Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19692 del 21/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 21/09/2020), n.19692
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21420-2019 proposto da:
D.N.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO
4, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il
26/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
GRASSO.
Fatto
RITENUTO
che la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, giudicando in sede di rinvio, dopo che questa Corte (ordinanza n. 8520/2018) aveva cassato con rinvio precedente statuizione della medesima Corte locale, depositata il 4/4/2016, condannò il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare in favore di D.N.R. la complessiva somma di Euro 3.500,00, a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo amministrativo;
che avverso il predetto decreto la D.N. propone ricorso sulla base di tre censure e che l’Amministrazione è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
che il primo motivo, con il quale la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 336 e 384 c.p.c., per avere la Corte perugina provveduto a liquidare solo una parte dell’indennizzo dovuto, sul presupposto della vigenza del precedente decreto (n. 558/2016) che, invece, essendo stato cassato, era privo di giuridico rilievo, è manifestamente fondata, invero:
– nel censurabile silenzio del provvedimento qui impugnato (che neppure spiega di giudicare in sede di rinvio), devesi constatare, sulla base delle precipue indicazioni della ricorrente, che, in effetti, questa Corte, con l’ordinanza di cui detto, ebbe a cassare il primigenio decreto della Corte locale per assenza di motivazione, che “non consente in alcun modo di comprendere la ragione per la quale la stasi processuale è stata addebitata alla parte istante, nè la sua durata e i termini del computo, con la conseguenza che ne è rimasto violato l’art. 2 evocato, il quale, determinando le durate ragionevoli dei processi, introduce deroghe ad esse, al ricorrere di determinate condizioni, in mancanza di puntuale allegazione delle quali la decurtazione risulta ingiustificata”;
ciò posto la decisione annullata, proprio perchè travolta dalla cassazione afferente il quantum dell’indennizzo, conserva solo il valore di giudicato a riguardo dell’an, mentre, in relazione al quantum, deve essere integralmente sostituita dalla nuova decisione di rinvio, la quale, pertanto, non può limitarsi a liquidare la differenza, dovendo, invece, procedere al complessivo ricalcolo di quanto dovuto, tenuto conto del principio di diritto espresso dalla sentenza di cassazione; in difetto, la ricorrente resterebbe priva di titolo per la parte liquidata con la decisione cassata, che, come si è già detto, è rimasta travolta dall’annullamento;
considerato che il secondo e il terzo motivo, con il quale la ricorrente lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., comma 2, nonchè dei dd.mm. nn. 55/2014 e 37/2018, per non avere la decisione specificato l’attribuzione delle spese per fasi (cita Cass. n. 5535/2014) e per aver liquidato ammontare al di sotto del minimo tabellare), restano, di conseguenza, assorbiti;
considerato che, pertanto, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al giudice del rinvio anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, altra composizione.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020