Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19691 del 22/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 22/07/2019), n.19691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15616-2017 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se

medesimo;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, COMUNE DI CEFALU’;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1134/2016 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,

depositata il 14/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

C.G. impugnava davanti al giudice di pace una cartella di pagamento emessa per violazioni al codice stradale, per inesistenza della relata di notifica della cartella stessa, incompletezza dei suoi elementi, sua mancata sottoscrizione, illegittimità della maggiorazione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 27, mancanza di un previo avviso bonario;

il giudice di pace respingeva l’opposizione con pronuncia confermata per quanto qui rileva dal tribunale) secondo cui, in particolare, la mancanza della relata e della sottoscrizione della cartella, oggetto d’impugnazione a differenza del ruolo, erano superate rispettivamente dal raggiungimento dello scopo e dalla univoca riferibilità all’amministrazione dell’atto ricevuto che conteneva, inoltre, gli elementi utili alla comprensione e difesa del destinatario, ferma l’applicabilità della maggiorazione sanzionatoria in discussione, in difetto di deroghe nella materia delle violazioni stradali, e ferma, altresì, l’irrilevanza del mancato avviso bonario viceversa previsto solo in materia d’imposte;

avverso quest’ultima decisione ricorre per cassazione C.G. formulando sei motivi corredati di memoria;

non hanno svolto difese nè l’ente creditore nè l’agente per la riscossione.

Diritto

RILEVATO

Che:

con il primo motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorso il tribunale che, in causa identica e con decisione passata in giudicato tra le stesse parti, prodotta nel giudizio di appello, avrebbe diversamente rilevato il vizio dirimente di mancata sottoscrizione del ruolo, con conseguente lesione della certezza del diritto, ferma l’effettiva necessità di dar prova, da parte dell’amministrazione, della suddetta firma, nelle forme legalmente previste e, in ipotesi, della sottesa e specifica delega al sottoscrivente ad opera del titolare del relativo potere;

con il secondo motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorso il tribunale omettendo di rilevare l’inesistenza insanabile della relata di notifica della cartella opposta, priva anch’essa di sottoscrizione del notificante, con conseguente vizio dell’atto notiziato in tal modo;

con il terzo motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorso il tribunale che, aderendo acriticamente alla decisione di prime cure e senza pronunciarsi sulle argomentazioni dell’appellante in violazione dell’art. 112 c.p.c., avrebbe mancato di considerare che la cartella non conteneva la specifica della base di calcolo e del tasso degli interessi, rendendo il credito azionato in esecuzione indeterminato, tanto più tenendo conto della criticità dei codici riportati e riferiti ad esso;

con il quarto motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorso il tribunale mancando di rilevare che la maggiorazione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 27, non poteva ritenersi dovuta, posta la norma speciale contenuta nell’art. 203 del codice stradale e la conseguente portata restrittiva del rinvio operato dall’art. 206, dello stesso codice, da riferire alle sole modalità di riscossione;

con il quinto motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorso il tribunale che, con motivazione apparente perchè acriticamente adesiva a quella del primo giudice, nonchè contraddittoria rispetto alla correlazione tra sistema delle sanzioni stradali e sistema delle imposte, ritenuta a proposito della sopra discussa maggiorazione, aveva mancato di rilevare che l’omesso avviso bonario ex art. 6 dello statuto del contribuente non poteva che determinare la stabilita nullità per lesione del diritto di difesa;

con il sesto motivo si prospetta l’errore in cui sarebbe incorso il tribunale condannando alla spese il deducente che, in quanto portatore delle sopra esposte ragioni, avrebbe dovuto ricevere al contrario il rimborso delle proprie;

