Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19690 del 21/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 21/09/2020), n.19690
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14715-2019 proposto da:
P.P., PE.MA., PE.MA., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato
GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il
22/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
GRASSO.
Fatto
RITENUTO
che la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore di Pe.Ma., Pe.Ma. e P.P., a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, la somma di Euro 1.750,00 per ciascuno di loro, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 405,00, oltre accessori;
che avverso il predetto decreto gli anzidetti istanti propongono ricorso esponendo, con l’unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato l’art. 91 c.p.c. e l’art. 2233 c.c., nonchè il D.M. n. 55 del 2014, per avere liquidato il rimborso spese al disotto del minimo legale, relativamente alla fase di rinvio;
che l’Amministrazione è rimasta intimata;
considerato che questa Corte ha già condivisamente avuto modo di precisare che in tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 il quale non prevale sul D.M. n. 140 del 2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il D.M. n. 140 del 2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il D.M. n. 55 del 2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa (Sez. 2, n. 1018, 17/1/2018, Rv. 647642); considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessive Euro 203,00 per la fase di opposizione si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto del valore della causa (da Euro, 1.100,01 a 5.200,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4 cit.);
considerato che questa Corte ha già condivisamente avuto modo di precisare che in tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 il quale non prevale sul d. m. n. 140 del 2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il D.M. n. 140 del 2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il D.M. n. 55 del 2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa (Sez. 2, n. 1018, 17/1/2018, Rv. 647642); considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessive Euro 675,00 per la fase di opposizione si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55, tenuto conto del valore della causa (da Euro da 5.200,01 a 26.000,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4 cit.);
considerato che a motivo dell’esposto il provvedimento gravato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, altra composizione.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2020