Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19694 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARCHES BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17764-2017 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPOROSSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO DELLA COSTANZA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE

104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONELLA STORONI, NICOLA

VINCENZO SELVA VERZICA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.C., R.F., PE.CL., B.B.,

A.S., F.S., COMUNE DI PESARO, CONDOMINIO VIA ACHILLI

21/23, AXA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PESARO, depositata il

29/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie della controricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con domanda di accertamento tecnico preventivo, proposta ai sensi dell’art. 696 c.p.c., e in subordine art. 696 bis c.p.c., I.F., R.F. e Pe.Cl. chiedevano al Presidente del Tribunale di Pesaro l’accertamento di vizi e difetti costruttivi e progettuali, nonchè di difformità tra l’eseguito e il progettato e le previsioni di cui alla L. n. 1086 del 1971, della convenzione urbanistica del 27/3/1971, e della L. n. 457 del 1978, quanto alle unità immobiliari ed alle parti comuni del condominio di via Achilli nn. 21/23 in Pesaro.

Il ricorso veniva notificato al condominio, al Comune di Pesaro, a S.A.M., B.B., F.S. e ad A.S., il quale chiedeva lo spostamento dell’udienza per chiamare in causa la propria assicurazione, Axa Ass.ni s.p.a.

A seguito di costituzione di tutte le parti, il Presidente del Tribunale nominava P.C. quale consulente tecnico d’ufficio; questi espletava la CTU, e successivamente al deposito della relazione peritale, chiedeva al Presidente la liquidazione del compenso, il quale provvedeva con decreto.

La I., non ritenendo corretta la liquidazione operata, adiva il Tribunale di Pesaro con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, per ottenere, in via preliminare la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto, e nel merito l’annullamento, la revoca o la modifica di tale provvedimento di liquidazione; eccepiva l’inutilizzabilità della CTU ai fini della determinazione del compenso del consulente, e di conseguenza contestava il diritto del perito all’onorario e al rimborso. In subordine, chiedeva di limitare l’onorario al minimo previsto dal D.M. 30 maggio 2002, art. 11, attraverso la parametrazione del compenso al valore della controversia, pari ad Euro 33.684,00, con spese limitate a quelle autorizzate e giustificate.

Ritualmente costituitosi per contestare le pretese attoree, P.C. affermava di esser stato investito di ben quattordici quesiti, ai quali aveva risposto in maniera puntuale, prima inviando alle parti una bozza della relazione, e poi, a seguito delle indicazioni dei CTP, depositando relazione finale con cui, riprese le considerazioni e le conclusioni a cui era pervenuto con la prima bozza, rispondeva anche alle osservazioni di parte.

Con ordinanza del 29/5/2017 il Tribunale di Pesaro rigettava il ricorso sulla base del fatto che all’interno di un giudizio di opposizione avverso decreto di liquidazione, al giudice restava preclusa ogni valutazione circa l’effettiva utilità della CTU, che invece spetta al giudice della causa di merito, mentre in tale sede era investito solo dell’accertamento della rispondenza del lavoro svolto dal perito ai quesiti proposti, e della valutazione della difficoltà dell’indagine e del pregio della prestazione, ma sempre ai soli fini della liquidazione.

Avverso detta ordinanza propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, Cost., I.F. sulla base di un motivo di ricorso con cui deduce la “nullità degli atti e del procedimento per violazione dell’art. 102 c.p.c. e art. 111 Cost. (giusto processo) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 111/7 Cost; violazione ovvero falsa applicazione di legge processuale (art. 102 c.p.c. e art. 111 Cost. (giusto processo) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 111/7 Cost.”

S.A.M. resiste con controricorso.

Sostiene parte ricorrente che il ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., per l’accertamento tecnico preventivo fu promosso non solo da lei, ma anche da R.F. e Pe.Cl.. Dal momento che l’ordinanza impugnata, emessa a conclusione del giudizio di opposizione a liquidazione del compenso del CTU, è stata resa unicamente tra parte ricorrente e P.C., essa sarebbe affetta da nullità per violazione del contraddittorio, mai integrato all’interno di tutto il procedimento di opposizione, e la cui necessarietà emerge in maniera ancora più palese se si considera che il decreto di liquidazione del compenso poneva il pagamento a carico non solo della ricorrente ma anche di R.F. e Pe.Cl., nonchè del condominio di via Achilli nn. 21/23.

Il ricorso dev’essere accolto.

Conformemente all’indirizzo consolidato di questa Corte, va ribadito che nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, ragion per cui in caso di omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti deve dichiararsi la nullità del procedimento e della decisione, la quale dev’essere cassata con rinvio per consentire il riesame, previa integrazione del contraddittorio, dell’opposizione da parte del giudice a quo (Cass. 23192/2012; Cass. 17146/2015). Correttamente rileva parte ricorrente che essa non fu l’unica a partecipare al processo in cui fu disposta la consulenza tecnica, ma la richiesta di accertamento tecnico preventivo pervenne anche da R.F. e Pe.Cl., nonchè dal condominio, che ha in un secondo momento aderito all’istanza, soggetti che in sede di opposizione non parteciparono al contraddittorio, pur rivestendo la qualifica di litisconsorti necessari.

Ne consegue che l’omessa partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari implica la nullità del procedimento e del decreto emesso all’esito dello stesso, trattandosi di nullità che ben può essere dedotta anche dalla parte a cura della quale è stato introdotto il procedimento ma che non abbia provveduto a correttamente integrare il contraddittorio, non potendo trovare applicazione la diversa regola invocata nelle memoria della controricorrente, secondo cui la nullità non può essere invocata dalla parte che vi abbia dato causa.

La riscontrata nullità impone, decidendo sul ricorso, di cassare l’ordinanza impugnata e di rinviare la causa al Tribunale di Pesaro perchè, in persona di diverso magistrato, provveda in camera di consiglio sul giudizio di opposizione previa integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti ricorrenti nella procedura di accertamento tecnico preventivo, occorrendo a tal fine avere riguardo al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui in tema di accertamento tecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese va posto a carico solo della parte ricorrente che è tenuta ad anticiparle, dovendosi reputare abnorme il provvedimento che le ponga a carico anche delle altre parti (cfr. Cass. n. 21756/2015; conf. Cass. n. 14268/2017, che ribadisce che le spese dell’accertamento tecnico preventivo “ante causam” vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l’accertamento stesso venga acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto).

Ed, infatti, una volta escluso che le spese in oggetto possano essere poste a carico delle parti diverse dal quelle richiedenti l’accertamento, resta escluso che sussista l’esigenza del litisconsorzio nei confronti delle altre parti del procedimento di ATP.

Il giudice del rinvio, che si designa nel Tribunale di Pesaro in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Pesaro, in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA