Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19690 del 25/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19690 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

Data pubblicazione: 25/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso 6721-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
ALTOPIANO SERVIZI S.R.L. C.F.00922680244, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA BENACO n.5, presso lo studio dell’avvocato MARIA
CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa dall’avvocato
UMBERTO SANTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale nonché nei confronti di

P

-7
(

COMUNE DI VALSTAGNA, UFFICIO PROVINCIALE
DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO DI VICENZA

– intimati avverso la sentenza n. 1452/22/2014 della COMMISSIONE

25/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

Ragioni della decisione
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata e che parte controricorrente,
nonché ricorrente incidentale, ha depositato, in relazione a ciascuna
adunanza, memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 1452/22/2014, depositata il 25 settembre 2014, la
Commissione tributaria regionale del Veneto dichiarò inammissibile
l’appello proposto dall’Ufficio (sulla cui effettiva individuazione verte
la presente controversia) nei confronti di Altopiano Servizi S.r.l. e del
Comune di Valstagna avverso la sentenza di primo grado resa tra le
parti dalla CTP di Vicenza, che aveva accolto il ricorso della società
avverso avvisi di accertamento ICI per gli anni dal 2007 al 2010 con
riferimento al possesso d’immobili dei quali la società è proprietaria e
destinati alla gestione, tramite la partecipata ETRA S.p.A., del servizio
Ric. 2015 n. 06721 sez. MT – ud. 21-03-2018
-2-

TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA-MESTRE, depositata il

idrico integrato, ritenendo l’esenzione quanto all’ICI ed attribuendo
agli immobili non la categoria D/1, ad essi assegnata dall’allora
Agenzia del Territorio, ma la categoria catastale E (senza ulteriore
specificazione), in forza della «assoluta destinazione ad esigenze
pubbliche dei medesimi».

ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La società resiste con controricorso, illustrato da memoria,
ulteriormente ribadita a seguito della disposta, con ordinanza
interlocutoria n. 23111/17 del 3 ottobre 2017, integrazione del
contraddittorio nei confronti del Comune di Valstagna quale
litisconsorte processuale.
Il suddetto ente locale non ha svolto difese.
1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate censura la
sentenza impugnata per violazione dell’art. 23 quater, comma 7, del d.l.
n. 95/2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando
l’erroneità in diritto, alla stregua della disposizione richiamata di cui al
citato decreto, della decisione impugnata, che ha dichiarato
inammissibile l’appello perché proposto dall’Ufficio provinciale di
Vicenza dell’Agenzia del Territorio, essendo quest’ultima, al tempo
della proposizione del gravame, già incorporata dall’Agenzia delle
Entrate.
2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia ancora
violazione degli artt. 10 e 11 del d. lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.
360, comma n. 1, c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha
ritenuto che l’illeggibilità della firma del funzionario sottoscrittore
impedisse la riferibilità dell’atto all’Amministrazione stessa.
3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo tra
loro strettamente connessi.
Ric. 2015 n. 06721 sez. MT – ud. 21-03-2018
-3-

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto

3.1. In primo luogo deve disattendersi l’eccezione secondo cui il
ricorso principale dovrebbe intendersi come carente d’interesse alla
stregua della formazione del giudicato interno sulla spettanza
dell’esenzione dall’ICI invocata dalla società nei confronti dell’ente
impositore, riconosciuta dal giudice di prime cure e non oggetto

legittimato ad impugnare la relativa statuizione.
Posto che l’impugnazione degli avvisi di accertamento ha riguardato
non solo il rapporto tra contribuente ed ente locale quanto alla
sussistenza dei presupposti per l’invocata esenzione ICI ma anche la
specifica impugnazione nei confronti dell’Agenzia del Territorio (ora
delle Entrate) dell’attribuzione della categoria catastale ai fini della
determinazione della rendita, controversie tra loro autonome, il fatto
che si sia formato il giudicato interno sull’esenzione ai fini ICI per gli
anni di riferimento riconosciuta agli immobili ai sensi dell’art. 7 lett. a)
del d. lgs. n. 504/1992 non interferisce con l’interesse
dell’Amministrazione alla conferma della legittimità della rendita e della
categoria attribuite agli immobili in questione.
3.2. I motivi sono manifestamente fondati. L’assunto della decisione
impugnata secondo cui l’appello dell’Amministrazione mancava degli
elementi che potessero contribuire a riferirlo univocamente all’Agenzia
fiscale incorporante (Agenzia delle Entrate) si scontra con la stessa
ricostruzione dei fatti di causa, che dà atto della circostanza che il
ricorso in appello, che pur replica l’indicazione come autorità
appellante dell’Ufficio provinciale di Vicenza della (già) Agenzia del
Territorio, reca il logo dell’Agenzia delle Entrate.
Posto che l’appello avverso la decisione di primo grado è stato
notificato nel 2013, allorché l’incorporazione da parte dell’Agenzia
delle Entrate di quella del Territorio era già avvenuta con effetto dal
Ric. 2015 n. 06721 sez. MT – ud. 21-03-2018
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d’impugnazione da parte del Comune di Valstagna, unico soggetto

