Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19692 del 03/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 03/10/2016), n.19692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23303-2013 proposto da:

D.N.A.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dall’avvocato

FRANCESCO IERARDI, che la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

UNICOOP FIRENZE SOCIETA’ COOPERATIVA A MUTUALITA’ PREVALENTE (già

UNICOOP FIRENZE SOCIETA’ COOPERATIVA DI CONSUMO A R.L.) P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46,

presso lo studio dell’avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO PAPALEONI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 481/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/05/2013, R.G. N. 217/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato FRANCESCO IERARDI;

udito l’Avvocato GIOVANNI BERETTA per delega MATTIA PERSIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Siena D.N.A.M., già dipendente della UNICOOP FIRENZE, chiedeva accertarsi la nullità del licenziamento intimato in data (OMISSIS) per ragioni disciplinari e condannarsi il datore di lavoro a reintegrarla nel posto di lavoro ed al pagamento dell’indennizzo – nella misura delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra oltre danni ulteriori anche a titolo di danno biologico – e dei contributi.

La UNICOOP resistente chiedeva in via riconvenzionale subordinata la conversione del licenziamento da licenziamento per giusta causa a licenziamento per giustificato motivo. Il giudice del lavoro – con sentenza nr. 91/2011 – rigettava la domanda della lavoratrice. La Corte d’appello di Firenze, sentiti i due testi introdotti dalla lavoratrice, con sentenza del 16.4-13.5.2013 (nr. 481/2013) ne rigettava l’appello.

La Corte territoriale rilevava che non vi erano fondati dubbi circa il fatto che la D.N. avesse indebitamente utilizzato il 3 ottobre 2009 la carta-socio perduta dal cliente G. per compiere due acquisti nello stesso giorno, alle ore 14,42 ed alle ore 18,25, così come contestatole.

In relazione al primo acquisito era decisiva la testimonianza della collega di lavoro K., cassiera subentrata nel turno alla ricorrente, univoca e circostanziata. Il Tribunale correttamente aveva osservato che non poteva essere stata la stessa teste ad utilizzare la carta dopo averla trovata, in quanto, alla luce del notevole numero di capi acquistati,ella non avrebbe avuto il tempo di effettuare l’acquisto, avendo battuto il precedente scontrino appena due minuti prima, come risultava dal giornale di fondo. Quanto al secondo acquisto, la collega di lavoro C., sentita come teste, aveva effettuato in termini certi la individuazione della D.N. come persona acquirente.

I testi introdotti in appello dalla lavoratrice (teste G., parrucchiera e teste M., amica della D.N.) non erano idonei a contraddire queste acquisizioni, in quanto le loro dichiarazioni erano prive di un riferimento orario preciso e comunque verificabile. Inoltre la stessa D.N. aveva ammesso di essere rientrata alla cooperativa per fare acquisiti nella giornata del 3 ottobre sia dopo la fine del turno, alle ore 14 sia nel tardo pomeriggio.

Le altre circostanze introdotte dalla difesa – come il ritardo nel blocco della carta – non erano rilevanti ad escludere la responsabilità della lavoratrice.

Per la Cassazione della sentenza ricorre D.N.A., articolando due motivi. Resiste con controricorso UNICOOP FIRENZE soc. coop. a mutualità prevalente – già UNICOP FIRENZE soc. coop. di consumo a r.l. – illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la lavoratrice ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 del CCNL di categoria, dell’art. 2119 c.c. e degli artt. 115 e 1375 c.c..

Lamenta che il giudice del primo grado ed il giudice dell’appello avevano omesso di rilevare la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 sia sotto il profilo della omessa affissione del codice disciplinare che quanto alla mancanza di immediatezza della contestazione dell’addebito.

Il motivo è inammissibile.

Nel giudizio di cassazione, infatti, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio e non richiedenti nuovi accertamenti di fatto o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (ex plurimis: Cass. nr 25043 dell’ 11/12/2015; n. 23675 del 18/10/2013; n. 4787 del 26/03/2012, n. 3664 del 21/02/2006).

Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è dunque onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del ricorso stesso, di indicare in quale atto del giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminarne il merito.

Nella fattispecie di causa la questione della pubblicità del codice disciplinare e della tempestività dell’addebito non risultano esaminate nella sentenza impugnata sicchè era onere di parte ricorrente allegare di averle introdotte nei gradi di merito, precisando l’atto in cui tale allegazione era stata compiuta e trascrivendone il contenuto.

La ricorrente non ha assolto tali oneri sicchè deve rilevarsi la novità della censura.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Assume che la Corte di merito non aveva tenuto conto delle deposizioni delle testi G. e M.N., che avevano chiarito l’orario in cui la teste era con loro fuori dal luogo di lavoro; la fascia oraria indicata dalle testi comprendeva il momento degli acquisiti contestati ed escludeva, dunque, che la D.N. potesse averli effettuati.

Il motivo è inammissibile.

Per costante giurisprudenza di legittimità l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’ esame e la valutazione operata dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutare le prove e controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Al compito assegnato alla Corte di Cassazione dalla Costituzione resta invece estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti la quale implichi un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito.

Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis (ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva all’11 settembre 2012, sicchè il vizio della motivazione è deducibile soltanto in termini di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

In particolare l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

Nella fattispecie di causa il fatto storico indicato dai testi introdotti in appello è stato considerato e valutato dal giudice di merito come inidoneo alla prova a discarico della lavoratrice sicchè il motivo piuttosto che denunziare un vizio di legittimità sollecita questa Corte ad un’inammissibile revisione del materiale probatorio, preclusa al giudice di legittimità.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100 per esborsi ed Euro 3.500 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA