Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19693 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15008-2018 proposto da:

B.M., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato CARLO RIENZI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GINO GIULIANO;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (OMISSIS), in persona del

Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 54/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato Che: A.I. e altri convenivano, per quanto qui ancora rileva, la Presidenza del consiglio dei ministri, esponendo di aver frequentato corsi di specializzazione medica, in anni accademici tra il 1983 e il 1991, chiedendo la condanna dello Stato italiano al pagamento di una somma equivalente alla giusta retribuzione non percepita per il periodo di frequenza delle scuole, quale infine prevista dal D.Lgs. n. 8 agosto 1991, n. 257, in tardiva e incompleta attuazione delle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, 93/16;

il tribunale accoglieva la domanda con pronuncia riformata sul “quantum” dalla corte di appello, secondo cui la spettanza andava parametrata alle più contenute previsioni di cui alla L. 19 ottobre 1999 n. 370;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione gli originari attori in epigrafe, articolando due motivi e depositando memoria;

ha depositato atto di costituzione la Presidenza del consiglio dei ministri.

Rilevato che: con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, artt. 6 e della L. n. 370 del 1999, art. 11, nonchè degli artt. 13 e 16 della direttiva Eurounitaria n. 82/76, artt. 5 e 189 del trattato istitutivo della Comunità Europea, art. 10 del trattato di Roma, art. 117 Cost., comma 1, nonchè della giurisprudenza Eurounitaria in materia di recepimento dell'”acquis communautaire”, poichè il compiuto adeguamento alla normativa unionale avvenuto nel 1991 avrebbe dovuto essere applicato retroattivamente ai deducenti in adesione ai vincoli sovranazionali;

con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, , poichè la corte territoriale non avrebbe motivato sul punto di cui alla prima censura omettendo di prendere specifica posizione a fronte delle argomentazioni addotte al riguardo dai deducenti;

Rilevato che il ricorso è improcedibile ex art. 369 c.p.c.;

infatti, manca la copia notificata della sentenza, necessaria alla verifica della tempestività del ricorso;

nonostante nell’indice del ricorso si indichi la produzione di “copia della sentenza impugnata, notificata dall’Avvocatura Generale dello Stato”, la copia della relata non risulta materialmente agli atti oltre a non risultare neppure riportata nell’indice vistato dal Cancelliere;

non essendovi rituale controricorso e, come appena detto, non essendovi materialmente agli atti la relata in parola, non può operare alcun mancato disconoscimento da parte dell’amministrazione intimata;

i motivi sarebbero stati comunque inammissibili, anche ex art. 360 bis c.p.c., n. 1;

questa Corte ha chiarito, in argomento, che “quanto al criterio di liquidazione del danno…premesso che la C.G.U.E., tanto nella sentenza del 25/2/1999 quanto nella (in gran parte reiterativa) recente sentenza del 24/1/2018, non ha incluso tra i principi interpretativi vincolanti alcun riferimento all’una o all’altra delle due fonti normative interne sopra richiamate, avendo piuttosto rimesso al giudice nazionale la determinazione della misura dell’indennizzo, è sufficiente qui fare rinvio alla giurisprudenza consolidata delle sezioni semplici ed alle ampie motivazioni che la sostengono (cfr. tra molte: Sez.3 n. 3972 del 12; n. 1917 del 12; n. 17682 del 11), convergenti nell’individuare nella “aestimatio” del danno effettuata, sia pure limitatamente a coloro che avevano adito vittoriosamente il giudice amministrativo, dallo Stato italiano con la L. n. 370 del 1999, art. 11, il riferimento normativo più prossimo alla fattispecie in esame. Alla quale non può applicarsi il disposto del D.Lgs. n. 257 del 1991, di trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive in questione, destinato a regolare le situazioni future (a partire dall’anno accademico 1991/1992), peraltro prevedendo condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative di quelle al cui rispetto erano stati tenuti…(coloro) che avevano frequentato le scuole nel periodo precedente” (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649, che così riprendono Cass., 10/07/2013, n. 17068, specialmente pag. 11, punto 6.2., e precisano Cass., 31/05/2018, n. 13759);

in ricorso non viene riportato neppure quando sia stato dedotto il tempo d’iscrizione a corsi di specializzazione, fermo restando che si indicano, alle pagg. 23-27 del gravame, solo iscrizioni precedenti all’anno accademico 1991/1992;

quanto alle spese del procedimento camerale dinanzi alla Corte di ‘ cassazione, la mera costituzione dell’Avvocatura dello Stato, come nel caso con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore dell’amministrazione vittoriosa, qualora non sia seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria, non assumendo rilevanza la circostanza che, a seguito della modifica dell’art. 380-bis c.p.c., operata dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1, comma 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, sia stata preclusa la possibilità dell’audizione della parte in adunanza camerale (Cass., 07/07/2017, n. 16921).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

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