Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19691 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19691 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 22030-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
MATTERA MARIA GIUSEPPA;
– intimata —
nonché nei confronti del
COMUNE di CASAMICCIOLA TERME
-intimato –

Data pubblicazione: 25/07/2018

avverso la sentenza n. 1322/31/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 09/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata e che l’Agenzia delle Entrate ha
depositato memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 1322/31/2015, depositata il 9 febbraio 2015, la CTR
della Campana rigettò l’appello proposto dall’allora Agenzia del
Territorio nei confronti della signora Maria Giuseppa Mattera, nel
contraddittorio anche con il Comune di Casamicciola Tenne, avverso
la sentenza resa tra le parti dalla CTP di Napoli, che aveva accolto il
ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento ICI per
l’anno 2007, la cui base imponibile era stata calcolata in virtù di rendita
catastale retroattivamente applicata a detta annualità e variata
dall’Ufficio a seguito di procedura DOCFA d’immobile destinato a
struttura alberghiera con modifica degli spazi interni.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate, incorporante
l’Agenzia del Territorio, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a
due motivi, ulteriormente illustrato da memoria, pur a seguito di
ordinanza interlocutoria n. 23747/17 di questa Corte, con la quale era
disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di
Ric. 2015 n. 22030 sez. MT – ud. 21-03-2018
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Ragioni della decisione

Casamicciola Terme quale litisconsorte processuale.
La contribuente e l’ente locale non hanno svolto difese.
1. Va esaminato in ordine logico prioritariamente il secondo motivo,
con il quale l’Amministrazione ricorrente denuncia «Violazione di legge
per erronea e falsa applicazione combinato disposto artt. 3 legge

in 1. 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», rilevando che la sentenza
impugnata, nell’annullare la rettifica della rendita catastale dell’unità
immobiliare in questione per difetto di motivazione, si sarebbe posta in
contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale
l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento deve ritenersi
osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi
acclarati dall’Ufficio del Territorio e della classe conseguentemente
attribuita all’immobile, consentendo al contribuente il confronto con i
dati indicati nella propria dichiarazione.
1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Non è in contestazione tra le parti, così come riportato
dall’Amministrazione nel proprio ricorso, che la motivazione
dell’avviso di classamento, di là dai riferimenti normativi ivi contenuti,
si esaurisce nella mera attribuzione della categoria D/2 e della rendita,
€ 53.592,00 in difformità da quelle proposte dalla contribuente con la
dichiarazione DOCFA presentata dal proprio tecnico di fiducia.
In proposito, come osservato dalla più recente giurisprudenza di
questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 23 ottobre 2017, n. 25037; Cass.
sez. 6-5, ord. 9 marzo 2017, n. 6065; Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno
2016, n. 12497; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23247; Cass. sez. 6-5,
ord. 13 febbraio 2014, n. 3394), alla quale va assicurata ulteriore
continuità, «in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione
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241/90, 7 legge 212/00 e d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito

della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata
dall’art. 2 del d. 1. n. 16/1993, convertito in 1. n. 75/1993 e dal d.m. n.
701/1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione
dell’avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera
indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi

l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da
una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre,
in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e
specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio
del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto
dell’eventuale contenzioso».
1.2. Nella fattispecie in esame in alcun modo è dato intendere
dall’avviso di classamento in questione a quale ipotesi essa abbia inteso
fare riferimento, apparendo anzi, ancor più necessario – in ragione di
quanto tardivamente dedotto solo in sede di contenzioso
dall’Amministrazione, che ha fatto riferimento ad annullamento in
autotutela di precedente determinazione al fine di correggere un errore
commesso nella fase di classamento dell’immobile — che fosse chiarito
se l’errore era effettivamente connesso alla valutazione degli elementi
di fatto addotti dalla contribuente con la propria dichiarazione.
2. Il ricorso va pertanto rigettato in relazione al secondo motivo,
assorbito il primo, impedendo l’annullamento giudiziale, con effetto ex
tunc, della rendita rettificata per difetto di motivazione dell’atto la sua
utilizzabilità ai fini del calcolo della base imponibile dell’ICI dovuta per
l’anno in contestazione con riferimento all’unità immobiliare a
destinazione alberghiera per cui è causa.
3. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non
avendo le parti intimate svolto difese.
Ric. 2015 n. 22030 sez. MT – ud. 21-03-2018
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di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e

4. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a
debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13,
comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.
P.Q.M.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 marzo 2

Rigetta il ricorso.

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