Rilevato che:

il primo, secondo, terzo e quinto motivo afferiscono a motivi di opposizione agli atti esecutivi, sicchè sul punto deve pronunciarsi cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c.;

infatti:

a) parte ricorrente riporta, in ricorso, che lo stesso giudice di pace aveva qualificato tale la deduzione di mancata indicazione della data di consegna del ruolo e mancata sottoscrizione dello stesso;

b) analogamente, stante la funzione di precetto della cartella (Cass., 30/01/2019, n. 2553), costituiscono motivi di opposizione formale quelli afferenti alla notificazione della stessa, alla compiutezza dei suoi contenuti e al difetto del previo avviso bonario;

ne deriva che l’appello non avrebbe potuto proporsi, essendo soggetta, tale opposizione, al ricorso per cassazione;

al contempo è opportuno precisare che la generica circostanza che vi sarebbero state, sul punto, decisioni difformi tra le stesse parti su controversie afferenti alle medesime questioni, evidentemente non determina alcun vizio deducibile davanti a questa Corte ex art. 360 c.p.c., sicchè la prospettazione, al riguardo, non può ritenersi integrare un effettivo motivo di ricorso;

per completezza si osserva che le censure sarebbero state inammissibili anche ex art. 360 bis c.p.c., n. 1;

infatti:

– quanto alla sottoscrizione del ruolo, e parimenti della cartella, l’invocato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi in parola, sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi a una generica contestazione (Cass., 30/10/2018, n. 27561, Cass., 29/08/2018, n. 21290);

– la questione della pretesa assenza di delega alla sottoscrizione sarebbe risultata per un verso assorbita, per l’altro nuova;

– la notificazione della cartella può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 26 (Cass., 20/07/2014, n. 16949, Cass., 19/07/2018, n. 19270): non risultando trascritta la relata di cui si discorre, non sarebbe stato neppure possibile sapere la modalità notificatoria seguita;

– la motivazione del tribunale risulta palesemente sussistente, mentre l’obbligo di pronuncia del giudice è da rapportare alle domande e quindi, nell’ipotesi, ai motivi di opposizione, e non alle “argomentazioni” come ipotizzato dal ricorrente;

– la questione inerente alla base di calcolo degli interessi e al tasso di mora sarebbe risultata inammissibile sia perchè non risulta trascritto il contenuto “parte qua” della cartella medesima – con conseguente impossibilità di apprezzare anche la criticità dell’individuazione del credito tramite codice, peraltro riferita nel ricorso al “tributo”; sia perchè nuova, in quanto nel ricorso non si dimostra di averne fatto oggetto di specifico motivo, laddove il tribunale discorre solo del lasso temporale relativamente al quale computare gli interessi stessi;

– la norma dello statuto del contribuente invocata nel quinto motivo: concerne la materia tributaria; è relativa alle ipotesi di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” rilasciata dal contribuente all’amministrazione fiscale che su di essa abbia basato liquidazioni di tributi; non è richiamata da alcuna norma in tema di sanzioni amministrative quale quella in parola;

il quarto motivo è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., n. 1;

i disposti dell’art. 203 C.d.S., comma 3, e dell’art. 206C.d.S., comma 1, hanno oggetti differenti, e la determinazione della misura del pagamento della sanzione ai sensi della prima norma non è affatto incompatibile, neppure per logica, con il rinvio disposto dalla seconda norma alla L. n. 689 del 1989, art. 27, in specie per l’ipotesi di ritardo ultrasemestrale (Cass., 14/10/2016, n. 20734, pag. 5, punto 2.2., della motivazione, con richiamo a Cass., 01/02/2016, n. 1884; cfr. inoltre Cass., 15/06/2016, n. 12324);

il sesto motivo è assorbito;

nella memoria non si apporta alcun argomento dirimente rispetto ai sopra riportati rilievi;

non vi è da disporre sulle spese attese le mancate difese delle controparti;

si dà atto della sussistenza dei presupposti del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, posta la complessiva inammissibilità dei gravami.

PQM

La Corte cassa senza rinvio al decisione impugnata in relazione al primo, secondo, terzo e quinto motivo, perchè l’appello non avrebbe potuto essere proposto; dichiara inammissibile il quarto motivo e assorbito il sesto.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2019

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