Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19696 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19696 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 5012-2017 proposto da:
COLETTA LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FLAMINIA n.259, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO
FATONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SAVERIO MUCCIO;

– ricorrente contro
COMUNE DI NAPOLI C.F.80014890638, in persona del Sindaco e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA l’. DENZA 50/A, presso lo studio dell’avvocato
NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO
MARIA FERRARI;

– con troricorrente contro

Data pubblicazione: 25/07/2018

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 6375/39/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 05/07/2016;

partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO
N APOLITANO
Ragioni della decisione
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
La CTR della Campania, con sentenza n. 6375/39/2016, depositata il 5
luglio 2016, non notificata, accolse, compensando le spese di lite,
l’appello proposto dal sig. Lorenzo Coletta nei confronti di Equitalia
Sud S.p.A. e del Comune di Napoli avverso la sentenza della CTP di
Napoli, che aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso del
contribuente avverso preavviso di fermo amministrativo in relazione a
somme richieste e non versate per T_ARSU relativa agli anni 2006 e
2009, avendo il giudice tributario d’appello accertato il difetto di
notifica degli atti prodromici, non essendo stato quindi reso edotto il
contribuente dell’iscrizione a ruolo delle somme richieste.
Avverso la sentenza della CTR, limitatamente alla disposta
compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, il
contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo

Ric. 2017 n. 05012 sez. MT – ud. 21-03-2018
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

motivo.
L’agente della riscossione non ha svolto difese, mentre il Comune di
Napoli resiste con controricorso.
1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., in relazione all’art.

fronte del totale riconoscimento della fondatezza del ricorso proposto
dal contribuente, ha ritenuto di giustificare la disposta compensazione
delle spese di lite unicamente «in considerazione della mancata
costituzione in giudizio delle controparti».
1.1. Il motivo è manifestamente fondato.
Invero la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che la mancata
costituzione in giudizio delle controparti (nel giudizio di appello)
giustifica la compensazione delle spese di lite.
Premesso che l’erroneo riferimento da parte del ricorrente agli artt. 91
e 92 c.p.c. non è ostativo all’accoglimento del ricorso – l’art. 15, comma
2, del d. lgs. n. 546/1992 nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, del
d. lgs. n. 156/2015, quale norma speciale del processo tributario
applicabile

ratione tempotis,

essendo basata sui medesimi requisiti – non

essendovi nella fattispecie soccombenza reciproca, la CTR avrebbe
dovuto, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione
delle spese di lite, valutare la ricorrenza nella fattispecie in esame di
gravi ed eccezionali ragioni, espressamente indicate nella motivazione.
Questa Corte ha già avuto modo di rilevare come

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