Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19691 del 21/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 21/09/2020), n.19691
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18745-2019 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO
68, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA COLUZZI;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il
19/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
GRASSO.
Fatto
RITENUTO
che la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, condannò il Ministero dell’Economia a pagare in favore di T.A. l’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile;
che avverso il predetto decreto il Ministero della Giustizia propone ricorso sulla base di unitaria censura e che la controparte resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che la doglianza, con la quale l’Amministrazione ricorrente rileva la tardività della proposizione della domanda per l’equo indennizzo (violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), è manifestamente infondata: – il ricorso per l’equo indennizzo era tempestivo, poichè la sentenza del giudizio presupposto, depositata, secondo l’assunto, il 18/11/2011, era divenuta irrevocabile il 3/1/2012, per il decorso del termine lungo (nella durata al tempo vigente), dopo un anno e 46 giorni (tenuto conto dell’aumento per la sospensione feriale al tempo vigente), di talchè il ricorso per l’equo indennizzo, depositato, secondo l’assunto, il 15/6/2013, risulta tempestivo;
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;
ritenuto che non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, distratte in favore degli avvocati Stefania Iasonna e Francesca Coluzzi.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020