Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19694 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. lav., 03/10/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 03/10/2016), n.19694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9645-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO e EMANUELE

DE ROSE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. G. PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE

GERBINO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1150/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 23/01/2015, R.G. N. 1141/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO;

udito l’Avvocato ANSELMO CARLEVARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 23.1.2015, la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello proposto dall’INPS nei confronti della pronuncia di prime cure che aveva accolto l’opposizione proposta da G.R. avverso taluni avvisi di addebito con cui le era stato intimato il pagamento di somme per contributi dovuti alla gestione commercianti. La Corte, in particolare, riteneva che non fosse maturato il presupposto per l’iscrizione dell’appellata nella gestione commercianti, dal momento che, pur avendo l’appellata rivestito il ruolo di socia accomandataria della Immobil Rada s.a.s., non era stato provato che ella svolgesse attività commerciale in modo abituale e prevalente, tanto non potendo desumersi nè dalla sottoscrizione dei contratti di compravendita relativi agli immobili di proprietà sociale nè dalla circostanza che, in sede di dichiarazione dei redditi, ella avesse indicato quale reddito prevalente quello riveniente da attività di impresa.

Avverso tale pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo di censura, illustrato con memoria. Resiste G.R. con controricorso.

Diritto

Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 613 del 1966, art. 1, L. n. 1397 del 1960, artt. 1 e 2 (il primo dei quali nel testo modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e ss.), artt. 2313, 2318 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione dell’odierna intimata nella gestione commercianti sul rilievo che, avendo la società di cui ella era socia accomandataria un oggetto costituito dalla locazione di immobili, doveva escludersene la natura di impresa commerciale.

Il motivo è inammissibile.

Come già ricordato in fatto, la Corte territoriale, richiamata puntualmente la normativa disciplinante l’obbligo dell’iscrizione alla gestione commercianti (e segnatamente la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha riformulato la L. n. 160 del 1975, art. 29, comma 1), ha ritenuto che non fosse riscontrabile in specie il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, essendosi accertato che l’odierna intimata aveva svolto prevalentemente l’attività di casalinga e non potendo desumersi altrimenti nè dalle sottoscrizioni da lei apposte in occasione di un limitato numero di compravendite nè dalla circostanza che, in sede di dichiarazione dei redditi, ella avesse indicato quale reddito prevalente quello riveniente da attività di impresa; soltanto ad colorandum la Corte ha poi aggiunto che, conoscendo l’ordinamento il fenomeno della società senza impresa (come ad es. nel caso di una società che si limiti al mero godimento di beni di cui è titolare), non poteva attribuirsi significato decisivo alla circostanza che l’intimata avesse dichiarato ai fini fiscali redditi d’impresa, non essendo compito della disciplina fiscale individuare i presupposti per l’iscrizione obbligatoria nella gestione commercianti.

Trattasi, come si vede, di percorso argomentativo affatto diverso da quello ritenuto dall’INPS nel motivo di censura. E appuntandosi quest’ultimo su questioni estranee alla ratio decidendi della sentenza gravata, non può che darsi continuità al principio secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo quest’ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 (v. in tal senso Cass. n. 17125 del 2007).

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.600,00, di cui Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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