Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19691 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 03/10/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 03/10/2016), n.19691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5965-2012 proposto da:

COMUNE DI UDINE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso l’avvocato NICOLO’

PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANGIACOMO MARTINUZZI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE, in persona del Magnifico Rettore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 284, presso l’avvocato CARLO MALINCONICO, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

C.L., (c.f. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

contro

T.I., V.A., Z.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 794/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 09/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PAOLETTI GINEVRA, con delega,

che si riporta al ricorso;

udito, per i controricorrenti C. + ALTRI, l’Avvocato NUZZO che

si riporta al controricorso;

udito, per la controricorrente UNIVERSITA’ DI UDINE, l’Avvocato

MALINCONICO che si riporta al controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1391 del 23.09-6.10.2008 il Tribunale di Udine accoglieva la domanda introduttiva proposta (nel 2003 e riassunta nel 2006) da C.L. e (36) numerose altre parti nei confronti del Comune di Udine, che veniva condannato a corrispondere agli attori l’indennizzo per la reiterazione di vincoli urbanistici espropriativi che avevano attinto terreni di proprietà degli stessi siti nell’arca del polo universitario: il medesimo Tribunale rigettava. invece, la domanda di manleva svolta dal Comune nei confronti dell’Università degli Studi di Udine, chiamata in causa.

Per i giudici di merito il vincolo scaduto era stato reiterato il 20.06.1997 con variante n. 97 al PRG del Comune di Udine, approvata con la Delib. consiliare 15 gennaio 1999 ed entrata in vigore il 27.05.1999. Successivamente con Delib. Consiglio Comunale 24 marzo 2003, n. 42 era stato adottato il Piano particolareggiato n. 10 in vigore dal 3.07.2003 relativo alla zona universitaria dei R. e in ragione di esso stipulata il 28.03.2003 una convenzione urbanistica in base al cui art. 10 l’Ateneo si era obbligato a sostenere gli oneri per gli indennizzi dovuti ai proprietari delle aree in conseguenza della durata del vincolo imposto.

Con sentenza del 15.11-9.12.2011 la Corte di appello di Trieste rigettava il gravame proposto dal Comune contro la sentenza n. 1391/2008 resa dal Tribunale di Udine. Per quanto ancora possa rilevare. la Corte territoriale osservava e riteneva anche che: alla legittima reiterazione dell’originario vincolo conseguiva il diritto ad un’indennità. in base ai principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 179 del 1999; con il terzo cd il quarto motivo il Comune appellante aveva lamentato l’assenza di prova, da parte dei singoli proprietari delle aree, del danno effettivamente patito per effetto della reiterazione del vincolo scaduto: in particolare gli stessi non avevano mai presentato domande di rilascio di licenze o concessioni per l’utilizzo dei loro terreni, e tale inerzia, protrattasi per lunghi anni, avrebbe dimostrato l’assenza di un concreto pregiudizio, come conseguenza dell’attività della p.a. Il criterio adottato dal giudice di primo grado – continuava l’appellante ossia la capitalizzazione degli interessi legali per un quinquennio. sull’importo determinato quale valore venale dell’area assoggettata a vincolo, prendeva spunto da uno specifico precedente della stessa Corte territoriale che tale criterio aveva adottato in applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 39 il che, però. avrebbe consentito di ritenere che solo in base a detta normativa fosse possibile riconoscere l’indennizzo sulla scorta della mera reiterazione del vincolo, mentre, qualora si fosse trattato di fattispecie sottratte reatione temporis alla suddetta disposizione, era necessario che il richiedente fornisse la prova di avere subito, in conseguenza del comportamento della p.a., un effettivo e concreto danno. Inoltre, non avrebbe potuto mai farsi riferimento al valore venale dei terreni, dato che il diritto di indennizzo, in ipotesi, sarebbe sorto nel 1999, ben prima della sentenza della Corte Cost. n. 348 del 2007. che tale criterio aveva introdotto in tema di quantificazione dell’indennità d’espropriazione;

le censure del Comune erano, in parte. inammissibili e, in parte, infondate. La natura del vincolo – se, cioò. “espropriativo” o “conformativo” – era questione ormai coperta dal giudicato interno. ed essa, dunque, non poteva essere rimessa in discussione. Orbene, quanto al danno, il primo giudice l’aveva ravvisato nel fatto che “la reiterazione ripetuta del vincolo ha rinviato l’incasso dell’indennità d’esproprio”.

Corretto o meno che fosse tale ragionamento, restava il fatto che il Comune di Udine non aveva mosso alcuna specifica critica su di esso, essendosi limitato, piuttosto, a riproporre quanto (di diverso) già dedotto in prime cure sull’argomento, di talchè la censura difettava di specificità e non poteva essere esaminata (art. 342 c.p.c.). Dovendo, quindi, necessariamente accedersi – in mancanza di specifica critica – alla tesi del Tribunale, che aveva ravvisato il danno nella ritardata riscossione dell’indennità d’esproprio, e così applicare il criterio della capitalizzazione degli interessi legali su quanto avrebbe dovuto essere corrisposto agli interessati per il suddetto titolo, non poteva non aversi riguardo, sul punto, al valore venale dei terreni, che a seguito della ricordata sentenza della Corte Cost. (applicabile anche al rapporto dedotto in causa, poichè ancora in essere), doverosamente valorizzata dal primo giudice, costituiva, appunto, l’unico criterio legale al quale rifarsi.

Con il quinto motivo d’appello il Comune di Udine si era doluto della statuizione di rigetto della domanda di manleva svolta nei confronti dell’Università degli Studi di Udine, che con convenzione urbanistica con l’ente stipulata il 28.3.2003 (in vista dell’approvazione del “Piano Particolareggiato n. 10 della Zona Universitaria”. avvenuta il successivo 3.7.2003), si era obbligata a pagare “…gli oneri per gli indennizzi dovuti ai proprietari delle aree in conseguenza alla durata del vincolo…”. L’apposizione del vincolo – precisava l’appellante – costituì, infatti, l’atto prodromico e necessario all’edificazione del complesso edilizio universitario, la cui dichiarazione di pubblica utilità si era avuta con l’approvazione del suddetto Piano Particolareggiato, e il vincolo medesimo venne reiterato proprio per consentire la realizzazione delle opere da parte dell’Università degli Studi di Udine, e, dunque. nel suo esclusivo interesse, di talche essa, in ossequio alle pattuizioni contrattuali, doveva adesso sopportarne tutti gli oneri:

gli attori avevano limitato la loro domanda d’indennizzo al periodo che andava dalla data di reiterazione del vincolo, sino al 3.7.2003, quando, appunto, era stato approvato il Piano Particolareggiato n. 10 cit. In considerazione di ciò, il primo giudice aveva ritenuto l’insussistenza dell’invocata obbligazione, asserendo che gli accordi raggiunti in sede di “convenzione urbanistica”, andavano intesi nel senso che l’Università degli Studi di Udine si Risse assunta l’onere economico nascente dal vincolo, solo per il solo periodo successivo all’approvazione del Piano Particolareggiato. Tale interpretazione degli accordi contrattuali andava condivisa alla luce del complessivo dato letterale di essi. Invero, era lo stesso Comune appellante a richiamare l’attenzione dell’interprete sul fatto che, ai sensi dell’art. 10 della “convenzione urbanistica”, l’Università degli Studi si impegnò a sostenere “…. gli oneri per gli indennizzi dovuti ai proprietari delle aree in conseguenza alla durata del vincolo imposto”… espressamente riconoscendo, poi. “…la dipendenza della durata del vincolo dalla propria programmazione immobiliare e dai tempi di acquisizione delle aree ed immobili. Orbene, era solo con l’approvazione del Piano Particolareggiato – avente valenza di “dichiarazione di pubblica utilità” del futuro complesso edilizio dell’Università degli Studi di Udine che quest’ultima poteva legittimamente promuovere il relativo procedimento di espropriazione, o, comunque, avere un concreto interesse ad acquisire in altro modo le aree destinate alle proprie necessità. Prima di quell’atto – tutt’altro che scontato -, l’Università degli Studi di Udine non poteva fare alcunchè per acquisire le aree, e, a ben vedere. non ne aveva neppure l’interesse. In tale ottica, l’unica interpretazione logica da attribuire all’espressione “in conseguenza”. era quella che solo a partire dalla dichiarazione di pubblica utilità, la stessa Università degli Studi si assumeva l’onere economico nascente dalla contestuale reiterazione del vincolo sulle aree interessate dal nuovo assetto urbanistico. perchè, in definitiva, solo da tale momento l’acquisizione, anche forzosa, delle suddette aree, rientrava nei suoi compiti e poteva essere efficacemente realizzata. Dare una diversa interpretazione al dato letterale dell’art. 10 cit. avrebbe significato, invece, gravare l’ente di esborsi riconducibili all’inerzia o alle lentezze del Comune di Udine – il solo legittimato all’approvazione del Piano Particolareggiato, e alla discendente dichiarazione di pubblica utilità il che non rispondeva a logica e contravveniva pure alla doverosa interpretazione secondo buona fede del suddetto contratto.

