Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19691 del 28/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19691 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

Data pubblicazione: 28/08/2013

ORDINANZA
sul ricorso 28294-2011 proposto da:
TEME GIUSEPPE TMEGPP56T12G288G, TEME MARIA
TMEMRA63P50G288Q, TRIMBOLI VINCENZA
TRMVCN29A49G288K, TEME ANNA TMENNA68C60G288L
anche nella qualità di eredi di Teme Giacinto, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 55, presso lo studio
dell’avv. CIPPONE ANTONIO, rappresentati e difesi dall’avvocato
GIOFFRE’ ERIK, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

MERCURI FELICE, MERCURI PASQUALE, MERCURI MARIA,
MERCURI FRANCESCO, MERCURI ROCCO, MERCURI

g)

SALVATORE, MERCURI VINCENZA tutti quali eredi di Mercuri
Giuseppe, MERCURI ANTONIO, LLOYD ADRIATICO spa;
– intimati –

avverso la sentenza n. 173/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.
È presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA.
Svolgimento del processo
I. È stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.
civ., la seguente relazione, datata 22.11.12, regolarmente comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso
avverso la sentenza della corte di appello di Reggio Calabria n. 173 del
dì 1.9.11:
«1. — Vincenza Trimboli, Giuseppe Teme, Maria Teme ed Anna Teme,
anche nella qualità di [eredi di] Giacinto Teme ricorrono, affidandosi a
due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con
cui sono stati dichiarati inammissibili gli appelli avverso la sentenza di
primo grado, di accoglimento solo parziale della loro domanda di
risarcimento dei danni patiti per la morte, in un incidente stradale, del
loro congiunto Giacinto Teme, dispiegata nei confronti [di] Giuseppe
ed Antonio Mercuri e della Lloyd Adriatico spa. Nessuno degli intimati
deposita controricorso.
2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai sensi degli
artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla
disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — per essere ivi rigettato.

Ric. 2011 n. 28294 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-2-

REGGIO CALABRIA del 21.7.2011, depositata 1’1/09/2011;

3. — Va preliminarmente esclusa la necessità di disporre la rinnovazione
della notificazione agli eredi di Giuseppe Mercuri ed alla Lloyd
Adriatico spa (dipendente dalla nullità della notifica a procuratori che
si adducono costituiti, nonostante dall’intestazione della sentenza di

della notifica ad eredi di un soggetto defunto in un grado precedente
del giudizio, invece da identificarsi di persona e singolarmente), attesi i
principi di cui a Cass. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826. Infatti, la
manifesta infondatezza, derivante oltretutto anche da un chiaro profilo
di inammissibilità, del ricorso rende superflua, pur potendone
sussistere i presupposti, la rinnovazione in parola, che si tradurrebbe,
oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la
definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun
beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti
(v. anche: Cass., ord. 21 marzo 2011, n. 6466; Cass., ord. 13 ottobre
2011, n. 21141; Cass. 18 gennaio 2012, n. 190): il rispetto del diritto
fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al
giudice (ai sensi degli arti. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare ed
impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita
definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si
traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità
superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo
ed, in particolare, dal rispetto effettivo e concreto del principio del
contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla
partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui
sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (tra le
ultime, v.: Cass., ord. 18 luglio 2012, n. 12399; Cass., ord. 23 novembre
2011, n. 24748).

Ric. 2011 n. 28294 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-3-

secondo grado tali parti risultino contumaci; nonché dall’inesistenza

4. — Ciò posto, i ricorrenti si dolgono: con un unitario motivo, di
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ.,
dell’erroneità del rilievo della corte territoriale in ordine alla carenza di
mandato sull’originale dell’atto di citazione in appello, poiché su

decisione, il mandato invece era presente; e comunque dell’illegittimità
della mancata verifica della regolarità della costituzione delle parti o del
mancato invito alla regolarizzazione di questa da parte del giudice
istruttore.
5. — Il primo profilo dell’unitario motivo è inammissibile, perché
denunzia un errore revocatorio, consistente in ciò, che la corte
territoriale avrebbe malamente percepito come inesistente una
circostanza di fatto, cioè la presenza del mandato ad litem per il grado
di appello, invece del tutto sussistente e resa evidente dagli atti versati:
ma tanto andava fatto valere ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e
non con ricorso per cassazione. Infatti, si è in presenza, in tesi, di un
travisamento dei fatti, il quale si risolve nella prospettazione di
un’inesatta percezione, da parte del giudice, di circostanze di fatto
presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con
quanto si assume risultare dagli atti del processo (Cass. 7 marzo 2005,
n. 4864; Cass. 10 marzo 2006, n. 5251; Cass. 19 febbraio 2009, n. 4056,
con esplicito riferimento all’errore del giudice di merito per avere
ignorato un documento acquisito agli atti del processo e menzionato
dalle parti; Cass. 29 luglio 2011, n. 16659).
6. — Il secondo profilo dell’unitario motivo è poi infondato: è infatti
insanabilmente nulla – e quindi insuscettibile di produrre qualsiasi
effetto giuridico – la citazione in primo grado o in appello sottoscritta
da procuratore non munito di valida procura, costituente il
presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale, e
Ric. 2011 n. 28294 sez. M3 – ud. 03-07-2013
-4-

quest’ultimo, esistente nel fascicolo di parte al momento della

pertanto non è possibile alcuna sua regolarizzazione attraverso
l’esercizio dei poteri concessi al giudice istruttore (o, in via sostitutiva,
al collegio) dall’art. 182 cod. proc. civ. (Cass. 21 febbraio 2001, n. 2476;
Cass. 23 dicembre 2003, n. 19707; Cass. 20 agosto 2004, n. 16474;

processum (Cass. Sez. Un., 15 dicembre 2008, n. 29292, in motivazione).
7. — Pertanto, deve proporsi il rigetto del ricorso».

Motivi della decisione
II. Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno
depositato memoria o chiesto di essere ascoltate in camera di consiglio.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione.
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso
va rigettato, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di
legittimità, non avendo quivi svolto le controparti attività difensive.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 3 luglio 2013.

Il Presidente

Cass. 26 settembre 2006, n. 20875), che attiene ai vizi della legitimatio ad

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA