Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19693 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/09/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25529/2007 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA Francesco, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TIBERTI Claudio, giusta

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2006 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 13/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TIBERTI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 12.10.2007 è stato notificato all’Agenzia delle Entrate un ricorso di S.L. per la cassazione della sentenza della CTR di Napoli descritta in epigrafe (depositata il 13.7.2006), che ha respinto l’appello proposto dal medesimo S. contro la sentenza della CTP di Padova n. 116/08/2005 che aveva respinto il ricorso del S. contro avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l’anno 1991 (notificato in data 20.11.1997).

La parte intimata non ha dispiegato attività difensiva.

Il ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 23.6.2011, in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il predetto avviso di accertamento l’Agenzia aveva determinato un debito di imposta ai fini IRPEF ed irrogato una sanzione per incompleta dichiarazione ed il contribuente ne aveva fatto impugnazione (prima con ricorso in data 18.12.2003 e poi con ricorso in data 11.3.2004) dolendosi per vizio della notificazione (effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.) e per insussistenza del reddito accertato. Nel corso del procedimento il S. aveva proposto domanda di chiusura della lite fiscale pendente, ai sensi della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 49, domanda respinta dall’Ufficio per il motivo che la domanda medesima era stata presentata su accertamento resosi definitivo per mancata impugnazione ed atteso che erano già state emesse le cartelle di pagamento non impugnate dal contribuente.

Impugnato dal S. detto diniego, la CTP di Padova (dopo avere riunito i ricorsi contro l’avviso di accertamento ed il diniego di definizione) dichiarava l’inammissibilità della richiesta di definizione perchè l’accertamento era stato tardivamente impugnato e perchè era già in corso in quel frangente l’espropriazione forzata dei beni del contribuente.

L’appello proposto dal S. avanti alla CTR del Veneto è stato da quest’ultima, disatteso.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che appariva evidente la natura pretestuosa dell’eccezione di nullità della notifica dell’avviso di accertamento formulata dal S. (alla luce del fatto che quest’ultimo aveva inoltrato in data 24.4.2003 un’istanza di autotutela volta ad ottenere l’annullamento parziale dell’avviso di accertamento, dalla quale risultava che egli fosse a conoscenza sia del contenuto dell’avviso di accertamento sia della pendenza della procedura esecutiva a suo carico), sicchè appariva carente il requisito essenziale richiesto dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, per poter fruire della chiusura delle liti pendenti, atteso che l’avviso di accertamento si era reso definitivo per mancata impugnazione in data 20.1.1998, con conseguente emissione della cartella di pagamento e ulteriore conseguente inizio della procedura esecutiva.

D’altronde, neppure si sarebbe potuta invocare la disposizione della L. n. 350 del 2004, art. 2, comma 40, atteso che l’impugnazione era intervenuta a rapporto concluso.

4. Il ricorso per cassazione Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione (assistito da idoneo quesito di diritto) e – previa indicazione del valore della lite in somma pari ad Euro 243.838,72 – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il motivo d’impugnazione.

Il motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica:

“Violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, e L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 49, nonchè dei principi generali in tema di definizione agevolata delle liti pendenti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La parte ricorrente si duole – in definitiva – della violazione della regola concernente la “pendenza della lite”, che il giudice del merito avrebbe erroneamente interpretato ed applicato, dando rilievo alla “pendenza di una lite sul rapporto sostanziale”, nel mentre il menzionato art. 16 (richiamato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, proprio a proposito della estensione cronologica della facoltà di proporre istanza di chiusura della lite pendente, fino alla data di entrata in vigore di detto art. 2), richiederebbe soltanto l’esistenza di un rapporto processuale pendente (alla data del 1.1.2004, nella specie di causa), ai quali fini sarebbe sufficiente che sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio.

L’eventuale accertamento di inammissibilità dell’instaurazione della lite, secondo la parte ricorrente, non avrebbe perciò carattere di impedimento alla definizione della controversia, nel mentre per la definitività dell’accertamento occorrerebbe che sia esaurita la lite stessa.

Il motivo di impugnazione è infondato e non può essere condiviso.

Infatti, come si è chiarito nella parte narrativa della presente decisione, il giudice del merito ha posto decisamente in evidenza la natura pretestuosa del ricorso introduttivo del giudizio di impugnazione del provvedimento di accertamento e della sottesa eccezione di nullità della notifica di quest’ultimo (alla luce del contenuto della pregressa istanza di autotutela proposta dal contribuente medesimo) e ne ha desunto l’evidenza della già intervenuta definitività del provvedimento impositivo, la acclarata esecutività del quale aveva già dato luogo alla procedura di espropriazione forzata.

Ciò posto, basterà evidenziare che è principio già affermato da questa Corte che in tema di condono fiscale l’impugnazione tardiva a fini meramente strumentali (e cioè per creare artificiosamente un contenzioso che permetta il pagamento di una minore imposta rispetto a quanto accertato, grazie a provvedimenti premiali di cui si abbia anticipato sentore), non può sortire l’effetto voluto. Infatti il pagamento di una somma inferiore si può consentire solo quando, abbia per contropartita l’eliminazione di un contenzioso, non quando tale contenzioso non sussista più per essere l’atto impositivo divenuto definitivo, in assenza di tempestiva impugnazione (per tutte, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15158 del 30/06/2006).

Ed invero (benchè la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 49, preveda:

“le disposizioni della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo art. 16, alla data di entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”), è ovvia considerazione che una lite può considerarsi “pendente” (anche ove si possa prospettare inammissibile il ricorso introduttivo di quella) allorchè essa possa considerarsi “reale”, e sia, cioè, provvista di un margine di incertezza, tanto che permanga l’interesse, non solo del contribuente ma anche dell’amministrazione, a definirla.

Si deve invece escludere ogni interpretazione di tale norma che consenta di rimettere in discussione, oltre ogni limite temporale, atti impositivi ormai da tempo divenuti definitivi e perciò non più “litigiosi”, neppure potenzialmente, posto che, diversamente opinando, la normativa in materia di condono, lungi dal deflazionare il contenzioso, indurrebbe invece un contenzioso artificioso e strumentale.

Nella specie di causa – per le condivisibili considerazioni già fatte dal giudice del merito – sono mancate di certo le condizioni perchè la lite potesse considerarsi pendente, essendosi ormai maturato il convincimento della definitività del provvedimento impositivo anche da parte dello stesso contribuente, siccome emerge dal contenuto della istanza di autotutela a cui fa riferimento la sentenza qui impugnata.

D’altronde, il principio (valorizzato dalla parte ricorrente e non controverso) che l’inammissibilità del ricorso con cui si impugna un provvedimento (acclarata con pronuncia del giudice adito) non costituisce ragione di impedimento della definizione agevolata della lite (che si deve considerare comunque “pendente”) non ha nella presente controversia rilevanza alcuna, giacchè la definitività del provvedimento di cui qui si tratta non dipende già dall’eventuale provvedimento giudiziario impetrato (che potrebbe viceversa concludere per l’inammissibilità del ricorso introduttivo del processo) bensì invece risulta da indici extrapro sintomatici di detta già maturata definitività, quali sono già stati in precedenza menzionati nella parte narrativa della presente decisione, definitività di cui perciò non vi è bisogno alcuno di acclarare l’evidenza nella sede processuale.

Non resta che concludere che l’impugnazione della sentenza di secondo grado non può essere accolta e che il ricorso deve essere rigettato perchè infondato.

Le spese di lite vanno regolate in ragione della soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Agenzia le spese di lite, liquidate in Euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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