Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19690 del 27/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 27/09/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 27/09/2011), n.19690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 708/2008 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato COGLITORE Emanuele,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERARDI LUIGI

FERDINANDO, con procura speciale notarile del Not. Dr. ANTONIO

FRATTASIO in UDINE, rep. n. 123.294 del 13/12/2007;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento n. 116/2006 della COMM. TRIB. REG. di

BOLOGNA, depositata il 14/11/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

uditi per il ricorrente gli Avvocati COGLITORE e BERARDI, che hanno

chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato SPINA, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.L., Direttore Generale e Procuratore della Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a impugnava l’avviso di liquidazione Invim, con il quale, con riferimento all’atto per notar Cristofori del 14.7.97 con il quale la Cassa di Risparmio aveva acquistato un immobile, era stata liquidata una maggiore imposta Invim per mancato riconoscimento delle spese incrementative considerate dalla società nella determinazione del valore iniziale, in quanto antecedenti al 24.12.1981, data di acquisto dell’immobile. Il ricorrente lamentava di essere del tutto estraneo alla vicenda in quanto l’atto impugnato faceva capo esclusivamente alla Cassa di Risparmio di Ferrara, l’erroneo richiamo al D.P.R. n. 643 del 1972, art. 11, ed il difetto di legittimazione passiva della Cassa.

La Commissione Tributaria Provinciale, dopo aver dichiarato inammissibile la richiesta di annullamento dell’avviso di liquidazione per estraneità del ricorrente, essendo stato l’atto notificato allo stesso nella qualità e non quale debitore solidale, respingeva il ricorso nel merito.

Il B. proponeva appello, reiterando la sua estraneità e contestando altresì il merito della vicenda.

La Commissione tributaria Regionale respingeva il gravame sia sotto il profilo della carenza di interesse, rilevando che la notifica dell’atto impugnato era stata fatta al B. quale Direttore Generale e Procuratore della Banca e non quale debitore solidale, e sia con riferimento al merito della vicenda rilevando che: – le spese incrementative in questione erano state sostenute prima della data dell’acquisto, e quindi, a norma di legge, non se ne poteva tener conto per determinare il valore dell’immobile; – che ai fini Iva (al quale era sottoposto il rogito di acquisto) il valore dell’immobile era stato indicato nel mero; – che il D.P.R. n. 643 del 1972, art. 6, comma 7, nel disciplinare la determinazione dell’incremento di valore degli immobili già appartenenti a società incorporata alienati alla società incorporante (come nella fattispecie in esame) precisa che il valore iniziale è quello degli immobili alla data di acquisto da parte della società incorporata o quello assunto a base della precedente tassazione nei confronti di tali società. La C.T.R. rilevava inoltre, in ordine all’eccepita mancanza della notifica di un motivato avviso di accertamento, che l’avviso di liquidazione impugnato era correttamente motivato in ordine a tutti gli elementi necessari per un esercizio pieno del diritto alla difesa.

Ricorre per la cassazione della sentenza il B. con ricorso fondato su sei motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, si deve rilevare l’inammissibilità, per difetto di legittimazione, del ricorso proposto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per non essere stato lo stesso parte del giudizio di appello, instaurato con ricorso della sola Agenzia delle Entrate (nella sua articolazione periferica) dopo il 1 gennaio 2001, con conseguente implicita estromissione dell’Ufficio periferico del Ministero (ex plurimis, Cass. S.U. n. 3116/06; Cass. 24245/04).

Non vi è materia di provvedimento in ordine alle spese non essendosi il Ministero costituito.

2. Con il primo motivo, accompagnato da idoneo quesito di diritto, il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21; D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 42, 60 e 62, richiamati dal D.P.R. n. 643 del 1972, art. 20, comma 3 e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, per avere il giudice dell’appello ritenuto privo d’interesse ed erroneo l’eccepito difetto di legittimazione passiva pur essendo esso ricorrente destinatario di uno specifico ed autonomo avviso di liquidazione, pur essendo del tutto estraneo al rapporto impositivo nello stesso dedotto.

2.1 La doglianza è inammissibile. Come si legge nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha confermato che l’avviso di liquidazione era stato notificato al B. quale Direttore Generale e Procuratore della Cassa di Risparmio di Ferrara e non in proprio ed ha affermato correttamente che doveva escludersi, “come riconosciuto altresì dall’ufficio finanziario”, che vi fosse una responsabilità solidale del ricorrente in ordine al pagamento dell’imposta richiesta (alla società) con l’atto impugnato.

Da tali premesse consegue la assoluta carenza di interesse, da parte del ricorrente, ad impugnare un atto che gli è stato notificato non in proprio ma solo quale titolare di una carica sociale, carica che peraltro, come pacifico, non comporta alcuna responsabilità solidale in ordine all’imposta richiesta.

3. L’inammissibilità del primo motivo del ricorso da conto altresì dell’assorbimento degli altri motivi, con i quali si contesta il merito della vicenda ma con riferimento al soggetto Cassa di Risparmio.

4. Tenuto conto dell’andamento processuale, si compensano interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile per carenza di interesse il primo motivo del ricorso assorbiti gli altri. Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2011

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