Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19693 del 21/09/2020

Cassazione civile sez. II, 21/09/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 21/09/2020), n.19693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19794/2019 proposto da:

W.J.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEOFILO

FOLENGO 49, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA FACILLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. cron. 1982/2019 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso, con la cassazione del decreto impugnato

e, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. W.J.O., nato in (OMISSIS), ricorre sulla base di cinque motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Ancona n. 1982/2019, del 12 febbraio 2019, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona.

1.1. Il Tribunale ha rilevato la tardività del ricorso, depositato il 10 agosto 2018 a fronte dell’avvenuta notifica del provvedimento della Commissione territoriale in data 10 aprile 2018.

2. Il ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Nessuno dei motivi del ricorso censura la ratio decidendi del decreto del Tribunale di Ancona, che risiede nel rilievo della tardività dell’impugnazione proposta dal sig. W.J.O., previo rigetto dell’istanza di rimessione in termini.

1.2. Il ricorso si concentra, infatti, sulle ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale, in ordine alle quali non è possibile alcun sindacato per effetto della non controvertibilità del profilo preliminare dell’ammissibilità (ex plurimis, Cass. 18/04/2017, n. 9752; Cass. 14/02/2012, n. 2108).

1.3. Analogamente non assume rilievo la questione posta dal PG nelle conclusioni scritte, depositate il 20 novembre 2019, della nullità del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale per mancata fissazione dell’udienza.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva del Ministero intimato. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020

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