Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19691 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/09/2011, (ud. 23/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18616/2007 proposto da:

UMBI STUDIOS UNIPERSONALE SRL in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CESI 21, presso

lo studio dell’avvocato CANTELLI Antonio, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

GEST LINE SPA (della EQUITALIA POLIS SPA), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CAMOZZI. 1, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRE’ Adriano, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TERRIN FEDERICO, giusta

delega in calce;

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 15/2006 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata l’08/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE FERRARA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CANTELLI SALVATORE, delega

Avvocato CANTELLI ANTONIO, che ha chiesto l’accoglimento e deposita

nota spese;

udito per il resistente l’Avvocato GIORDANO DIEGO, che ha chiesto il

rigetto;

udito per il resistente l’Avvocato GIUFFRE’ FRANCESCA, delega

Avvocato GIUFFRE’ ADRIANO, che insiste nel rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e

in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla C.T.P. di Venezia la Umbi Studios s.r.l.

Unipersonale impugnava la cartella esattoriale notificata alla predetta società, unitamente alle iscrizioni a ruolo alle quali essa faceva riferimento e conseguenti a tre distinti avvisi di accertamento per imposte dirette per l’anno 1997, per Iva 1997, e in rettifica della dichiarazione unica per l’anno 1998, assumendo che detti atti impositivi non erano stati mai in precedenza notificati, e deducendo quindi l’illegittimità dell’atto impugnato per difetto di motivazione, per la omessa allegazione degli atti presupposti, per la omessa sottoscrizione dei ruolo e della cartella e per violazione del diritto di difesa.

Il giudice adito rigettava il ricorso, rilevando che la cartella corrispondeva al modello approvato ed era perfettamente motivata, così da consentire pienamente alla contribuente l’esercizio del diritto di difesa, la società proponeva allora gravame ma la C.T.R. del Veneto, con sentenza n. 15/29/06 depositata in data 8.5.2006 e non notificata, dichiarava inammissibile l’appello per mancanza di motivi specifici.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponeva quindi ricorso la contribuente articolando otto motivi, all’accoglimento dei quali si opponevano sia l’Agenzia delle Entrate che Equitalia Polis s.p.a. (già Gest Line s.p.a.) concessionaria per la riscossione, con distinti controricorsi e la seconda anche con memoria aggiunta.

Con successiva nota la ricorrente procedeva inoltre anche al deposito di ulteriore documentazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo articolato motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, i vizi di Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, violazione dell’art. 112 c.p.c. violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonchè, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per omessa motivazione e omessa pronuncia, lamentando in particolare che la sentenza sarebbe priva di adeguata esposizione dello svolgimento del processo e delle richieste delle parti, che sussisterebbe la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle varie questioni riproposte al giudice di appello dopo essere state già in precedenza esposte alla CTP, e per omessa motivazione sulle ragioni della ritenuta inammissibilità dell’appello.

Il motivo è sotto ogni profilo infondato e per certi aspetti addirittura inammissibile.

Premesso che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in tema di contenuto della sentenza riproduce sostanzialmente quanto per il processo ordinario previsto dall’art. 132 c.p.c., osserva questa Suprema Corte che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità: “In tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall’art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella versione anteriore alla modifica da parte della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17, non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 cod. proc. civ., comma 3,), e considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l’art. 132 cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione” (ex multis v. Cass., 10.11.2010, n. 22845, e in materia tributaria Cass. 22.0.2003, n. 19990).

Nel caso di specie la nullità della sentenza non ricorre poichè, avuto anche riguardo ai contenuti della decisione (inammissibilità dell’appello) e alle ragioni sottese (assenza di motivi specifici dell’impugnazione), riporta in maniera decisamente sufficiente gli aspetti salienti di natura sostanziale e processuali della controversia, così da consentire la piena comprensione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

Per la stessa ragione deve ritenersi integrare una mera irregolarità formale la mancata trascrizione nella sentenza delle richieste delle parti, non avendo essa in concreto inciso sull’attività del giudice, nel senso di averne comportato o un’omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime, dovendo le questioni di merito rappresentate dal contribuente, tutte considerarsi assorbite dalla pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione (sull’omessa trascrizione delle conclusioni v. Cass. 5.5.2010, n. 10583).

Analogamente per quanto attinente alla motivazione, la nullità della sentenza ricorre allorchè essa sia del tutto omessa, la qual cosa non ricorre nel caso di specie per aver chiaramente indicato il giudicante le ragioni della sua decisione (“mancanza assoluta di motivi specifici dell’impugnazione”), ulteriormente integrando l’esposizione anche con l’indicazione della norma posta a fondamento della decisione (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53).

