Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19696 del 28/08/2013


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19696 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CIGNA MARIO

ORDINANZA

sul ricorso 13345-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

BORDONI GIANFRANCO;
– intimato –

sul ricorso 15813-2007 proposto da:
BORDONI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE DELLE MILIZIE 76, presso lo studio
dell’avvocato ANDREOZZI CLAUDIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato BERSANI GIUSEPPE giusta delega a

Data pubblicazione: 28/08/2013

margine;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 199/2005 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 31/01/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha
chiesto l’estinzione per condono;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’estinzione del ricorso per condono.

di MILANO, depositata il 10/03/2006;

tSIDITE DA REGISrt..AZIONE
Al SENSI DEL D.Int.
N. 131 TALI. ALL. j. – N.5

MATERIA ~TANA
ORDINANZA
Con ricorso proposto dinanzi alla CTP di Milano Bordoni Gianfranco impugnava l’avviso di accertamento
con il quale l’Agenzia delle Entrate di Milano, in applicazione dei parametri di cui al DPCM 29-1-1996, aveva
rideterminato il reddito dichiarato (da lire 9.695.000 a lire 67.102.000), con conseguenti maggiori imposte
IRPEF e CSSN.

Con sentenza depositata il 10-3-2006 la CTR di Milano rigettava l’appello dell’Ufficio.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato ad un unico motivo; resisteva
con controricorso il contribuente, che presentava anche ricorso incidentale.
In data 22-1-2013 l’Agenzia, premesso che la Direzione Provinciale di Milano 1 aveva comunicato che il
contribuente aveva presentato regolare domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 39,
comma 12, D.L. 98/2011 ed aveva provveduto al versamento di tutte le somme dovute con conseguente
cessazione della materia del contendere, chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 16,
comma 8, L. 89/2002.
Questa Corte, riunito al ricorso principale (R.G. 13345/2007) quello incidentale (R.G. 15813/2007) in
quanto proposti avverso la stessa sentenza, non può che prendere atto della detta istanza e, per l’effetto,
dichiarare estinto il giudizio, con compensazione delle spese tra le parti.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 31-1-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

L’adita CTP accoglieva il ricorso.

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