Avverso questa sentenza notificata il 18.01.2012 il Comune di Udine ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 6 ed il 7.03.2012 sia all’Università degli Studi di Udine che il 13.04.2012 ha resistito con controricorso e sia a C.L. ed altre 33 parti. Il C. e 29 persone hanno resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto difese.

Il Comune e l’Ateneo di Udine hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il Comune di Udine denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., dei principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 179/99, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – Conclusivamente chiede di affermare:

che il soggetto che pretende l’indennizzo per la reiterazione di un vincolo espropriativo deve fornire la prova dei fatti che costituiscono l’elemento fondamentale della propria pretesa, cioè la prova dei danni che tale reiterazione ha causato. Tale prova deve essere piena e deve fornire gli elementi oggettivi da cui desumere in termini di certezza, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, ulteriore rispetto ai frutti civili naturalmente producibili dai beni vincolati. atteso che gli stessi sono rimasti nella disponibilità dei rispettivi proprietari:

che in assenza di tale prova nessun indennizzo è dovuto da parte dell’Amministrazione. Deduce che nel primo grado del giudizio gli attori non hanno fornito alcuna prova di avere subito un danno da reiterazione del vincolo espropriativo, sicchè nessun indennizzo era a loro dovuto da parte del Comune di Udine.

2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 e.p.c. e dell’art. 112 c.p.c..

Deduce la ricorrenza di error in procedendo relativamente al rilievo di aspecificità dei suoi motivi di appello inerenti all’attribuzione e liquidazione dell’indennizzo e l’omessa pronuncia sulle questioni con essi dedotte.

3. In via condizionata e subordinata “Violazione e falsa applicazione della L. n. 1150 del 1942, art. 7 e art. 40, dei principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 179/99, degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

L’ente si duole del rigetto della sua domanda di manleva rivolta nei confronti dell’Università degli Studi di Udine. Assume che l’interpretazione data dalla Corte d’Appello, viola gli artt. 1362 e 1363 c.c., atteso anche che la comune volontà delle parti non poteva essere quella di rendere inefficace la garanzia prestata dall’Ateneo al Comune, ma quella di tenere indenne il Comune dal tempo impiegato dall’Università medesima nel predisporre il Piano da presentare all’Ente. Auspica che la comune intenzione delle parti sia intesa nel senso di estendere la garanzia prestata dall’Università al Comune al periodo intercorrente tra l’approvazione dello strumento urbanistico generale, in cui erano presenti i vincoli preordinati all’esproprio, e l’approvazione dello strumento urbanistico particolareggiato.

Preliminarmente in rito si rivelano infondate le eccezioni d’inammissibilità sollevate dai controricorrenti, dal momento sia che nel ricorso del Comune di Udine è contenuta una esposizione sufficiente dei fatti di causa e della vicenda processuale; sia che l’ente sostanzialmente si duole della violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 39 laddove richiede “il danno effettivamente prodotto” in tesi invece non considerata dai giudici del merito e pone perciò censura in diritto la cui delibazione non richiede supporto documentale: sia infine che nel ricorso risulta anche trascritta la parte del motivo di appello in cui si contestavano an e quantum della liquidazione.

Tanto premesso, i primi due motivi del ricorso del Comune, ammissibili e suscettibili di esame contestuale, meritano favorevole apprezzamento per le ragioni in prosieguo chiarite; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento del terzo motivo d’impugnazione.

Va in primo luogo accolta la censura d’indole processuale contenuta nel secondo motivo ed appuntata sul rilievo d’inammissibilità dei motivi d’appello involgenti i criteri applicati dal primo giudice nell’attribuzione e quantificazione dell’indennizzo e segnatamente l’essenza e la prova del pregiudizio indennizzabile, temi in effetti involti con sufficiente specificità dal tenore del gravame, per come anche evidenziato dal consentito esame della relativa citazione introduttiva. Quanto poi al merito delle doglianze dedotte con i due motivi in esame, in effetti non appare condivisibile la conclusione del Tribunale recepita dalla Corte d’Appello secondo cui il titolo ovvero il criterio di liquidazione dell’indennizzo potevano essere rinvenuti nel ritardo all’incasso dell’indennità di espropriazione: tale indennità, infatti, non è necessario oggetto di subire l’espropriazione, noonchè di conseguire la corresponsione a carico della p.a. nè tanto meno di un diritto del proprietario del terreno vincolato a conseguirla in ogni caso; legittimamente, infatti, la pubblica amministrazione potrebbe successivamente reputare la realizzazione della prevista opera non più aderente all’interesse pubblico per cui il vincolo è stato imposto e ciò comporterebbe soltanto la decadenza del vincolo stesso, nonchè dell’eventuale dichiarazione di p.u., ma non anche diritti indennitari o risarcitori del proprietario connessi al mancato compimento del procedimento d’esproprio; inoltre, come ha correttamente rilevato l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato nella decisione n. 4/2001 che ha accompagnato la bozza del T.U. espropriazioni, la situazione della reiterazione neppure potrebbe equipararsi ad una occupazione temporanea dell’immobile (in cui si è affermato che il danno è in re ipsa), perchè qui il bene resta non solo nella proprietà, ma anche nel possesso e nella disponibilità del suo titolare e manca poi una norma del tenore dell’art. 50 del medesimo T.U. sul criterio di liquidazione, ma sussiste quella di segno contrario espressa nell’art. 39, escludente che il nocumento sia in re ipsa e richiedente invece che la commisurazione avvenga esclusivamente in Funzione “dell’entità del danno effettivamente prodotto”. Senza considerare che il danno in questione per il principio della tipicità degli atti amministrativi deve costituire la conseguenza necessaria non già di un qualsiasi provvedimento della p.a. incidente sfavorevolmente sul diritto dominicale, bensì della “reiterazione” (cfr Cass. n. 14774 del 2012; n. 1754 del 2007) di un “vincolo preordinato all’esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo”: e cioè, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte Costit. n. 6 del 1966; n. 55 del 1968; n. 179 del 1999) della reiterazione di un’imposizione a titolo particolare incidente su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di una specifica opera pubblica (art. 9, comma 1 TU: Cass. n. 19072 del 2015; n. 17995 del 2009); che entrambi i giudici di merito non hanno individuato nè con riferimento alla variante 97/1999 del P.R.O. (e/o a quelle precedenti), la quale secondo gli stessi proprietari ha confermato la destinazione dell’intera zona ad usi pubblicistici, nè tanto meno con riferimento all’atto reiterativo addirittura confuso con la Delib. consiliare n. 42 del 2003, che ha riadottato il piano particolareggiato n. 5 della zona universitaria, perciò traducendosi nella dichiarazione di p.u. dell’opera universitaria realizzanda di cui agli artt. 12 e segg. T.U. In definitiva si devono accogliere i primi due motivi del ricorso del Comune di Udine, con assorbimento del terzo motivo, e si deve conseguentemente cassare l’impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso proposto dal Comune di Udine, dichiara assorbito il terzo motivo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte di appello di Trieste. in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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