Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19692 del 25/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19692 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 3581-2016 proposto da:
TESSINO S.R.L. C.F./P.I.06105571217, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
A. BAIAMONTI n.4, presso lo studio dell’avvocato RENATO
AMATO, rappresentata e difesa dall’avvocato SABINO ANTONINO
SARNO;

– ricorrente Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore Centrale pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controrkorrente –

Data pubblicazione: 25/07/2018

avverso la sentenza n. 11118/51/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 09/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
La CTR della Campania, con sentenza n. 11118/51/2015, depositata il
9 dicembre 2015, non notificata, accolse l’appello proposto nei
confronti della Tessino S.r.l. dall’Agenzia delle Entrate, avverso la
sentenza della CTP di Napoli, che aveva invece accolto il ricorso
proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per IRES,
IVA ed IRAP per l’anno 2008, emesso a seguito di segnalazione
scaturita all’esito di verifica fiscale eseguita presso soggetto terzo, la
ditta individuale “My Fashion di Noviello Vincenzo”, che avrebbe
emesso nei confronti della società fatture per operazioni commerciali
risultate oggettivamente inesistenti.
Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso
per cassazione, affidato ad un solo motivo.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
1. Con l’unico motivo di ricorso la contribuente denuncia «Nullità della
sentenza impugnata per violazione dell’art. 24 Cost. e del d. lgs. n. 546
del 1991» (recte 1992) «art. 31 (in relazione all’art. 360, n 3 e n. 4,
Ric. 2016 n. 03581 sez. MT – ud. 21-03-2018
-2-

Ragioni della decisione

c.p.c.)», lamentando di non avere ricevuto comunicazione dell’avviso di
fissazione dell’udienza pubblica di discussione. A seguito, infatti, di
deposito delle controdeduzioni in appello con le quali era stato
nominato dalla società nuovo difensore (avv. Sabino Antonio Sarno) in
sostituzione del precedente difensore dott. Ferdinando D’Alò, il nuovo

fissazione di udienza, essendo rimasta quindi la contribuente privata
della possibilità di prendere parte, tramite il proprio difensore, alla
discussione orale, o di depositare memoria nel termine dell’art. 32 del
d. lgs. n. 546/1992, come richiamato dall’art. 61 del medesimo decreto.
1.1. Il motivo è manifestamente fondato.
La sentenza impugnata è, infatti, nulla, perché resa in violazione del
contraddittorio tra le parti, l’assunto di parte ricorrente, contestato da
controparte, essendo confermato da certificazione rilasciata in data 20
aprile 2016, a richiesta della parte, dalla segreteria della CTR della
Campania, che ha attestato la regolare costituzione della società dinanzi
al giudice di appello, con deposito in data 7 maggio 2015 delle
controdeduzioni recanti la nomina dell’avv. Sarno, con il rilascio di
procura a margine, in sostituzione del dott. Ferdinando D’Alò in
precedenza costituito; donde l’avviso di fissazione dell’udienza
pubblica di discussione avrebbe dovuto essere comunicato al nuovo
difensore avv. Sarno.
Ciò non essendo avvenuto, l’omissione dell’avviso di fissazione
dell’udienza di discussione al solo difensore abilitato a riceverla
detetniina la nullità della sentenza impugnata per violazione del
principio del contraddittorio, essendo detta comunicazione funzionale
al pieno espletamento del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 della
Costituzione (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 29 gennaio 2016, n.
1786; Cass. sez. 6-5, ord. 14 maggio 2013, n. 11487; Cass. sez. 5, 20
Ric. 2016 n. 03581 sez. MT – ud. 21-03-2018
-3-

difensore non aveva ricevuto comunicazione del relativo avviso di

dicembre 2012, n. 23607; Cass. sez. 5, 14 luglio 2003, n. 11014).
2. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla
Commissione tributaria regionale della Campania in diversa
composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio
di legittimità.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Campania in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 marzo 2018
e2sictente

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA