Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19690 del 28/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19690 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA
sul ricorso 28207-2011 proposto da:
COSTABILE MARIO CSTMRA47P08H981B, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA S. MONICA 4 (OSTIA), presso lo studio
dell’avvocato NICOLETTI ANTONIO F., rappresentato e difeso
dall’avvocato FIORAMANTE GIUSEPPE, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
BANCO DI NAPOLI SPA – già Sanpaolo Banco di Napoli
(appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo e derivante dal
conferimento di ramo d’azienda da parte del Sanpaolo Imi SpA, oggi
Intesa Sanpaolo spa – per fusione per incorporazione, a sua volta
incorporante il vecchio Banco di Napoli SpA), in persona del
procuratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISIO 2,

€97g5,1

Data pubblicazione: 28/08/2013

presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO, rappresentata e
difesa dall’avvocato PAOLO MASTROIANNI, giusta procura
speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

MANCINI MARIA;

– intimata avverso la sentenza n. 825/2010 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 13.9.2010, depositata il 30/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.
È presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA.

Svolgimento del processo
I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ. e datata 22.11.12, regolarmente comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso
avverso la sentenza della corte di appello di Catanzaro n. 825 del
30.9.10:
«1. — Mario Costabile ricorre, affidandosi a due motivi, per la
cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata, in
riforma della sentenza di primo grado resa dal tribunale di Cosenza su
citazione del 15.5.85, rigettata la sua domanda di condanna del Banco
di Napoli spa (nelle more del giudizio divenuto San Paolo IMI spa,
indi San Paolo Banco di Napoli spa ed infine nuovamente Banco di
Napoli spa) e con la chiamata in garanzia (ritenuta peraltro infondata
già dal primo giudice, che aveva condannato la sola banca al
pagamento di € 20.000 per danni non patrimoniali) del notaio Maria
Ric. 2011 n. 28207 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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nonché contro

Mancini, al risarcimento dei danni da lui patiti per l’illegittimo protesto
di due assegni. Degli intimati il solo Banco di Napoli deposita
controricorso.
2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai sensi degli

disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — per essere ivi rigettato.
3. — Il ricorrente si duole: con un primo motivo (di omessa
motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, ex art.
360, n. 5, cod. proc. civ., nonché di nullità del procedimento, ex art.
360, n. 4, cod. proc. civ.), dell’omessa pronunzia sull’eccezione di
“inammissibilità e/o improcedibilità dell’appello principale” per difetto
di sottoscrizione del procuratore in calce all’atto introduttivo di questo;
con un secondo motivo (di vizio motivazionale e “violazione e/o falsa
applicazione di legge in relazione agli ara. 2043 c.c., 2059 c.c., 185 c.p.,
1227 c.c. e 116 c.p.c.”), della scorrettezza dell’esclusione del danno non
patrimoniale da protesto illegittimo e, soprattutto, delle affermazioni
per le quali: la levata di un protesto non avrebbe determinato, nel
contesto dell’attuale società civile, una lesione all’onore o alla
reputazione, intesi quali concetti collegati alla dignità sociale, ma una
mera limitazione delle libertà negoziali dell’individuo; sarebbe stato
risarcibile pertanto solamente il danno-conseguenza, del quale sarebbe
mancata la rigorosa prova, anche in presenza di altri protesti stavolta
legittimi; infine, la sottoposizione al procedimento penale sarebbe stata
evitabile dal danneggiato con una sua tempestiva e proficua
attivazione. In particolare, quanto al secondo motivo, evidenzia il
ricorrente che i fatti risalgono alla metà degli anni ’80 e che comunque
la giurisprudenza di legittimità riconosce in tali ipotesi un danno in re
ipsa, del resto in carenza di riscontri alla tesi tanto dell’esistenza di un
coevo protesto legittimo; ancora, sottolinea il Costabile la sufficienza
Ric. 2011 n. 28207 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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ara. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla

della colpa per integrare la responsabilità della banca e dell’elemento
oggettivo del reato per la risarcimento delle sofferenze morali; infme,
esclude egli che una sua qualunque condotta avrebbe potuto impedire
il fatto dannoso, verificatosi in epoca anteriore ad ogni sua concreta

4. — La controricorrente: in primo luogo, nega la carenza di
sottoscrizione dell’atto di appello principale, la cui eccezione rimarca
non essere stata coltivata nello sviluppo del gravame, nonché sollevata
in un atto a sua volta privo della sottoscrizione del procuratore
dell’appellante incidentale; quanto al secondo motivo, condivide le
argomentazioni della sentenza gravata in ordine all’esclusione – in
astratto – di una lesione di onore o reputazione per la persona
protestata e – in concreto – all’insussistenza di una lesione della
reputazione personale o commerciale in dipendenza dei fatti di causa,
attesa la menomazione di questa in conseguenza di altri e indipendenti
fatti (tra cui la levata di almeno altri ventidue protesti e la pendenza di
numerose esecuzioni mobiliari) e comunque a causa della mancata
prova sulle conseguenze patrimoniali e non del protesto e del processo
penale.
5. — Va preliminarmente rilevato che nessuna doglianza è stata mossa
avverso il rigetto delle domande nei confronti del notaio Maria
Mancini, sicché le statuizioni sull’assenza di qualunque sua colpa nella
vicenda risultano ormai irretrattabili.
6. — Ciò posto, il primo motivo di ricorso è inammissibile, in difetto di
indicazione, nel tenore testuale del ricorso, della sede processuale del
documento in cui si è sollevata la relativa questione e di quello oggetto
della medesima: in particolare, non risultando rispettate le rigorose
indicazioni di Cass. Sez. Un., ord. 25 marzo 2010, n. 7161 (confermata,
tra le altre, da Cass., ord. 23 agosto 2011, n. 17602).
Ric. 2011 n. 28207 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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possibilità di intervento.

7. — Il secondo motivo di ricorso è poi in parte inammissibile e in parte
infondato:
7.1. è ben vero che, in tema di risarcimento del danno da protesto
illegittimo di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto,

reputazione, non è, di per sé sufficiente per la liquidazione del danno,
essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da
provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando,
tuttavia, l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai
quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio (Cass. 16
febbraio 2012, n. 2226, la quale, in applicazione di tale principio, ha
confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di
risarcimento, evidenziando come il ricorrente, in quanto soggetto
pluriprotestato, avesse l’onere di provare che proprio lo specifico
protesto in oggetto, benché illegittimamente elevato, aveva leso la sua
reputazione professionale, procurandogli un danno sul piano
dell’affidabilità commerciale e dell’immagine sociale distinto ed
ulteriore rispetto alla già maturata compromissione di tali valori
conseguente ai precedenti plurimi protesti);
7.2. in tal modo, è ben vero che non è corretto sostenere che il danno
da illegittimo protesto si esaurisca in una mera limitazione alla libertà
negoziale, integrando comunque esso — se non altro e per quel che qui
interessa — almeno prima della riforma della normativa sugli assegni
(legge 15 dicembre 1990, n. 386) sicuramente anche una lesione della
dignità personale e professionale;
7.3. e tuttavia, puntualizzato che nessuna valida censura muove il
ricorrente all’esclusione della prova in concreto sul danno
patrimoniale, la gravata sentenza (pag. 15, ultimo periodo) esclude il
danno non patrimoniale in quanto ogni eventuale conseguenza
Ric. 2011 n. 28207 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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pur costituendo un serio indizio in ordine all’esistenza di un danno alla

(quand’anche incongruamente limitata alla sola limitazione della libertà
negoziale) degli illegittimi protesti sarebbe conseguita al legittimo
protesto di altri (e quindi non di uno soltanto) assegni (dei quali la
controricorrente adduce il numero complessivo in ventidue, indicando

deducendo pure la pendenza di numerose altre procedure esecutive
mobiliari; mentre il ricorrente non dà conto in ricorso di quando e con
quali testuali espressioni abbia contestato la circostanza nei gradi di
merito): con la qual cosa l’elisione del nesso causale tra protesto
illegittimo e lesione ulteriore dei richiamati valori pare sorretta da
motivazione idonea e congrua;
7.4. quanto poi al danno da sottoposizione a procedimento penale
(benché sia ovvio che … anche un pluriprotestato ha diritto a non
esservi sottoposto per fatti che in altra occasione non abbia commesso
e che pure il pluriprotestato ha diritto quindi a non soffrire per
l’inflizione di un processo penale, nella specifica circostanza, ingiusto),
il ricorso non consente di apprezzare l’incongruità dell’attribuzione ad
una qualsiasi condotta — commissiva od omissiva — del ricorrente
idonea a causare o a concorrere a causare il relativo danno: non sono
invero rispettati i canoni dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., mancando
invero il tenore testuale dei documenti da cui desumere l’imputazione
ed i tempi del procedimento penale e soprattutto il suo sviluppo ed il
suo esito, in rapporto alla levata dei due illegittimi protesti.
8. — Pertanto, in parte inammissibili ed in parte infondati i motivi di
doglianza, deve proporsi il rigetto del ricorso».

Motivi della decisione
II. Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno
depositato memoria o chiesto di essere ascoltate in camera di consiglio.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di
Ric. 2011 n. 28207 sez. M3 – ud. 03-07-2013
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la sede processuale del documento che li riassumeva, nonché

consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le
conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha
ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

va rigettato ed il soccombente ricorrente condannato al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte che ha
notificato controricorso, mentre non vi è luogo a provvedere nei
confronti dell’intirnata Mancini.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna Mario Costabile al pagamento
delle spese di legittimità in favore del Banco di Napoli spa, in pers. del
leg. rappr.nte p.t., liquidate in € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 3 luglio 2013.

Il Presidente

IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso

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