primo dicembre 2012, giusta l’art. 23 quater, comma 1, del d.l. 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 1. 7 agosto 2012, n. 135,
non può sussistere alcun dubbio sulla riferibilità del ricorso in appello
all’Amministrazione incorporante. Ciò in ragione del combinato
disposto dei commi 2 e 7 del citato decreto che, per quanto qui rileva,

giuridici attivi e passivi anche processuali, dell’Agenzia del Territorio
esistenti a detta data, stabilisce che l’Agenzia incorporante (Agenzia
delle Entrate) eserciti i compiti e le funzioni facenti capo all’ente
incorporato, al fine espressamente dichiarato di garantire la continuità
delle attività già ad esso facenti capo, nelle more del processo di
riorganizzazione occorrente, per mezzo delle «articolazioni competenti,
con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già utilizzati».
3.3. Ritiene pertanto il collegio, contrariamente a quanto dedotto dalla
controricorrente, che debba anche nella precipua fattispecie in esame
trovare applicazione il principio di diritto espresso in altra sede dalla
giurisprudenza di questa Corte, cui va dato, pertanto, ulteriore
continuità, secondo cui in tema di contenzioso tributario, gli artt. 10 e
11, comma 2, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 riconoscono la
qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in
giudizio all’ufficio locale dell’agenzia delle entrate nei cui confronti è
proposto il ricorso» qui subentrante per effetto della menzionata
normativa speciale, all’Agenzia del Territorio incorporata, facendo sì la
disposta proroga/io dell’esercizio delle funzioni in capo alle articolazioni
già competenti, che la sottoscrizione dell’appello dell’Ufficio da parte
del preposto al reparto già competente sia da considerare validamente
apposta senza che occorra una corrispondente o specifica delega, / 1-1
«salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del
sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del
Ric. 2015 n. 06721 sez. MT – ud. 21-03-2018
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nel disporre l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate dei rapporti

potere d’impugnare la sentenza (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 26 luglio
15470; Cass. sez. 5, 21 marzo 2014, n. 6691; Cass. sez. 5, 15 gennaio
2014, n.874; Cass. sez. 5, 9 gennaio 2009, n. 220); circostanze, queste
ultime, non dedotte né provate nel giudizio di merito.
4. L’accoglimento del ricorso principale comporta la necessità

articolato su due motivi, il secondo dei quali condizionato.
4.1. Con il secondo motivo, da esaminarsi in ordine logico
prioritariamente, la controricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,
c.p.c. per avere omesso di rilevare la sentenza impugnata
l’inammissibilità dell’appello eccepita anche in relazione ad ulteriori
profili (omessa indicazione del comune di Valstagna come destinatario
dell’appello; difetto di specificità dei motivi di appello; spedizione
dell’atto di appello per la notifica in busta chiusa).
Il motivo presenta plurimi motivi d’inammissibilità, sia in ragione del
fatto che la doglianza dell’omessa statuizione su questioni
esclusivamente di rito è prospettabile, ove ne ricorrano le condizioni,
solo per violazione o falsa applicazione delle disposizioni della legge
processuale che si assumono violate, la qual cosa non è stata oggetto di
specifica denuncia in questa sede, (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-2, 12
gennaio 2016, n. 321; Cass. sez. 5, 6 dicembre 2004, n. 22860), sia per
essere già integralmente soddisfatto l’interesse della parte vittoriosa
dalla pronuncia che, dichiarando comunque inammissibile l’appello,
implicava l’assorbimento di ogni altra questione, salvo il caso di
erronea dichiarazione di assorbimento (cfr. Cass. sez. 5, 16 maggio
2012, n. 7663; Cass. sez. 1, 27 dicembre 2013, n. 28663).
4.2. Resta invece assorbito il primo motivo di ricorso incidentale, con il
quale la controricorrente lamenta l’erroneità in diritto, per violazione
Ric. 2015 n. 06721 sez. MT – ud. 21-03-2018
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dell’esame di quello incidentale proposto dalla società controricorrente,

dell’art. 15 del d. lgs. n. 546/1992 e dell’art. 92 c.p.c., nonché dell’art.
112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. della sentenza
impugnata laddove essa ha affermato che «considerata la singolarità del
caso di specie»,

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