Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19695 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/10/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 03/10/2016), n.19695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3000/2014 proposto da:

U.G.L. – UNIONE GENERALE DEL LAVORO SEGRETERIA TERRITORIALE TRIESTE

C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 145,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PETRARCHINI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

F.U. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

F.U. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO ALTOBELLI, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale ù

e contro

U.G.L. – UNIONE GENERALE DEL LAVORO SEGRETERIA TERRITORIALE TRIESTE

C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 296/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 19/08/2013, R.G. N. 100/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato LUCA LEONE per delega FABRIZIO PETRARCHINI;

udito l’Avvocato MASSIMO ALTOBELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 19.8.2013 la Corte di appello di Trieste ha respinto l’appello principale proposto dalla Unione Generale del Lavoro (UGL) nonchè l’appello incidentale proposto da F.U. confermando le due sentenze rese dal Tribunale di Trieste che ha riconosciuto – per quel che interessa – la sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato da giugno 1988 a maggio 1991 e da ottobre 1991 a dicembre 2006, l’inquadramento del F. nel 1^ livello di cui al CCNL aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi, con conseguente condanna al pagamento di differenze retributive, ed ha accertato l’intimazione di un licenziamento nullo con conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro.

Avverso la sentenza, l’associazione UGL propone ricorso per Cassazione, affidato a cinque motivi (seppur erroneamente numerati). Il lavoratore resiste con controricorso e propone ricorso incidentale fondato su sette motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’associazione ricorrente deduce violazione dell’art. 2094 c.c., nonchè vizio di motivazione in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), avendo la Corte territoriale trascurato che il F. si era allontanato dalla sede sindacale da febbraio ad agosto 1995, che lo stesso non prendeva ordini e direttive da nessuno e che ricopriva il ruolo di dirigente sindacale, ruolo incompatibile con la sussistenza del vincolo della subordinazione.

2. Con il secondo motivo (non numerato), l’associazione deduce vizio di motivazione avendo, la Corte territoriale, omesso di considerare che il F., da settembre 1994 a febbraio 1995, aveva svolto l’incarico di segretario provinciale della stessa associazione territoriale a cui chiedeva il riconoscimento come lavoratore subordinato.

3. Con il terzo motivo (rubricato come secondo) la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 115 c.p.c., avendo la Corte trascurato che lo stesso F., nei propri atti difensivi, ha dedotto di aver svolto, per l’associazione sindacale, due attività, quella del sindacalista e quella del dipendente nell’ufficio Vertenze e Fiscale.

4. Con il quarto motivo l’associazione ricorrente denuncia violazione dell’art. 2946 c.c., e art. 2948 c.c., n. 4, artt. 2955 e 2956 c.c., nonchè vizio di motivazione non avendo tenuto conto, la Corte, ai fini della prescrizione, della sospensione dell’attività lavorativa da febbraio ad agosto 1995.

5. Con il quinto motivo l’associazione denuncia violazione della L. n. 108 del 1990, art. 4, comma 1, avendo, la Corte territoriale, per accertare l’irrogazione di un licenziamento discriminatorio – considerato solamente alcune deposizioni testimoniali, attribuito importanza a un comunicato di natura politico-sindacale rivolto agli Iscritti all’associazione, disposto la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti di un’associazione di tendenza, trascurato che il F. aveva i requisiti per la pensane di anzianità e quindi poteva essere licenziato ex art. 2118 c.c..

6. Con il primo motivo di ricorso incidentale, il lavoratore ha dedotto violazione sopravvenuta dei criteri sulla competenza territoriale (art. 19 c.p.c.), essendo emerso – nel corso del giudizio di primo grado, a seguito di dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione, S.V. – che il licenziamento del F. era stato disposto dalla sede, del sindacato, di (OMISSIS). Il F. lamenta, inoltre, violazioni del diritto di difesa e del contraddittorio, già segnalate al giudice di primo grado mediante consegna di un “atto formale di protesta, a futura memoria”, non essendogli stato consentito di riferire, in sede di interrogatorio libero, argomenti e fatti nuovi, non inclusi nel ricorso introduttivo del giudizio e peraltro ritenuti rilevanti; avendo, i giudici di merito, omesso l’esame di un verbale ministeriale allegato in atti; avendo, il giudice di primo grado, omesso nella propria sentenza le ragioni del ricorrente e maturando una propria “verità virtuale”.

7. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il lavoratore denuncia violazione dell’art. 2116 c.c., avendo, i giudici di merito, fuorviati dalle informazioni fornite dal CTU, rigettato la domanda di risarcimento del danno per la parziale perdita della prestazione pensionistica senza che fosse stata avanzata domanda di accertamento del diritto a percepire la pensione di anzianità, ed avendo, tale sentenza, indotto successivamente l’INPS a revocare la pensione goduta dal F..

8. Con il terzo motivo il ricorrente in via incidentale denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., e art. 2697 c.c., avendo, i giudici di merito, travisato i fatti ed accertato l’interruzione del rapporto di lavoro con l’associazione sindacale per il periodo giugno-settembre 1991 (e la conseguente ripresa dell’attività di lavoro con l’impresa CEA s.p.a. a seguito di ordine giudiziale di reintegrazione nel posto di lavoro).

9. Con il quarto motivo il F. ha dedotto violazione dell’art. 115 c.p.c., e art. 2697 c.c., avendo, l’INPS, annullato la contribuzione figurativa già accreditata (a seguito di domanda di aspettativa sindacale presentata dal F. al datore di lavoro CEA s.p.a.) sulla base della sentenza emessa dai giudici di merito che hanno accertato la ripresa del rapporto di lavoro, presso la CEA s.p.a., per il periodo giugno-settembre 1991.

10. Con il quinto motivo il F. denuncia violazione dell’art. 36 Cost. avendo la Corte preso, quale parametro di riferimento per la quantificazione del risarcimento del danno conseguente alla nullità del licenziamento nonchè per la contribuzione figurativa, i livelli minimi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento.

11. Con il sesto motivo il F. denuncia violazione della L. n. 1338 del 1962, art. 13, e vizio di motivazione avendo, la Corte, assunto una rappresentazione travisata dei fatti riducendo il periodo di lavoro subordinato richiesto nei confronti dell’associazione sindacale e respingendo la domanda di costituzione di una rendita vitalizia.

12. Con il settimo motivo il F. denuncia omesso esame circa un fatto decisivo e controverso del giudizio non avendo, la Corte, riconosciuto la qualifica di dirigente nonostante il F. abbia diretto, coordinato e controllato l’attività degli uffici dell’associazione, compreso l’ufficio Fiscale e Tributario, l’ufficio Vertenze, la sede del patronato Enas di (OMISSIS) come risulta dalle deposizioni del teste P. (di cui si riporta ampi stralci), sia stato accreditato in tutti gli uffici pubblici.

13. Preliminarmente, va osservato che la sentenza in esame (pubblicata dopo l’11 settembre 2012) ricade, ratione temporis, nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la decisione può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. L’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014), comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, dovendosi interpretare, la norma, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Ebbene, la sentenza impugnata ha affrontato, con argomenti logici e coerenti, tutti i profili oggetto delle censure avanzate dai ricorrenti (in via principale e in via incidentale), rilevando: quanto alla sottoposizione a potere direttivo e disciplinare (secondo motivo del ricorso principale), che dagli elementi istruttori era emerso come il F. rispettava un orario di lavoro, era stato incaricato dal segretario provinciale “di strutturare un servizio di assistenza fiscale”, “di recarsi ad attività formative in materia e di curare la formazione di coloro che operavano nei vari servizi offerti dall’UGL”, l'”utilizzo dei beni strumentali, dei locali dell’associazione”; quanto alla diversità dei ruoli disimpegnati dal F., di dirigente sindacale e di lavoratore dipendente, che “si è trattato di un rapporto durato circa 18 anni ed avente ad oggetto l’attività di assistenza e di consulenza in materia di lavoro, di previdenza e fiscale con orari di lavoro fissi coincidenti con l’orario di apertura della serie sindacale, con versamento di una cifra fissa mensile che l’UGL afferma essere stata ragguagliata ai minimi contrattuali” con inserimento del F. “nell’organigramma dell’associazione”, “l’assegnazione allo stesso di alcuni collaboratori, l’incarico al F. di curare l’attività di assistenza fiscale e l’avvenuto invio dello stesso ad attività formative in materia, fatti tutti questi eloquenti e riferiti da diversi testimoni”, l’invito del segretario provinciale di non occuparsi di politica sindacale, “la continuità e costanza con cui il ricorrente ed occuparsi del settore vertenze, dati anch’essi significativi, la natura preponderante di tale attività, per tale descritta dai testi, l’obbligo di riferire al segretario provinciale su tale attività, pure descritto dai vari testimoni” (pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata); quanto alla sospensione del rapporto di lavoro da febbraio ad agosto 1995 (quarto motivo del ricorso principale), che sono stati raccolti, sul punto, “elementi contraddittori che non consentono di ritenere provata da UGL, che ne era onerata, detta circostanza. Al riguardo si richiamano, in contrasto con altri dati, le deposizioni del P., per la continuità del rapporto e il dato che l’attore figurava essere anche in tale periodo in aspettativa sindacale presso l’impresa da cui dipendeva”; quanto al mancato riconoscimento della qualifica dirigenziale, che “fra i profili professionali del I livello del CCNL terziario 14.12.1990 vi era quello del capo ufficio amministrativo tecnico, commerciale e legale: evidente risulta ricondurre la gestione dell’ufficio vertenze, pacificamente svolta dal F., a detta ipotesi (pag. 15 della sentenza) e che l’istruttoria svolta ha consentito di appurare che i dipendenti della convenuta erano due, l’attore e certa Pa. (vedi il punto 33 del ricorso introduttivo di 1^ grado) che si occupava della segreteria in genere e che quindi difetta ogni possibilità di individuare i canoni di un ufficio o servizio importante cui si richiama il CCNL, e che tratta vasi di realtà sindacale locale limitata territorialmente ed in notoria fase di declino pluriennale senza quindi addentellato alcuno con realtà produttive importanti e con numerosi addetti” (pag. 22 della sentenza); quanto al periodo di interruzione del rapporto di lavoro con l’UGL, da giugno a settembre 1991 (motivi dal terzo in poi del ricorso incidentale), che “detto fatto è confermato per tabulas dalle annotazioni di libretto di lavoro del F., ribadito nello stesso scritto dd. 2.2.2007 del ricorrente (doc. 18 di UGL) in cui (pag. 14) il ricorrente rientrò in servizio presso la CEA, antico suo datore di lavoro, nel giugno e luglio 1991 così interrompendo ogni collaborazione con la resistente, e dai docc. 5 e 6 della convenuta che confermano tale dato e cioè che il F. riprese, per poco tempo, servizio alla CEA”.