Quanto alla censura per omessa pronuncia, essa risulta inammissibile oltre che per genericità della doglianza e violazione del principio di autosufficienza del ricorso per aver la ricorrente omesso di trascrivere integralmente i contenuti delle domande formalmente proposte per porre le questioni alle quali fa riferimento la censura (v. Cass. 21.7.2006, n. 16752; 28.7.2005, n. 15781), anche e soprattutto per carenza d’interesse, considerata la non decisività delle questioni stesse, così come riassuntivamente riportate in ricorso, in quanto assorbite dalla decisione fondata su ragioni esclusivamente procedurali.

2. Con il secondo motivo denuncia la ricorrente, ex art. 360 c.p.c., n. 4, il vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, con ciò specificamente censurando nel merito la statuizione di inammissibilità dell’appello assunta dalla CTR. La doglianza è infondata.

Dall’esame degli atti, sempre consentito in sede di giudizio di legittimità allorchè sia dedotto un error in procedendo, emerge che alla originaria contestazione della contribuente, che aveva tra l’altro dedotto di non aver mai avuto in precedenza notizia degli atti impositivi citati nella cartella esattoriale, e che la cartella appariva invalida per mancanza di motivazione e per la mancata sottoscrizione da parte del Concessionario del servizio di riscossione, l’Ufficio replicò precisando che gli atti presupposti sarebbero stati tutti notificati in data 29.4.2002, mentre il Concessionario a sua volta controdedusse escludendo i vizi della cartelle denunciati, ed il giudice di primo grado a sua volta diede risposta affermando di condividere pienamente le controdeduzioni dell’Ufficio, e quindi in particolare anche il fatto che “gli avvisi risultano regolarmente notificati e quindi il ricorrente era perfettamente a conoscenza delle motivazioni della pretesa tributaria”, e che, per quanto relativo alle eccezioni di carattere formale, la cartella risultava corrispondente al modello approvato dal Ministero, perfettamente motivata e completa della denominazione dell’Ufficio che l’aveva emessa.

La contribuente impugnò quindi la sentenza della CTP di Venezia con un atto di appello costituito esclusivamente dalla trascrizione integrale del ricorso introduttivo, e pertanto assolutamente privo di motivi specifici, in particolare per quanto relativo all’avvenuta notifica degli atti di accertamento, che pur costituiva il punto centrale della controversia, onde l’assoluta correttezza della decisione adottata dal giudice del gravame. Nè in senso contrario può valere il richiamo della ricorrente alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale la deduzione dei motivi di appello non richiede l’adozione di particolari formalità e essi ben possono essere ricavati dalla lettura integrale dell’atto, giacchè quello che manca nel caso di specie, in conseguenza della formulazione dell’appello in termini identici a quelli adoperati in occasione del ricorso originario, è l’espressa contestazione da parte della contribuente di quanto dal giudicante accertato in ordine alla notifica degli avvisi di accertamento. La parte, cioè, avrebbe dovuto in sede di appello dedurre quanto invece solo in occasione del presente ricorso affermato in merito al fatto che le relate di notifica degli atti impositivi sarebbero risultate tutte “in bianco”.

Così che, non avendolo fatto, l’affermazione del giudicante in ordine all’effettività delle notifiche in questione risulta priva di specifica contestazione e pienamente giustifica pertanto la decisione adottata dalla CTR. Analogamente per quanto relativo ai profili di invalidità della cartella dedotti dalla contribuente, quelli relativi al preteso difetto di motivazione risultavano smentiti dal giudicante dall’affermazione dell’intervenuta notifica degli atti presupposti, mentre quelli relativi all’incompletezza della cartella risultavano a loro volta negati dalla asserita conformità dell’atto al modello amministrativo, e dalla dichiarata condivisione di quanto in proposito dedotto dall’Ufficio in merito al fatto che “Circa la mancata sottoscrizione……anche alla luce dell’interpretazione data dalla Suprema Corte di Cassazione, è infondata l’eccezione sollevata, essendo requisito sufficiente la intestazione della cartella stessa per verificarne la provenienza”. Tutto ciò senza che la contribuente si facesse adeguatamente carico di censurare specificamente le puntuali argomentazioni esposte dal giudicante a sostegno della decisione di rigetto del ricorso.

3. L’infondatezza dei primi due motivi di ricorso, rendendo definitiva la pronuncia di inammissibilità dell’appello della società, consente di ritenere assorbiti gli altri motivi, tutti relativi al merito delle contestazioni sollevate dalla contribuente, ed impone il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità liquidandole in favore dell’Agenzia delle Entrate in complessivi Euro 7.700,00 oltre spese prenotate a debito, e per Equitalia Polis s.p.a. in complessivi Euro 7.700,00 di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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