Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19693 del 28/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19693 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 29582-2011 proposto da:
FITIST SECURITY SRL 00341720431 in persona del vicepresidente
del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA GIUNONE REGINA 1, presso lo studio dell’avvocato
CARLE VARO ANSELMO, rappresentata e difesa dagli avvocati
FRANCIA STEFANO, PAOLI GIAMPIERO, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente contro
REGIONE MARCHE 80008630420 in persona del Presidente protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO
MORICHINI 41, presso lo studio dell’avvocato ROMANO
MICHELE, rappresentata e difesa dall’avvocato COSTANZI

Data pubblicazione: 28/08/2013

PAOLO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA GIUNONE REGINA 1, presso lo studio dell’avvocato
CARLEVARO ANSELMO, rappresentata e difesa dagli avvocati
FRANCIA STEFANO, PAOLI GIAMPIERO, giusta procura in calce
al ricorso principale;
– controricorrente alla ricorrente incidentale nonché contro
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE – ZONA
TERRITORIALE – n. 7 DI ANCONA (subentrata all’Azienda
Sanitaria ULS 7 di Ancona);
FINASSISTANCE SPA;
– intimate avverso la sentenza n. 672/2010 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA del 24.3.2010, depositata il 18/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato
Michele Romano (per delega avv. Paolo Costanzi) che si riporta agli
scritti.
È presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che si riporta alla relazione scritta.
Svolgimento del processo
Ric. 2011 n. 29582 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-2-

FITIST SECURITY SRL 00341720431 in persona del vicepresidente

I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 5.12.12, regolarmente comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso
avverso la sentenza della corte di appello di Ancona n. 672 del

«1. — La Fitist Security srl srl ricorre, affidandosi ad un motivo, per la
cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in riforma
della sentenza di primo grado, pur essendo stata affermata la
legittimazione passiva della Regione Marche, è stata comunque
rigettata nel merito la domanda, proposta dalla dante causa Sicurezza
Marchigiana srl nei confronti della soppressa U.S.L. n. 12, poi A.U.S.L.
(o A.S.U.R.) n. 7, con la chiamata in causa della detta Regione e della
cessionaria del credito vantato da detta attrice, Finassistance spa. La
Regione Marche resiste con controricorso, dispiegando a sua volta
ricorso incidentale su di un motivo ed altro subordinato, ai quali
resiste, con ulteriore controricorso, la ricorrente principale. L’ASUR n.
7 Marche e la Finassistance spa non svolgono attività difensiva in
questa sede.
2. — Il ricorso principale e quello incidentale possono essere trattati in
camera di consiglio — ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., essendo oltretutto soggetti alla disciplina dell’art. 360-bis cod.
proc. civ. — per essere ivi il primo dichiarato inammissibile ed il
secondo rigettato, per quanto appresso indicato.
3. — La ricorrente principale si duole della violazione e falsa
applicazione degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E,
sostenendo l’inefficacia della revoca dell’accettazione, in un primo
tempo liberamente espressa dalla USL, dell’aumento della misura dei
compensi dei servizi di vigilanza, avendo l’accettazione stessa dato
luogo ad un definitivo vincolo contrattuale.
Ric. 2011 n. 29582 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-3-

18.10.10:

4. — Dal canto suo, la ricorrente incidentale si duole della sua ritenuta
legittimazione passiva, ritenendo esclusiva legittimata la Gestione
Liquidatoria della soppressa USL; ma, con ricorso condizionato,
ripropone le contestazioni nel merito della pretesa avversaria. Ed

argomenta, dapprima, per l’infondatezza della tesi dell’esclusione della
passiva legittimazione della Regione e, poi, per l’inammissibilità della
riproposizione di tesi e difese implicitamente rigettate nella sentenza
gravata, anche per vizio di autosufficienza.
5. — Il ricorso principale non è in linea con i rigorosi requisiti imposti
dal n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ.: infatti, la ricorrente si duole del
ruolo riconosciuto dalla corte territoriale ad un atto unilaterale di
revoca dell’accettazione, ma omette di trascrivere in ricorso — e di
indicare idoneamente le relative sedi processuali di produzione — il
contenuto di questo e degli atti contrattuali cui essa vorrebbe attribuire
il definitivo effetto del perfezionamento della stipula di un valido patto
negoziale in ordine all’aumento (o comunque alla finale entità) del
corrispettivo del servizio di vigilanza; eppure, il ricorrente che, in sede
di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un
documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di
indicare specificamente il contenuto del documento trascurato od
erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla sua
trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo
della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che la
Suprema Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle
deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito
sopperire con indagini integrative (con principio affermato ai sensi
dell’art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ.: Cass., ord. 30 luglio 2010, n.
17915).
Ric. 2011 n. 29582 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-4-

avverso tali ricorsi, con ulteriore controricorso la ricorrente principale

6. — Quanto al ricorso incidentale non subordinato, la tesi
dell’esclusione della responsabilità della Regione per i debiti delle
soppresse USL deve ritenersi ormai infondata: la legittimazione
sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori

Regioni, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata
della normativa regionale esclude l’ammissibilità di una attribuzione
esclusiva della legittimazione processuale in capo alle gestioni
liquidatorie; tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a
criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle
passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione
economica degli enti successori (Cass. Sez. Un., 20 giugno 2012, n.
10135, ove ampi ed esaustivi riferimenti). Il ricorso incidentale
condizionato, invece, resta assorbito dall’inammissibilità di quello
principale».

Motivi della decisione
II. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la ricorrente
principale ha depositato memoria, mentre la ricorrente incidentale è
comparsa in camera di consiglio per essere ascoltata.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti
sviluppati nella memoria depositata dalla ricorrente principale.
La giurisprudenza richiamata in relazione, benché formalmente riferita
alle censure di vizio motivazionale, deve applicarsi anche alla specie.
Deve premettersi che, a stretto rigore, il vizio di violazione di legge
consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del
provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una
Ric. 2011 n. 29582 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-5-

conseguenti alla soppressione delle USL spetta, in via concorrente, alle

norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema
interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare l’uniforme
interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione);
viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie

interpretazione della norma di legge ed impinge nella tipica valutazione
del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità,
sotto l’aspetto del vizio di motivazione; e lo scrimine tra l’una e l’altra
ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea
ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea
applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria
ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente,
nel senso che solo questa ultima censura e non anche la prima è
mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa
(giurisprudenza fermissima; tra le molte, v.: Cass. 20 aprile 2011, n.
9117; Cass. 12 aprile 2011, n. 8410; Cass. 31 marzo 2011, n. 7459;
Cass. 28 settembre 2011, n. 19789).
Ora, ove, come nella specie, l’oggetto della censura involga — al di là
dell’appropriatezza o meno del richiamo al n. 3 o al n. 5 dell’art. 360
cod. proc. civ. — la correttezza dell’applicazione concreta di una norma
di legge ad una fattispecie in relazione al contenuto di documenti, quali
quelli posti dalla controparte dell’odierna ricorrente principale a base
della unilateralmente disposta modificazione del contratto originario,
risulta comunque indispensabile, per il principio di cui al n. 6 dell’art.
366 cod. proc. civ., che di essi sia data integrale trascrizione nel ricorso
per cassazione.
Solo in tal modo, infatti, sarebbe possibile per questa Corte di
legittimità — che non ha né il modo, né il potere, anche per la natura
del vizio denunziato, di accedere direttamente agli atti di causa
Ric. 2011 n. 29582 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-6-

concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna all’esatta

valutare se la sussunzione della fattispecie concreta entro quella astratta
sia stata corretta, anche solo sotto il profilo della falsa applicazione (e
non, piuttosto, di un’erronea ricostruzione della fattispecie concreta)
della norma invocata dalla ricorrente principale.

ricorso principale, operata nella relazione, con estensione dei richiami
giurisprudenziali alla fattispecie.
Nessuna critica viene ritualmente mossa, invece, alle argomentazioni
ed alle conclusioni di quest’ultima in ordine al ricorso incidentale non
subordinato: le quali possono quindi de piano confermarsi ed essere
fatte proprie dal Collegio, che pienamente le condivide.
IV. Pertanto, ai sensi degli arti. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso
principale va dichiarato inammissibile ed il primo motivo di quello
incidentale va rigettato, restando assorbito il secondo motivo di
quest’ultimo; e le spese del giudizio di legittimità, attesa la reciproca
soccombenza (per la ricorrente incidentale, quanto al primo motivo),
vanno compensate.

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il primo
motivo di quello incidentale, assorbito il secondo di questo; compensa
tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 3 luglio 2013.

Il Presidente

In tal senso va confermata la negativa valutazione di ammissibilità del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA