Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19694 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/09/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16245/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

RICCARDO GAY MODEL MANAGEMENT SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15/2005 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 31/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIORDANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e

in subordine accoglimento.

Fatto

1. Con sentenza n. 15/33/05, depositata il 31.3.05, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva il ricorso incidentale, della L. n. 289 del 2002, ex art. 16, comma 8, proposto dalla Riccardo Gay Model Management s.r.l. in pendenza dell’appello a sua volta proposto dall’Agenzia delle Entrate (Ufficio di Milano (OMISSIS)) avverso la decisione di primo grado, con la quale erano stati accolti i tre ricorsi – riuniti dalla CTP – proposti dalla società contribuente nei confronti delle cartelle di pagamento, emesse a seguito dell’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte IRPEG ed ILOR per gli anni 1994, 1995 e 1996, IRPEF per l’anno 1994 ed IVA per gli anni 1996-1997.

1.1. Il giudizio di appello era stato, invero, sospeso ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, avendo la Gay Model Management proposto istanza di condono, in forza della norma suindicata, limitatamente all’IRPEF per l’anno di imposta 1994; istanza disattesa dall’Ufficio con l’atto di diniego oggetto del ricorso incidentale suindicato.

2. La Commissione, accogliendo il ricorso della società contribuente, si pronunciava, tuttavia, anche sull’avviso di diniego del condono per l’IRPEG e l’ILOR relativa agli anni 1994-1996, oltre che per l’IVA in relazione agli anni 1996 e 1997, mentre ometteva ogni pronuncia in ordine all’appello dell’Ufficio.

3. Per la cassazione della sentenza n. 15/33/05 ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, l’Agenzia delle Entrate. L’intimata non ha volto attività difensiva.

Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso, articolato in due censure, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

1.1. Si duole, invero, l’amministrazione del fatto che l’impugnata sentenza, benchè la Gay Model Management avesse proposto istanza di condono, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, limitatamente all’IRPEF per l’anno di imposta 1994, si sia, invece, pronunciata anche sull’avviso di diniego del condono per l’IRPEG e l’ILOR relativa agli anni 1994-1996, oltre che per l’IVA in relazione agli anni 1996 e 1997, omettendo, per contro, ogni pronuncia in ordine all’appello dell’Ufficio.

La decisione di appello sarebbe, pertanto, incorsa – a parere della ricorrente – per un verso, nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato enunciato dall’art. 112 c.p.c., per quanto concerne la pronuncia su beni della vita che non formavano oggetto della domanda, proposta nelle forme dell’appello incidentale della L. n. 289 del 2002, ex art. 16, proposta dalla società contribuente; per altro verso, nel vizio di omessa pronuncia, avendo il giudice di appello trascurato di pronunciarsi sul gravame proposto dall’Ufficio, relativamente alla parte delle cartelle esattoriali non interessata dalla domanda di definizione agevolata (IRPEG ed ILOR per gli anni 1994-1996).

1.2. Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, e va, pertanto, accolto.

1.2.1. Per quanto concerne, invero, la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, osserva la Corte che, se è bensì vero che il giudice di merito ha il potere- dovere di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione, è tuttavia evidente che tale potere – a norma dell’art. 112 c.p.c. – incontra pur sempre il limite del rispetto dell’ambito delle questioni proposte, in modo che siano lasciati immutati il “petitum” e la “causa petendi”, senza l’introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto.

Ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto, in tal modo superando in termini quantitativi il petitum di parte (ultrapetizione), ovvero attribuendo a colui che agisce in giudizio un bene diverso, così eccedendo il petitum di parte in termini qualitativi (extrapetizione) (cfr., tra le tante, Cass. 14468/09, 455/11).

1.2.2. Orbene, nel caso concreto, l’amministrazione ricorrente ha riportato compiutamente nel ricorso per cassazione le indicazioni concernenti l’istanza di definizione della lite pendente proposta dalla Riccardo Gay Model Management s.r.l., ed ha – in particolare – trascritto il passo più significativo, ai fini della delimitazione dell’esatto contenuto della domanda di condono proposta dalla contribuente. In tale passo si legge: “la società si è avvalsa delle disposizioni relative alla chiusura delle liti pendenti, unicamente per parte della cartella che costituiva atto impositivo, cioè l’IRPEF 1994”. E’ di tutta evidenza, pertanto – ad avviso della Corte – che l’istanza di definizione agevolata della lite pendente, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, era stata avanzata dalla contribuente limitatamente all’iscrizione a ruolo della maggiore imposta IRPEF per l’anno 1994.

1.2.3. Nondimeno, dall’intestazione dell’impugnata sentenza, si evince inequivocabilmente che hanno costituito oggetto della pronuncia della CTR tutti gli avvisi di diniego relativi all’IRPEG ed ILOR per gli anni 1994, 1995 e 1996, nonchè all’IVA per gli anni 1996 e 1997.

E, d’altro canto, dalla motivazione della decisione di appello non è dato in alcun modo inferire che la CTR abbia limitato il suo esame a quella sola parte delle cartelle esattoriali emesse, recanti la riscossione a titolo definitivo dell’IRPEF per l’anno 1994, cui soltanto si riferiva l’istanza di condono della società contribuente. La decisione appare, anzi, diretta a chiudere l’intera controversia, anche con riferimento alle imposte diverse dall’IRPEF, e per le differenti annualità recate dai tre atti impositivi, laddove – nel ritenere sussistenti, senza distinzioni e limitazioni di sorta, i requisiti (lite pendente ed esistenza di un atto impositivo) per la con-donabilità della controversia L. n. 289 del 2002, ex art. 16 – si risolve, in definitiva, nell’accertamento del diritto della contribuente al condono in relazione all’intera materia del contendere.

1.2.4. Per tali ragioni è di tutta evidenza, a parere della Corte, che l’impugnata sentenza è affetta dal denunciato vizio di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall’art. 112 c.p.c., nella forma dell’ultrapetizione, essendosi la CTR pronunciata oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, in tal modo illegittimamente ampliando d’ufficio il tema della controversia.

2. Il riscontro della sussistenza del vizio suindicato comporta l’assorbimento della seconda censura, proposta dall’Agenzia delle Entrate, relativamente all’omessa pronuncia sull’appello dell’Ufficio, conseguente alla chiusura della lite indebitamente effettuata dal giudice di appello, omissione cui dovrà porre rimedio il giudice a quo in sede di rinvio.

3. L’accoglimento del motivo di ricorso, nei limiti suindicati, comporta, invero, la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia, che dovrà correttamente delimitare il tema della controversia, pronunciandosi sulla sola istanza di condono della contribuente relativa all’IRPEF per l’anno 1994, e prendendo in esame l’appello proposto dall’Ufficio.

4. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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