E’, pertanto, rilevabile l’inammissibilità dei motivi nella parte in cui si censura la carenza o contraddittorietà della motivazione, non essendo ravvisabile alcuna anomalia motivazionale come richiesto dalla nuova formulazione dell’art. 360, n. 5.

14. In ordine alla compatibilità dei due ruoli assunti dal F. nell’ambito dell’associazione sindacale (primo e secondo motivo del ricorso principale), i giudici di merito hanno applicato il principio di diritto già affermato da questa Corte secondo cui l’assunzione di una carica elettiva nell’ambito di un’associazione sindacale è compatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’associazione medesima e l’eletto (anche se tale carica comporti funzioni dirigenziali e rappresentative) per lo svolgimento di specifiche mansioni affidate al soggetto stesso. L’indagine in ordine alla effettiva sussistenza o meno del suddetto rapporto di lavoro va compiuta, da parte del giudice di merito, tenendo conto del concreto atteggiarsi del rapporto e della eventualità che esso, nel corso del tempo, possa modificare la sua natura da autonomo a subordinato o viceversa (cfr. Cass. n. 9043/2000 e n. 14417/2004, citate dalla stessa Corte territoriale; nonchè, più recentemente, nello stesso senso, Cass. n. 23615/2013).

15. In ordine alla censura relativa all’applicazione della tutela reintegratoria nei confronti di un’organizzazione di tendenza quale un’associazione sindacale (quinto motivo del ricorso principale), l’art. 4 della legge n. 108 del 1990, nel riconoscere alle cosiddette organizzazioni di tendenza l’inapplicabilità dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, fa salva l’ipotesi regolata dall’art. 3, sull’estensione della tutela reale ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori; ne consegue che, ove il licenziamento sia stato determinato da motivo di ritorsione o rappresaglia, va ordinata, anche nei confronti di dette associazioni, la reintegra del lavoratore, restando privo di rilievo il livello occupazionale dell’ente e la categoria di appartenenza del dipendente (Cfr., proprio con riferimento al licenziamento di un dirigente sindacale, Cass. n 20500/2008). Questa Corte ha espressamente affermato che il privilegio riconosciuto dalla norma nei confronti delle c.d. organizzazioni di tendenza consiste nel conservare la tutela meramente obbligatoria e ciò anche quando il superamento del livello occupazionale stabilito dalla L. n. 108 del 1990, art. 2, comporterebbe l’applicazione della tutela reale a norma dell’art. 1, della stessa legge. Ma detta norma, che serve a regolare gli effetti di un normale licenziamento legittimo, nulla dice sul diverso problema del licenziamento discriminatorio, in ordine al quale l’art. 4 in ogni caso non trova applicazione. In effetti la L. n. 108, art. 4, inizia con le parole “fermo restando quanto previsto dall’art. 3”, per proseguire con la indicazione che la L. n. 300 del 1970, art. 18, non si applica alle richiamate organizzazioni di tendenza: orbene, se vuol darsi un senso all’incipit dell’art. 4, è evidente che la deroga prevista dall’art. 4, non riguarda i casi di quei licenziamenti considerati dal legislatore dal 1966 in poi particolarmente odiosi e per i quali la conseguenza è l’integrale applicazione dell’art. 18. La Corte territoriale ha accertato che il licenziamento del F. è stato determinato da un motivo discriminatorio rilevando tale natura dagli elementi probatori acquisiti, in particolare dai documenti acquisiti “nella loro scansione temporale”, dalla confessione stragiudiziale del segretario provinciale S. (che ha riferito di aver proceduto al licenziamento del F. dietro indicazione proveniente dalla sede di (OMISSIS) del sindacato), dalle contraddizioni contenute nelle difese dell’associazione sindacale (che ha negato l’affidamento di incarichi sindacali al F. e, dall’altra, ha riconosciuto allo stesso il ruolo di dirigente sindacale; pagg. 19, 20 della sentenza).

17. In ordine alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di anzianità (ai fini della libera recedibilità dell’associazione dal rapporto di lavoro) nonchè, con riguardo al ricorso incidentale, al rigetto della domanda di risarcimento del danno per omessa contribuzione, va rilevato che delle questioni non vi è traccia nella sentenza impugnata, ne il ricorrente indica in alcun modo se, con quale atto e in che termini la questione stessa sia stata eventualmente riproposta in grado di appello. In tema questa Corte ha ripetutamente affermato che “nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello” (v. Cass. 5-7-2002 n. 9812, Cass. 9-12-1999 n. 13819). Nel contempo è stato anche precisato che “nel caso in cui una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, alfine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, indicando altresì in quale atto del giudizio precedente io abbia fatto, cosi da permettere alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (v. Cass. 27-8-2013 n. 12571; Cass. 22-1-2013, n. 1435; Cass. 28-7-2008, n. 20518; Cass. 15-2-2003 n. 2331, Cass. 10-7- 2001 n. 9336).

Peraltro per superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza ex art. 346 c.p.c., è necessario che “la parte vittoriosa in primo grado, che abbia però visto respingere taluna delle sue tesi od eccezioni, ovvero taluni dei suoi sistemi difensivi” manifesti “in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre la domanda o le eccezioni respinte” (v. fra le altre Cass. 17-12-1999 n. 14267, Cass. sez 1 20-72004 n. 13401).

Orbene nel caso in esame l’associazione sindacale lamenta la mancata valutazione del raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità da parte del F. ai fini dell’applicazione del regime di recesso ad nutum ma nulla specifica in ordine (all’allegazione in primo grado e) alla riproposizione della relativa questione in appello. Del pari, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per omessa contribuzione da parte dell’UGL, il F. non indica se e in quale misura la questione è stata proposta in appello.

18. In realtà, non può sottacersi che le svolte censure si traducono in critiche ed obiezioni avverso la valutazione delle risultanze istruttorie quale operata dal giudice del merito nell’esercizio del potere di libero e prudente apprezzamento delle prove a lui demandato dall’art. 116 c.p.c., e si risolvono altresì nella prospettazione del risultato interpretativo degli elementi probatori acquisiti, ritenuto dal ricorrente corretto ed aderente alle suddette risultanze, con involgimento, così, di un sindacato nel merito della causa non consentito in sede di legittimità (cfr. in motivazione, ex plurimis, Cass. 21 ottobre 2014 n. 22283).

Per consolidato orientamento di questa Corte, invero, tale sindacato è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (In termini, Cass. SS.UU. n. 24148/2013, Cass. SS.UU. 4 n. 26242/2014). I ricorrenti, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecitano a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto. La valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

19. Non merita accoglimento, infine, il primo motivo di ricorso incidentale dovendosi stabilire, nel rito del lavoro, la questione di competenza territoriale con riguardo all’oggetto della domanda ed all’esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa nel momento in cui si instaura il contraddittorio tra le parti, ed essendo previsti, dall’art. 413 c.p.c., tre fori speciali alternativi e concorrenti fra loro (oltre ad un quarto avente carattere sussidiario) lasciati alla scelta di chi propone l’azione, nel caso di specie del F. (cfr. Cass. n. 13147/1999).

20. Il quarto motivo del ricorso incidentale concernente l’annullamento della contribuzione figurativa da parte dell’Inps è inammissibile, concernendo un ente (quello previdenziale) estraneo al giudizio.

21. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno rigettati. Le spese di lite sono compensate tra le parti in considerazione della reciproca soccombenza.

22. I ricorsi, principale e incidentale, sono stati notificati rispettivamente il 21.1.2014 e il 10.2.2014, dunque in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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