Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19693 del 03/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 03/10/2016), n.19693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18753/2012 posto da:

R.A., C.F. (Ndr: testo originale non comprensibile)

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTASIO 67, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO GIORDANO ORSINI, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI (OMISSIS), C.f. (OMISSIS), in persona del

Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO presso i cui uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI

PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la n. 2225/2011 della CORTE D’APPELLO di DOMA, depositata il

04/0R/2011 R.G.N. 9218/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/16 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’avv. ORSINI PAOLO GIORDANO;

udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza in data 4.8.2011, ha confermato la sentenza di primo grado, la quale aveva respinto il ricorso proposto da R.A. nei confronti dell’Università degli Studi di (OMISSIS) volto all’accertamento della illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni ed alla restituzione della somma di Euro 523,78.

2. La Corte ha ritenuto che:

3. era risultata provata la condotta addebitata, compendiatasi nella reazione ingiustificata, violenta, ed oltraggiosa nei confronti della collega di lavoro che era stata incaricata dalla dirigente di consegnarle due note di servizio aventi ad oggetto l’invito al rispetto dell’orario di servizio.

4. la sanzione adottata era proporzionata alla condotta addebitata avuto riguardo al suo carattere ingiurioso e sprezzante.

5. la mancata consegna di uno dei verbali relativi alle audizioni testimoniali era irrilevante non essendo stata specificata la decisività dei verbali a fini difensivi.

6. il termine di cui all’art. 41, comma 2 del CCNL Univerità era stato rispettato in quanto la segnalazione del Dirigente in data (OMISSIS) era pervenuta all’Ufficio per i procedimenti disciplinari in data (OMISSIS) e la contestazione era stata effettuata con nota in data (OMISSIS).

7. aveva carattere perentorio soltanto il termine previsto per la conclusione del procedimento disciplinare e non anche quello per la contestazione dell’addebito.

8. Avverso detta sentenza la R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a 5 motivi, al quale ha resistito con controricorso l’Università.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

9. I motivi di ricorso.

10. Tutti i motivi di ricorso imputano alla sentenza vizi motivazionali ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

11. In particolare, la ricorrente si duole della mancata ammissione della prova testimoniale (primo motivo); della carenza di motivazione in merito alla dedotta violazione del principio di difesa per mancata ammissione alla audizione testimoniale dei soggetti che avevano testimoniato nel corso dell’istruttoria effettuata dall’Amministrazione (il secondo); della carenza di motivazione in merito al comportamento tenuto dalla collega di lavoro S. che aveva rimosso il cartellino delle presenze (il terzo); della carenza di motivazione in ordine alla violazione dell’art. 41, comma 2 del CCNL di comparto ed all’affermata natura non perentoria del termine previsto per la contestazione disciplinare (il quarto); della carenza di motivazione in punto di proporzionalità tra mancanza e sanzione (il quinto).

12. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili perchè la ricorrente non ha ottemperato al duplice onere previsto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, (previsto a pena di inammissibilità del ricorso) e dall’art. 369 c.p.c., n. 4 (previsto a pena di improcedibilità del ricorso), norme che mirano a porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato, senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. SSUU 5698/2012, 22726/2011; Cass. 9888/2016, 15229/2015, 988/2015, 19157/2012, 15477/2012, 2281/2010).

13. Manca, infatti, nel ricorso la riproduzione del contenuto, sia pure nei passi salienti e rilevanti, del ricorso in appello e degli atti processuali dai quali desumere che le questioni relative alla necessità di escussione dei testi sia stata sottoposta, ed in quali termini, alla Corte territoriale.

14. Il terzo motivo è infondato, nella parte in cui imputa alla sentenza omessa valutazione del comportamento tenuto dalla collega S..

15. La Corte territoriale ha escluso l’arbitrarietà della condotta della S. sul rilievo che era stato dimostrato che quest’ultima aveva trattenuto il cartellino delle presenze della R. solo al fine di incontrarla e di consegnarle le comunicazioni predisposte dalla Dirigente e che non era riuscita a consegnare alla odierna ricorrente, perchè, questa pur risultando in servizio e presente, non era reperibile all’interno dell’ufficio.

16. Ha anche spiegato che, a prescindere dal contegno della S., la condotta della R. che si era compendiata nello strappare gli atti consegnati e nel gettarli contro quest’ultima costituiva un comportamento contrario alle regole essenziali di correttezza ed aveva contenuto offensivo.

17. Il motivo è inammissibile nella parte in cui mira a far riesaminare il merito della vicenda processuale, esame che per consolidato orientamento, questa Corte non ha il potere di effettuare (ex plurimis, Cass. SSU 24148/ 2013, Cass. n.1541/2016, 15208/2014).

18. Il Quarto motivo non è idoneo a scalfire la statuizione resa dalla Corte di appello in quanto il mezzo azionato deduce, anche nella parte argomentativa, vizi motivazionali e non anche erronea interpretazione e/o applicazione di norma di contratto collettivo nazionale di lavoro.

19. Pur volendo ricondurre il vizio nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente, in violazione della disposizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non ha esplicitato in che modo l’art. 41, comma 2 del CCNL del comparto Università, sarebbe stato violato nella sentenza impugnata, quali sarebbero i principi dl diritto asseritamente trasgrediti e in quali termini la violazione di queste norme abbia viziato la decisione (Cass. 23675/2013, 25044/2013, 17739/2011, 7891/2007).

20. Il Quinto motivo è infondato perchè la Corte territoriale ha spiegato, in maniera compiuta ed esaustiva, le ragioni del giudizio di proporzionalità tra condotta addebitata e sanzione, esaminando intera vicenda in cui l’episodio contestato si realizzò.

21. Come già rilevato nel punto 16 di questa sentenza, la Corte territoriale ha tenuto conto sia del fatto che la R. aveva strappato gli atti della Dirigente che la collega S. aveva consegnato e li aveva gettati verso quest’ultima, sia della valenza ingiuriosa e sprezzante manifestata sia nei confronti della collega di lavoro sia nei confronti assunti dalla Amministrazione.

22. Il motivo è inammissibile nella parte in cui, sotto l’apparente denuncia di vizi motivazionali, mira alla non consentita, da parte del giudice di legittimità, rivisitazione del materiale istruttorio e del giudizio valutativo (cfr. sentenze richiamate nel punto 17 di questa sentenza).

23. Sulla scorta delle conclusioni svolte il ricorso va rigettato.

24. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3000,00 oltre spese prenotate a debito, in favore della controricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA