Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19694 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19694 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 3134-2017 proposto da:
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. C.F07516911000, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLA SCROFA n.57, presso lo studio degli avvocati
GIUSEPPE RUSSO CORVACE, e GIUSEPPE PIZZONIA che
unitamente la rappresentano e difendono;

– ricorrente contro
SOGET S.P.A. P.I.01807790686, in persona del legale rappresentante
legale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’
CAVALIERI n.11, presso lo studio dell’avvocato SERGIO DELLA
ROCCA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente contro

Data pubblicazione: 25/07/2018

COMUNE SIINI;
– intimato avverso la sentenza n. 632/04/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di L’AQUILA, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

Ragioni della decisione
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016,
osserva quanto segue;
Con sentenza n. 632/04/2016, depositata il 22 giugno 2016, non
notificata, la CTR dell’Abruzzo rigettò l’appello proposto da Società
Autostrade per l’Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Società
Autostrade) nei confronti di SO.G.E.T. S.p.A., quale concessionaria
del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP per conto del
Comune di Silvi (TE), nonché nei confronti del Comune medesimo,
avverso la sentenza di primo grado della CTP di Teramo, che aveva
rigettato il ricorso proposto dalla Società Autostrade, avverso avviso di
accertamento per TOSAP per l’anno 2012 in relazione all’occupazione
di suolo pubblico conseguita alla realizzazione di viadotto autostradale
corrente nel territorio dell’anzidetto Comune.
Avverso la pronuncia della CTR la Società Autostrade ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La SO.G.E.T. S.p.A. resiste con controricorso.
Ric. 2017 n. 03134 sez. MT – ud. 21-03-2018
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22/06/2016;

Entrambe le società hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. a
seguito del deposito della proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis
c.p.c.
Il Comune di Silvi, intimato, non ha svolto difese.
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa

dell’art. 822 cod. civ., dell’art. 1 del d. lgs. n. 461/1999, nonché dell’art.
56, comma 2, del d. lgs. n. 507/1993 e dell’art. 16 del Regolamento
TOSAP del Comune di Silvi, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 38 del 22 giugno 1998 e successive modifiche ed
integrazioni, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c, censurando
come erronea in diritto la statuizione della CTR che ha ritenuto non
riconducibile allo Stato l’occupazione, stante l’appartenenza
dell’autostrada al demanio pubblico, secondo quanto previsto dall’art.
822, comma 2, c.c., con conseguente rientro del bene nella
disponibilità dello Stato alla scadenza della concessione.
2. Con il secondo motivo la ricorrente censura ancora la sentenza
impugnata, denunciandone la nullità per violazione dell’art. 115 c.p.c.
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , nella parte in cui ha
affermato che dovesse escludersi nella fattispecie in esame
l’occupazione direttamente da parte dello Stato in ragione del fatto che
«l’esenzione dal pagamento dalla TOSAP è legato alla proprietà dei
beni in capo allo Stato, prova questa non fornita dall’appellante»,
ignorando per un verso che la natura demaniale dell’autostrada A14
discende direttamente dalla legge (art. 822 c.c. e art. 1 del d. lgs. n.
461/1999 e relativa tabella allegata), per altro violando il principio di
non contestazione; posto che controparte non aveva mai contestato la
natura demaniale dell’autostrada in oggetto, si trattava di circostanza
che non necessitava di prova.
Ric. 2017 n. 03134 sez. MT – ud. 21-03-2018
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applicazione dell’art. 49, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 507/1993,

3. Infine, con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 38 e 39 del d. lgs. n. 507/1993, degli artt. 3 e 5
del succitato Regolamento TOSAP del Comune di Silvi, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che la qualificazione
dell’occupazione in contestazione come abusiva, in relazione alla quale

in palese contraddizione con la situazione oggettiva della fattispecie in
esame.
I motivi debbono essere congiuntamente esaminati, in quanto tutti
sottesi alla medesima questione giuridica.
3.1. In via preliminare, riguardo al secondo motivo – che in astratto
risulterebbe meritevole di accoglimento, essendo effettivamente
incontroversa, oltre che desumibile direttamente dagli artt. 822 c.c. e 1
del d. lgs. n. 461/1999 e relativa tabella allegata, la natura demaniale
dell’autostrada A14 che, a mezzo di viadotto, attraversa il Comune di
Silvi – avuto riguardo al fatto che il dispositivo della sentenza
impugnata deve ritenersi conforme a diritto alla stregua delle
considerazioni che saranno svolte nei paragrafi seguenti, ne va disposta
la correzione, ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. secondo le osservazioni
di cui al paragrafo 3.3.1.
3.2. La sentenza impugnata, infatti, nell’esito, cui perviene, di affermare
la soggettività passiva d’imposta ai fini TOSAP da parte della Società
Autostrade riguardo all’anno di riferimento, è in linea con quanto
affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in materia richiamata
nella proposta del relatore depositata in atti (cfr. Cass. sez. 5, 11
maggio 2017, n. 11688; si vedano anche in senso conforme Cass. sez.
5, n. 11689/17, depositata in pari data, e Cass. sez. 5, 12 maggio 2017,
n. 11886) secondo cui «In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche (TOSAP), l’esenzione prevista per lo Stato e gli altri
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è stata riconosciuta dalla CTR la soggettività passiva d’imposta si pone

enti dall’art. 49, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 507 del 1993, postula
che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al
soggetto esente, sicché, nel caso di spazi rientranti nel demanio o nel
patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società
concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica

sopraelevato), alla stessa non spetta l’esenzione in quanto è questa ad
eseguire la costruzione dell’opera e la sua gestione economica e
funzionale, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà dello Stato, al
quale ritornerà la gestione al termine della concessione».
Parte ricorrente, anche attraverso la memoria, sollecita la revisione del
suddetto orientamento, ma le considerazioni addotte non appaiono
all’uopo convincenti.
3.3 .Quelle che tendono a ricondurre l’occupazione allo Stato risultano,
infatti, non in linea in primo luogo con la natura di stretta
interpretazione delle norme tributarie che prevedano esenzioni o
agevolazioni (cfr., tra le molte, più di recente, Cass. sez. 5, 4 maggio
2016, n. 8869; Cass. sez. 5, 26 marzo 2014, n. 7037, presupposto
interpretativo condiviso da ultimo anche da Corte cost. 20 novembre
2017, n. 242) e, segnatamente, con specifico riferimento alla tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, con l’interpretazione di
questa Corte dell’art. 49, comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 507/1993,
secondo cui l’esenzione per lo Stato e gli altri enti, di cui alla citata
norma, postula che l’occupazione, quale presupposto del tributo, sia
posta in essere direttamente dal soggetto esente (cfr., più in generale,
Cass. sez. 5, 6 agosto 2009, n. 18041), nel caso di specie non risultando
quindi pertinenti i richiami di parte ricorrente alla giurisprudenza che
riconduce allo Stato l’occupazione quale ente appaltante delle opere di
realizzazione autostradale.
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(nella specie, un tratto di rete autostradale inclusiva di una viadotto

3.3.1. Non può, peraltro, condividersi la configurazione della Società
Autostrade unicamente come longa manus dell’ente concedente, nel caso
di specie l’Anas, inteso dalla ricorrente come ente riconducibile allo
Stato soprattutto in relazione alla sua natura giuridica di
Amministrazione autonoma al tempo dell’affidamento delle opere in

