Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19695 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19695 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 4318-2017 proposto da:
MEROLA GENNARO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ALBRICCI n.16, presso lo studio dell’avvocato ANNA CAPORICCI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ELIO RAVIELE;

– ricorrente contro
COMUNE DI PIETRAMELARA (CE) C.F.80005470614, in persona
del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI n.145, presso
lo studio dell’avvocato ENRICO BALDELLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato BRUNO GIANNICO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 6732/50/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 12/07/2016;

Data pubblicazione: 25/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO
N APOLITANO.

Ragioni della decisione
La Corte,

come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata e che parte ricorrente ha depositato
memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 6732/50/2016, depositata il 12 luglio 2016, non
notificata, la CTR della Campania rigettò l’appello proposto dal sig.
Gennaro Merola nei confronti del Comune di Pietramelara avverso la
sentenza di primo grado della CTP di Caserta, che aveva a sua volta
rigettato il ricorso del contribuente avverso avviso di liquidazione per
ICI relativa all’anno 2008, con riferimento a terreno di proprietà del
ricorrente, ritenuto ricadente in zona industriale D di detto Comune,
utilizzabile quindi a scopo edificatorio.
Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso
per cassazione, affidato a due motivi.
Il Comune di Pietramelara resiste con controricorso.
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa
applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. c) del d. lgs. n. 504/1992 e
dell’art. 2135 c.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., nella
parte in cui la sentenza impugnata ha affermato la natura edificabile
dell’area in oggetto sulla base di certificati di destinazione urbanistica,

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costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,

che avrebbero falsamente attestato che il terreno in oggetto è
ricompreso in zona ASI, essendo il relativo piano di Caserta decaduto.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta contraddittorietà della
motivazione della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c., laddove, pur escludendo la vigenza del piano ASI perché
decaduto, ha attribuito natura edificabile al terreno in oggetto sulla
base di pretesa comprensione dello stesso in zona D, benché
inesistente secondo il PRG vigente del Comune di Pietramelara.
3. Va esaminato prioritariamente in ordine logico il secondo motivo.
Il Collegio ritiene al riguardo che non sia condivisibile la proposta del
relatore d’inammissibilità del relativo motivo, atteso che, quantunque
esso formalmente rechi in rubrica l’indicazione di «contraddittoria
motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c.», l’articolazione del motivo
medesimo consente di ritenere che la parte abbia inteso effettivamente
denunciare l’omesso esame di un fatto, per tale dovendo intendersi la
circostanza, desumibile da certificato di destinazione urbanistica
rilasciato il 10 luglio 2014 (ribadita da ulteriore certificazione del 26
agosto 2014) dallo stesso Comune di Pietramelara, del non essere, a
seguito dell’avvenuta decadenza del c.d. Piano ASI, il terreno di
proprietà del ricorrente ricadente in zona D, diversamente da quanto
viceversa risultante da anteriore certificato di destinazione urbanistica
del 9 maggio 2011.
3.1. La sentenza impugnata testualmente reca, infatti, in motivazione,
che «Nella specie, il terreno in questione ricade nella zona industriale di
tipo D, utilizzabile a scopo edificatorio, come da certificato di
destinazione urbanistica», dando conto in sostanza di avere esaminato
l’unico anteriore certificato del 2011, senza peraltro — a seguito della
pacifica decadenza del piano ASI (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 9 dicembre
2016, n. 25306) — chiarire se, per effetto della decadenza del suddetto
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piano, la natura del terreno sia stata rapportata alla destinazione
urbanistica originaria (cfr. Cass. sez. 5, ord. 19 luglio 2017, n. 17818;
Cass. sez. 5, 18 maggio 2012, n. 7886, quest’ultima resa proprio in
controversia concernente il Comune di Pietramelara), contestando al
riguardo parte ricorrente che il PRG di detto Comune, quale

4648 del 4 giugno 1982, prevedesse zone industriali di tipo D.
3.2. Il motivo deve essere pertanto accolto, ciò comportando la
cassazione dell’impugnata sentenza, restando per l’effetto assorbito il
primo motivo.
4. Il giudice di rinvio provvederà dunque all’accertamento di fatto
istituzionalmente riservatogli, sulla base dei diversi certificati di
destinazione urbanistica prodotti nel giudizio di merito, potendo la
natura edificabile del terreno essere affermata nella fattispecie in
esame, a fronte dell’incontroversa decadenza delle previsioni del Piano
ASI, unicamente ove risulti la comprensione del terreno del ricorrente
in zona D secondo le originarie previsioni dello strumento urbanistico
del Comune di Pietramelara.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbito il primo.
Cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Campania in diversa
composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 marzo 2018
Il P

‘n e
irillo

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-4-

approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.

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