Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19690 del 07/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/08/2017, (ud. 07/07/2017, dep.07/08/2017),  n. 19690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. nazzicone Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28073-2016 proposto da:

H.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato BENITO PANARITI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCA MAVILLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

PREFETTURA DI BOLOGNA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 533/2016 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA,

depositata il 22/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

RILEVATO

che:

H.D. ricorre Per la cassazione dell’ordinanza del 22 settembre 2016 con cui il giudice di Pace di Bologna ha rigettato la sua opposizione al decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal prefetto di Bologna in data 9 giugno 2016.

Il Ministero ha resistito.

Il ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO:

che:

Il ricorso lamenta “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, lett. c) nonchè del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 5, comma 1 e art. 7,comma 2 di attuazione della Direttiva 2004/38/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, deducendo l’erroneità del provvedimento impugnato per aver omesso di rilevare che l’ingresso nel territorio dell’unione europea era avvenuto già dal 2013 in Olanda e che sotto altro profilo il ricorrente aveva contratto matrimonio in Bologna del 2015 con una cittadina comunitaria, di tal che godeva del diritto al ricongiungimento familiare, a nulla valendo le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato relativo ad una presunta fittizietà del vincolo coniugale.

Diritto

RITENUTO

che:

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Il ricorso va respinto.

Il provvedimento di espulsione contesta al ricorrente di aver fatto ingresso nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera.

L’ordinanza impugnata cita due diversi ingressi avvenuti nell’anno 2015 e per entrambi motiva il mancato rispetto della normativa vigente in tema di possesso di valido documento di idoneità idoneo all’espatrio dal territorio di origine. L’ordinanza dà infine atto dell’insussistenza di alcuna domanda di ricongiungimento familiare proposta dal ricorrente.

Con tali premesse il ricorso si palesa manifestamente infondato. Assume il ricorrente che eventuali “anomalie nel titolo di ingresso sarebbero state ovviamente rilevate dal personale di polizia aeroportuale addetto al controllo dei documenti”; ma l’affermazione va relegata al livello di mera petizione di principio, posto che non coglie nè contrasta validamente la ratio decidenti del provvedimento impugnato, che dell’ingresso del 2013 in Olanda non fa cenno (nè risulta quando detta circostanza sarebbe stata dedotta dinanzi al Giudice di pace, sicchè il ricorso sul punto difetta del requisito di autosufficienza), ma soprattutto si riferisce a due ingressi senza valida documentazione nel 2015. Nè il ricorrente censura efficacemente l’affermazione del giudice di pace relativa all’assenza di qualsiasi istanza di ricongiungimento familiare con il coniuge, e che è assorbente di ogni questione circa l’accertamento dell’effettività del rapporto coniugale.

I termini della questione non sono modificati dalla memoria illustrativa depositata dal ricorrente, sostanzialmente confermativa del ricorso.

Nulla per le spese.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2017

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