoratore, difettando quindi di qualsiasi elemento fattuale necessario a concretizzare, dal punto di vista concreto e temporale, gli illeciti di cui si riteneva responsabile il lavoratore, impedendo così a quest’ultimo di difendersi adeguatamente.

4.3- Deve poi escludersi che il mancato esercizio del diritto di difesa in sede disciplinare, nella specie peraltro dovuto alla negata avvenuta contestazione degli addebiti, possa considerarsi come ammissione dei fatti contestati (che comunque resterebbero generici, posto che, accanto alla lamentata costituzione della società Gaima di P.G. & C. s.a.s, non risulta in qual modo ed attraverso quali effettivi comportamenti, la P. avrebbe violato gli obblighi di fedeltà imposti dall’art. 2105 c.c.).

Escluso infatti ogni parallelismo (invocato dalla società ricorrente a pag. 10 del ricorso) tra il comportamento extraprocessuale tenuto dalla lavoratrice in sede di procedimento disciplinare e quello, squisitamente processuale, previsto dall’art. 416 c.p.c., deve in ogni caso negarsi che il mancato esercizio del diritto di difesa in sede disciplinare, nella specie, come detto, dovuto alla negata esistenza di una effettiva contestazione disciplinare, possa o addirittura debba, comportare l’ammissione dei fatti contestati, pena stavolta la (ben più grave) violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. In sostanza il mancato esercizio del diritto di difesa in sede disciplinare, seppure può essere valutato dal datore di lavoro, non può impedire il pieno diritto di azione in sede processuale.

L’invocata pronuncia di questa Corte (n. 3604/10) non ha affatto affermato il principio, sostenuto dalla società ricorrente, secondo cui il mancato esercizio del diritto di difesa in sede extraprocessuale disciplinare equivalga all’ammissione dei fatti contestati, evidenziando che solo la non contestazione in sede processuale può eventualmente produrre tali effetti (rimarcando nella specie che “Anche nella fase di giudizio…(il ricorrente) aveva contestato i fatti in maniera del tutto generica”, precisando poi che, in materia di lavoro, in sede di giudizio la parte cui sia stato mosso un addebito riferito a fatti circostanziati non può limitarsi ad una contestazione generica, ma deve rispondere a sua volta in maniera specifica, contrapponendo specifici elementi diversi tali da escludere l’esistenza di quegli posti a base dell’addebito, ai sensi dell’art. 416 c.p.c..

Nella specie la lavoratrice contestò chiaramente sin dal primo grado del giudizio i fatti addebitabile, mentre, come sopra rimarcato, la mancata difesa in sede disciplinare era dipesa dalla negazione, da parte della lavoratrice, dell’avvenuta effettiva contestazione dei presunti addebiti, contestazione che solo in sede giudiziaria fu ritenuta rituale.

5.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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