Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19696 del 07/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 07/08/2017, (ud. 18/05/2017, dep.07/08/2017),  n. 19696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16357-2016 proposto da:

G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLANI

44, presso lo studio dell’avvocato MARIA LAURA TRIPODI,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA BERTI;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO, in persona dell’Amministratore

delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1334/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 6 aprile 2016, ha rigettato l’appello presentato da G.P. avverso ordinanza ex art. 703 ter c.p.c. con cui il Tribunale di Milano aveva respinto la sua domanda risarcitoria proposta nei confronti della Casa di Cura Fondazione Opera San Camillo per i danni che le sarebbero derivati da una infezione, secondo la sua prospettazione conseguita ad un intervento chirurgico di installazione di protesi effettuato nella clinica della convenuta;

rilevato che G.P. ha presentato un ricorso che si articola in due motivi, e da cui si difende con controricorso la sua controparte, attualmente denominata Casa di Cura e Poliambulatorio San Camillo;

rilevato che entrambe le parti hanno depositato poi memoria;

ritenuto che il primo motivo, rubricato come denuncia di omesso esame di fatto discusso e decisivo in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere il giudice d’appello ritenuta sussistente la prova del non corretto adempimento della prestazione medica e del nesso causale tra questo e la contratta infezione, non trova riscontro – a prescindere anche dall’inserimento, nella sua illustrazione, di inammissibili censure direttamente fattuali nell’effettivo contenuto della motivazione della sentenza impugnata, che non viene a incorrere in alcuna omissione d’esame, bensì adeguatamente evidenzia come l’espletata consulenza tecnica d’ufficio ha esaminato e chiarito che non è accertabile proprio il nesso causale tra intervento chirurgico e infezione, in considerazione anche di ulteriori, specifici dati che possono incidere sulla contrazione dell’infezione suddetta: in particolare, il successivo intervento del Pronto Soccorso dell’Ospedale di (OMISSIS) e, soprattutto, in ultima analisi, la sussistenza del rischio infettivo quale complicanza non prevenibile nell’operazione chirurgica di installazione del tipo di protesi di cui si tratta;

rilevato che il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto per violazione dell’art. 62 Codice della Deontologia Medica, per cui il consulente tecnico d’ufficio sarebbe obbligato ad avvalersi, nell’adempimento dell’incarico, dell’ausilio di un medico legale;

ritenuto che il motivo in esame ripropone una doglianza analoga presentata al giudice d’appello e da quest’ultimo, come emerge ictu oculi dalla parte della motivazione ad essa relativa, adeguatamente confutata; d’altronde ne è evidente la manifesta infondatezza, dal momento che il codice di rito, da cui devono essere attinte le norme specifiche regolanti l’espletamento dell’incarico da parte dell’ausiliario del giudice, non prevede in relazione alla consulenza d’ufficio avente ad oggetto tematiche mediche nè un obbligo del giudice – qualora non sia il caso di conferire l’incarico esclusivamente ad un medico legale, occorrendo un ausiliario dotato di una specifica diversa specializzazione – di nominare un collegio di ausiliari che includa un medico legale, nè tantomeno un obbligo del medico nominato dal giudice suo consulente d’ufficio, qualora non abbia specializzazione nella medicina legale, di avvalersi di un altro medico che tale specializzazione abbia conseguito, ponendo così in essere una sorta di “correzione” della scelta del giudice in ordine alla sua necessità di ausilio;

ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente;

ritenuto altresì che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. ex 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 6000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA