Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19690 del 03/10/2016


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Cassazione civile sez. I, 03/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 03/10/2016), n.19690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13945-2011 proposto da:

T.G., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso l’avvocato ROCCO NANNA, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA

11, presso l’avvocato DARIO MARTELLA, rappresentata e difesa dagli

avvocati GIUSEPPE MODESTI, FILIPPO BRESCIA, giusta procura a margine

della comparsa di costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 469/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ROCCO NANNA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la resistente, l’Avvocato DOMENICO DI VITO, con delega

orale, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 31/12/2004, T.G. titolare presso Banca Intesa, Filiale di (OMISSIS), di conti correnti per la contrattazione di titoli sul mercato borsistico, avendo subito ingenti perdite finanziarie per investimenti ad alto rischio asseritamente suggeriti dal direttore della filiale che, tra l’altro lo convinceva a ripianare il debito creatosi facendogli sottoscrivere, insieme al fratello T.P. di due falsi mutui per la ristrutturazione dei rispettivi appartamenti, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Trani, la predetta banca, per accertare e dichiarare la convenuta responsabile dei danni lamentati dall’attore e condannarsi la stessa al pagamento di Euro 258.000,00.

Costituitosi il contraddittorio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna del T. per l’importo di Euro 14.198,00 per il mancato pagamento dell’importo di 15 rate del contratto di finanziamento “pronto casa” da lui sottoscritte.

Con sentenza in data 21/02/2006, il Tribunale di Trani, rigettava la domanda dell’attore, e accoglieva la domanda riconvenzionale, condannando il T. stesso al pagamento della somma richiesta dalla Banca.

Avverso tale sentenza proponeva appello il T..

Costituitosi il contraddittorio, la banca INTESA proponeva varie eccezioni preliminari di rito e, nel merito, chiedeva il rigetto dell’appello con appello incidentale per il riconoscimento del risarcimento di danno patrimoniale e di immagine.

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 23/04/2010, rigettava tanto l’appello principale che quello incidentale, confermando la sentenza impugnata.

Ricorre per cassazione il T..

Resiste con controricorso INTESA SANPAOLO spa. Le parti hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 21, 26, 27, 28 e 29 TUF nonchè del Regolamento Consob 11522 del 1998; art. 47 Cost.; art. 1835, 2049 e 2236 c.c., error in iudicando, nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che, la banca – tramite il proprio dipendente – aveva agito con dolo o quanto, – meno con colpa gravissima e in violazione delle regole di correttezza, diligenza ed informazione, dettate dal legislatore in materia.

Con il secondo, violazione degli artt. 21, 26, 27, 28 e 29 TUF nonchè del regolamento Consob; art. 116 e 210 c.p.c., artt. 2697 e 2727 c.c., error in iudicando, nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3, stante il dolo e la colpa gravissima della banca, precisando altresì che il giudice a quo non aveva erroneamente accolto le sue istanze istruttorie relative all’ordine di esibizione e alla prova testimoniale.

Con il terzo, violazione degli artt. 1418 e 1344 c.c., vizio di motivazione error in iudicando, nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3: si richiama ancora il rigetto delle istanze istruttorie affermando altresì che, ai sensi dell’art. 23, comma 5 TUF il cliente sarebbe esonerato dall’onere di provare il nesso di causalità del danno.

Con il quarto, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in ordine al regime delle spese, erroneo, stente la soccombenza reciproca delle parti, error in iudicando, nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 3.

I motivi possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente collegati (quantomeno i primi tre).

Va precisato che il ricorrente sviluppa solo in minima parte le argomentazioni relative alle asserite violazioni di legge, riproponendo in sostanza profili e situazioni di fatto insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.

Va osservato che l’inversione dell’onere della prova di cui al predetto art. 21 TUF, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, se esige da parte dell’intermediario la prova di aver agito con la diligenza dovuta, non esime certo il cliente dalla necessità di provare il nesso di causalità tra comportamento illegittimo e danno occorso.

Per di più, l’investitore è tenuto ad indicare quali operazioni gli abbiano arrecato danno e non può sopperirvi con una richiesta del tutto generica (al riguardo, tra le altre Cass. N. 10043 del 2004).

Come precisa, con motivazione adeguata, il giudice a quo il T. si è affidato ad una richiesta aspecifica ed omnicomprensiva, volta ad ottenere la documentazione di tutti i rapporti da lui trattenuti con la banca, omettendo, da parte sua qualsiasi dimostrazione degli assunti e contravvenendo al dovere di allegazione specifica e circostanziata dei presupposti delle sue pretese risarcitorie.

Quanto alla prova testimoniale il ricorso appare non autosufficiente: non si indicano i capi di prova o quantomeno il loro contenuto e ci si limita a generiche indicazioni, talora con riferimento ad atti difensivi che non sono allegati al ricorso e dei quali non viene precisata la specifica collocazione (fascicolo di parte, numero d’ordine della produzione ecc.).

Di fronte a tali gravi carenze, la motivazione della sentenza, come si diceva,appare pienamente adeguata.

Afferma il giudice a quo che la Banca ha provveduto alla produzione di una documentazione esaustiva che dà conto della legittimità dell’operato della Banca rispetto alle istruzioni del T.. Questi rese informazione sulla sua propensione all’investimento volendo perseguire obbiettivi di rivalutabilità dell’investimento iniziale secondo scelte di alto rischio. Si precisa altresì che il T. ebbe a trarre a lungo elevate plus-valenze dagli investimenti cui poi ha collegato la responsabilità dell’Istituto Bancario: le perdite considerate come risultato di una applicazione incongrua dei rapporti bancari non erano che l’esito infausto – così la sentenza impugnata – di una speculazione borsistica consapevolmente praticata dall’investitore. Nè si ravvisa un comportamento rivolto a danneggiare il T. nell’accensione di un mutuo ipotecario utilizzato per ripianare in parte le perdite maturate.

Adeguata appare anche, la motivazione in ordine al regime delle spese giudiziali, in relazione al principio di soccombenza nel merito, considerato dal Giudice a quo prevalente rispetto alle questioni preliminari di rito sollevate dalla controparte e parimenti rigettate.

I motivi per quanto sopra indicati appaiono inammissibili e conseguentemente va dichiarato inammissibile il ricorso.

Non vi è prova, peraltro, dei presupposti dell’art. 961 c.p.c..

Le spese seguo o la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 7.200,00, comprensive di Euro 200.00 per esborsi oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2016

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