Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19695 del 28/08/2013
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19695 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: GRECO ANTONIO
Estinzione
intervenuto
condono
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE ALESSANDRI ADA,
rappresentata e difesa dAll’avv. Filippo
Casabella ed elettivamente damiciliata in Rana presso l’avv.
Nicola Di Pierro, invia Tagliamento n. 55;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è damiciliata in Rema in via dei Portoghesi n.
12;
– controrlcorrente –
avverso la sentenza della Cammissione tributaria centrale,
sezione di Palermo, n_ 829/2009, depositata il 7 diceMbre 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18 gennaio 2013 dal Relatore Cans. Antonio Greco;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, Che ha concluso perché sia
dichiarata l’estinzione del giudizio, ed, in subordine, per il
rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
t14,
Data pubblicazione: 28/08/2013
pe:
MENTE DA REG!STkAZIONE
AI SENSI DEL
.
Aoh
M 131 TAB. ALL
– N. 3
MATWA TRIBVTAJUA
Ada De Alessandri propone ricorso per cassazione, affidato
.
.
ad un motivo, nei confronti della sentenza della Camtissicne
tributaria centrale che, accogliendo il ricorso
dell’amministrazione avverso la decisione della Commissione
tributaria di secondo grado di Messina, ha dichiarato la
legittimità dell’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF e
dell’ILOR per l’anno 1991, can il quale erano stati recuperati a
tassazione redditi fondiari relativi a due unità immobiliari
rivendita.
L’Agenzia delle entrate resiste can controricorso.
mani
DELLA DECISIONE
Con istanza successivamente depositata presso la
cancelleria di questa Corte la ricoLLeute ha dichiarato di
volersi avvalere del beneficio del condono.
L’Agenzia delle entrate, can ccmunicazione depositata il 15
gennaio 2013, ha dato atto, can riferimento alla domanda di
definizione presentata dalla contribuente ai sensi dell’art. 39,
coma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, della regolarità
dell’istanza e dell’avvenuto integrale pagamento di quanto
dovuto, rilevando essere cessata la materia del contendere, e can
distinto atto depositato nella stessa data ha Chiesto sia
dichiara l’estinzione del giudizio.
Il Collegio rileva l’insussistenza fra le parti di motivi
di contrasto sull’intervenuto condono.
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto.
Le spese del giudizio devano essere compensate fra le
parti, discendendo l’estinzione dall’intervenuto condono.
P.Q.M.
DE
nonché la plusvalenza discendente da un’operazione speculativa di
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per condono.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Rama il 18 gennaio 2013.
28 AGO. 2013