Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19695 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. II, 21/09/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 21/09/2020), n.19695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19825/2019 proposto da:

S.K., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA BERLETTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cron. 4230/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA,

depositato il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.K. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Venezia avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Verona sez. Treviso in relazione a tutti gli istituti disciplinati dalla relativa normativa.

Il ricorrente prospettava d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese per la contrarietà della sua famiglia alla sua relazione con una ragazza cristiana, contrarietà che sfociò addirittura in minacce di morte da parte degli zii ed alla propalazione presso i conoscenti che egli era omosessuale,condizione punita penalmente dall’Autorità gambiane.

All’esito del procedimento il Collegio lagunare ha rigettato l’opposizione spiegata dal richiedente asilo, ritenendo non credibile il racconto reso dal S. circa le ragioni che l’indussero ad abbandonare il Gambia e comunque non concorrenti le condizioni prescritte dalla normativa per il riconoscimento della protezione sussidiaria ovvero di quella umanitaria.

S.K. ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi. L’Amministrazione degli Interni ritualmente evocata è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da S.K. s’appalesa privo di fondamento.

Con il primo mezzo d’impugnazione sviluppato, il ricorrente deduce vizio di nullità per violazione del disposto ex artt. 132 e 116 c.p.c., per omessa motivazione circa l’inattendibilità del suo narrato con riguardo all’accusa di omosessualità ed alla formulazione di minacce di morte da parte degli zii.

L’argomento critico si compendia in apodittiche affermazioni contrarie alla ricostruzione fattuale e giuridica siccome operata dal Collegio marciano, per giunta riportando solo parzialmente l’argomentazione svolta in effetti dal Tribunale per illustrare la statuizione di non credibilità del ricorrente circa il racconto delle ragioni che l’indussero a lasciare il Gambia.

Difatti il Collegio di prime cure ha puntualmente analizzato gli elementi fondamentali del racconto reso dal S. – nei passaggi in sentenza immediatamente successivi a quelli riprodotti nel ricorso – ed evidenziato le ragioni fondanti la sua valutazione di non credibilità.

Dunque il dedotto vizio di nullità per motivazione assente od apparente non concorre, poichè in effetti la motivazione esiste, solamente non è gradita alla parte.

Con la seconda doglianza il S. lamenta violazione della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 3 e 5, per omesso uso della facoltà officiosa d’assumere informazioni circa la condizione degli omosessuali in Gambia ed omessa valutazione del rapporto Easo allegato al ricorso in opposizione.

Con la terza ragione di impugnazione il S. deduce – icasticamente – violazione della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), perchè il Tribunale non ha riconosciuto il suo diritto alla tutela sussidiaria.

I due motivi di censura possono esser trattati unitariamente siccome fatto dal ricorrente in ricorso e sono privi di fondamento giuridico in quanto si compendiano in contestazioni astratte e svincolate dall’effettiva argomentazione illustrata dal Collegio felsineo a supporto della sua statuizione.

Difatti il Tribunale ha motivatamente ritenuto non credibile il racconto del S., specie con relazione alla sua diffamazione da parte dei parenti riferendo della sua omosessualità, e posto in evidenza come al riguardo il ricorrente nemmeno ha affermato che i parenti ebbero a denunziarlo alle Autorità.

Inoltre il primo Collegio ha puntualizzato come il riferito dissidio tra il richiedente asilo e la sua famiglia conseguiva a sua relazione con ragazza di fede cristiana e come il riferito episodio di presunta aggressione da parte di uomini armati appariva non credibile in ragione del motivo della riferita desistenza senza che alcuna azione violenta fu in concreto messa in essere.

Dunque in presenza di non credibilità del racconto, in specie con riferimento alla questione dell’omosessualità, esime il Giudice dall’attivazione della facoltà officiosa di assumere informazioni circa l’esistenza in Gambia di ipotesi di reato connessa a tale condizione personale poichè nulla aggiungerebbe al fine della soluzione della presente causa, posto che non assume alcuna rilevanza la condizione degli omosessuali oggi in Gambia una volta ritenuto che il ricorrente non lo sia.

Quanto poi all’omesso esame del rapporto Easo, il ricorrente si limita ad apodittica affermazione di un tanto, nonchè a contestare la valutazione da parte del Tribunale delle informazioni assunte circa l’attuale situazione socio-politica – reputata dal Giudice migliorata – del Gambia, benchè il Collegio lagunare abbia puntualmente illustrato e l’attuale situazione del Gambia ed puntualmente indicato le fonti dalle quali ha tratto dette informazioni, ossia gli Organismi internazionali autori dei rapporti – D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Il ricorrete afferma che il Collegio emiliano non ebbe a valutare il rapporto Easo da esso prodotto con il ricorso in opposizione, ma non illustra minimamente il contenuto di detto rapporto e soprattutto non svolge argomento alcuno per chiarire in quale misura le informazioni desumibili da detto rapporto confutino l’accertamento operato dal Giudice del merito circa l’attuale situazione sociopolitica del Gambia.

Meramente apodittica, poi, appare la terza censura posto che,come dianzi illustrato, il Tribunale ha valutato la situazione interna socio-politica attuale del Gambia per concludere che non sia caratterizzata da violenza diffusa o guerra civile con pregiudizio indifferenziato alla vita e sicurezza dei cittadini.

Con l’ultimo mezzo d’impugnazione il S. rileva la violazione della norma D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, in relazione al diniego della protezione umanitaria, posto che il Giudice di prime cure non ha valutato i dati fattuali desumibili dal suo racconto quali indici di vulnerabilità.

La cesura appare la mera riproduzione delle questioni già trattate nei precedenti motivi di impugnazione, che sconta anche una non correlazione con la specifica motivazione sul punto evidenziata dal Tribunale.

Difatti il Collegio veneto ha puntualmente messo in evidenza il deserto, anche di allegazione e non solo probatorio, di fattori utili allo scopo di individuare specifica condizione di vulnerabilità, diversa da quella postulata con il racconto ritenuto non credibile, ed ha operato anche valutazione del precorso di integrazione in Italia dal S., ritenendolo comunque carente.

Dunque non concorre alcuna violazione della norma indicata poichè il Collegio lagunare ha puntualmente osservato l’insegnamento giurisprudenziale per dar concretezza ai parametri di valutazione per individuare la ricorrenza di situazione del richiedente asilo atta ad esser garantita dalla protezione umanitaria.

Al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante la mancata costituzione dell’Amministrazione degli Interni.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

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