specificamente evidenziato nelle succitate pronunce del 2017 di questa
Corte riguardo al fatto che la Società Autostrade, titolare di
concessione per la progettazione e realizzazione dell’opera pubblica, ne
ricava dalla gestione il diritto di sfruttare economicamente tutti i lavori
realizzati per la durata prevista dalla concessione.
Le finalità pubblicistiche pur evidenziate in memoria, cui certamente è
finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur
imprimono alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione
dei ricavi al perseguimento delle finalità proprie della realizzazione del
tracciato autostradale, non annullano il perseguimento del profitto
tipico dell’attività d’impresa svolta da società per azioni, quale
indubbiamente è la Società Autostrade; ciò che rende irrilevante la
natura demaniale dell’autostrada ed il ritorno della stessa allo Stato al
tempo della concessione (in ciò dovendo correggersi in diritto, in
relazione al secondo motivo di ricorso, la motivazione della decisione
impugnata).
3.3.2. Non può, al riguardo, in particolare, convenirsi con l’assolutezza
dell’affermazione di parte ricorrente secondo cui nella fattispecie in
esame sarebbe imputabile a monte allo Stato la volontà di
occupazione, per mezzo dell’attraversamento da parte del viadotto
autostradale, del soprassuolo comunale in forza della legge 24 luglio
1961, n. 729, recante “Piano di nuove costruzioni stradali ed
autostradali”.
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concessione, non potendo invero non condividersi quanto

Ciò è senz’altro vero nelle sue premesse, ma la portata degli effetti va
commisurata alla volontà, altrettanto statale, nella predisposizione con
la successiva normativa di finanza derivata per gli enti locali di cui al d.
lgs. n. 507/1993, per quanto qui interessa nella parte in cui regola
l’istituzione della TOSAP ed il relativo regime di esenzione, con

totalmente pretermesso nel ricorso e nella memoria di parte ricorrente.
3.3.3. Deve, infatti, ritenersi che a fronte del chiaro disposto dell’art.
38, comma 2, del d.lgs. n. 507/1993, secondo cui, per quanto qui
rileva, «Sono, parimenti, soggette alla tassa di occupazione di spazi
soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1», cioè le occupazioni di
qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi,
nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al
patrimonio indisponibile dei comuni e delle province», debba essere
assoggettata a TOSAP l’occupazione del soprassuolo comunale
realizzata per mezzo del viadotto autostradale, che ne preclude talune
specifiche possibilità di utilizzazione (oltre a quelle indicate nelle citate
decisioni del 2017, si pensi, nell’ambito di un Comune quali Silvi ad
alta vocazione turistica, l’inibizione dei relativi spazi a possibili aree di
verde attrezzato).
3.3.4. Infine, l’assunto della ricorrente secondo cui configurare la
sussistenza del presupposto impositivo in ragione di un’occupazione di
fatto del soprassuolo a fronte della regolare esistenza di concessione
per la gestione e lo sfruttamento dell’impianto autostradale si porrebbe
come vera e propria contraddizione in termini, dovendo
sostanzialmente intendersi la seconda (occupazione di fatto) come
residuale, cioè in assenza di regolare titolo concessionario, trova
adeguata confutazione nell’ulteriore giurisprudenza di questa Corte in
tema di TOSAP, venuta da ultimo a consolidarsi, che ha avuto modo
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norme, come si è detto, di stretta interpretazione, profilo, quest’ultimo,

di analizzare la simmetrica fattispecie di impianti e condutture del
servizio idrico e della distribuzione del gas posti nel sottosuolo
comunale (cfr., ex multis, Cass. sez. 5, 12 maggio 2017, n. 11882; Cass.
sez. 6-5, ord. 8 settembre 2017, n. 21018; Cass. sez. 6-5, ord. 19
settembre 2017, n. 21907; Cass. sez. 6-5, ord. nn. 21907 e 21908 del 26

Il ricorso va pertanto rigettato.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nel rapporto tra le
parti costituite e si liquidano come da dispositivo.
Nulla va statuito, quanto alle spese, nel rapporto processuale tra la
ricorrente Società Autostrade ed il Comune di Silvi, rimasto intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della
controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
Euro 2900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del
15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di
legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 marzo 2018
Il P s ente”

settembre 2017).

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