Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19692 del 28/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19692 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 28889-2011 proposto da:
MONTANARO MARIO MNTMRA70M14A662G, elettivamente
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 269,
presso lo studio dell’avvocato VACCARELLA ROMANO, che lo
rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;;

– ricorrente contro
FRANCI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 123, presso lo
studio dell’avvocato VOTANO STEFANIA, che la rappresenta e
difende giusta mandato a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 4105/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 12.10.2010, depositata il 24/11/2010;

Data pubblicazione: 28/08/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.
È presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA.

I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 22.11.12, regolarmente comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso
avverso la sentenza della corte di appello di Roma, n. 4105 del
24.11.10:
«1. — Mario Montanaro ricorre per la cassazione della sentenza in
epigrafe indicata, con la quale è stato dichiarato improcedibile l’appello
da lui proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 1700 del
22.1.08, resa col rito di cui all’art. 447-bis cod. proc. civ., di declaratoria
di cessazione del contratto di locazione intercorso con la Franci srl e di
inammissibilità della sua riconvenzionale per danni. L’intimata resiste
con controricorso.
2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai sensi degli
artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla
disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — per essere ivi accolto per
manifesta fondatezza, per quanto appresso indicato.
3. — Il ricorrente sviluppa un unitario motivo, di nullità della sentenza e
del procedimento, nonché di violazione e falsa applicazione degli artt.
435 (commi 2 e 3), 152, 153 e 154 cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111
Cost., nonché di vizio motivazionale, contestando la declaratoria di
improcedibilità fondata sulla tardività della notifica di ricorso e
pedissequo decreto presidenziale (di fissazione dell’udienza di
discussione) rispetto alla data di comunicazione di questo.

Ric. 2011 n. 28889 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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Svolgimento del processo

4. — La controricorrente contesta la fondatezza di tale doglianza,
ritenendo corrispondente alla giurisprudenza consolidata di questa
Corte la soluzione adottata dal giudice di secondo grado.
5. — Il motivo è fondato. Non è invero condivisibile la tesi seguita dalla

del solo termine del secondo comma dell’art. 435 cod. proc. civ.,
quando comunque la notifica si sia avuta nel rispetto dello .0atium

deliberandi minimo di venticinque giorni, è ormai costantemente esclusa
dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., ord. 15 ottobre 2010, n.
21358; Cass. 30 dicembre 2010, n. 26489; e soprattutto Cass., ord. 12
aprile 2011, n. 8411), in conferma di un pregresso e consolidato
orientamento (Cass. 22 giugno 1994, n. 5997; Cass. 16 agosto 1993, n.
8711). Del resto, nonostante il richiamo ad autorevoli precedenti di
legittimità (Cass. Sez. Un., 30 luglio 2008, n. 20604), questi (come
osservato dalla Corte costituzionale nel dichiarare la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 435
cod. proc. civ., comma 2, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111
Cost.: ord. 24 febbraio 2010, n. 60) si riferiscono a fattispecie del tutto
diverse, in cui cioè la notifica di ricorso e pedissequo decreto di
fissazione di udienza si è avuta in violazione anche e soprattutto dei
commi terzo e quarto del medesimo art. 435 cod. proc. civ. (Cass. n.
8411 del 2011; Cass. 22 aprile 2011, n. 9292; Cass., ord. 13 luglio 2011,
n. 15419; Cass., ord. 14 luglio 2011 n. 15590; Cass., ord. 30 dicembre
2011, n. 30426; Cass., ord. 19 marzo 2012, n. 4351; Cass. 28 marzo
2012, n. 4960; Cass., ord. 6 aprile 2012, n. 5600; Cass., ord. 21 giugno
2012, n. 10342; Cass. 31 luglio 2012, n. 13701; Cass. 16 luglio 2012,
n.12158).
6. — Orbene, in difetto di prova di differimenti di udienza o di
notificazioni successive alla prima, nel caso di specie si è soltanto avuta
Ric. 2011 n. 28889 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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corte territoriale per dichiarare improcedibile l’appello: la perentorietà

la notifica (in data 13-16.11.09: secondo rigo dall’inizio, in terza
facciata della sentenza) del ricorso con pedissequo decreto di
fissazione udienza oltre il decimo giorno dalla sua pronuncia
(conosciuto il 16.10.09: ultimo rigo della seconda facciata della

civ. è stata malamente applicata dalla corte capitolina, che ha ravvisato
la mera violazione di quel termine, non connotato invece da alcuna
perentorietà, come presupposto per la declaratoria di improcedibilità.
7. — È appena il caso di rilevare che, con sentenza n. 253 dep. il 15
novembre 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta
infondatezza (e neppure solo l’inammissibilità) della questione di
legittimità costituzionale della norma in esame, come sollevata dalla
medesima corte di appello di Roma, nella parte in cui, con riguardo alle
controversie disciplinate dal rito del lavoro, stabilisce che

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